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Sentenza

Sentenza n. 642/2026 - Brescia, Sezione 2

per l'ottemperanza della Sentenza n. 35/2025, resa all’esito del giudizio R.G. n. 588/2024, del Tribunale di Brescia - Sezione Lavoro, pubblicata in data 17 gennaio 2025 e notificata in pari data (Carta elettronica del docente).

Giustizia amministrativa202500607

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Brescia, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: Mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Brescia, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto il diritto alla Carta docente per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023 e condannato il Ministero al rimborso delle spese di lite

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente e difensori antistatari)

Prevale il privato

La controversia

Il docente ha proposto ricorso ex artt. 112 e seguenti c.p.a. per ottenere l’esecuzione della sentenza del giudice del lavoro, passata in giudicato, che aveva ordinato al Ministero di consentire la generazione dei buoni della Carta docente per tre anni scolastici e di rimborsare le spese processuali. I difensori antistatari hanno agito in proprio per ottenere il pagamento delle spese loro distratte. È stato dedotto che, nonostante la notificazione della sentenza il 17 gennaio 2025, il Ministero non aveva adempiuto. Sono stati chiesti anche gli interessi legali sulle spese, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia e l’applicazione della penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. Una comunicazione dell’Ufficio Scolastico Regionale, depositata dopo la camera di consiglio, riferiva di un accredito asseritamente effettuato da SOGEI, ma tale produzione è stata ritenuta tardiva e comunque priva di prova documentale. Il Ministero si è costituito solo formalmente.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso. Ha accertato che la sentenza del giudice del lavoro era passata in giudicato, che era decorso il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. 669/1996 e che il Ministero non aveva contestato l’inadempimento. Ha ordinato al Ministero di dare completa esecuzione al giudicato entro 90 giorni dalla comunicazione della sentenza, disponendo l’accredito sulla Carta docente delle somme spettanti e il pagamento delle spese legali riconosciute in distrazione. Per gli interessi sulle spese legali ha precisato che il dies a quo è il passaggio in giudicato della sentenza del giudice del lavoro, non la sua pubblicazione, perché solo con il giudicato si perfeziona l’accertamento giudiziale e sorge l’obbligo di rimborso. In caso di mancato adempimento, ha nominato commissario ad acta il Capo di Gabinetto del Ministero, con facoltà di delega a dirigenti o funzionari competenti, assegnandogli ulteriori 90 giorni per l’esecuzione. Il commissario potrà utilizzare il pagamento in conto sospeso anche in assenza di capienza nei pertinenti capitoli di bilancio; le difficoltà contabili non possono impedire l’esecuzione del giudicato. Non è stato previsto alcun compenso per il commissario, trattandosi di dipendente dell’amministrazione debitrice. È stata inoltre applicata una penalità di mora, con funzione prevalentemente sollecitatoria: se il Ministero non adempirà entro il termine di 90 giorni, dovrà versare, dalla comunicazione della sentenza, una somma pari agli interessi legali sull’importo complessivamente dovuto, da calcolarsi d’ufficio dal commissario e pagarsi insieme al debito principale. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in 1.000 euro oltre accessori e contributo unificato, con distrazione in favore dei difensori antistatari.

Norme richiamate

  • artt. 112 e ss. c.p.a.

    Consentono di agire in ottemperanza per ottenere l’esecuzione del giudicato e degli altri provvedimenti giurisdizionali esecutivi.

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza; il comma 4, lett. e), consente al giudice di imporre una somma dovuta per ogni violazione o inosservanza successiva o per ogni ritardo nell’esecuzione.

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    La penalità di mora può essere strutturata con funzione prevalentemente sollecitatoria, assegnando un termine di adempimento e rendendo dovuta la somma in caso di suo superamento.

  • art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997

    Le amministrazioni dello Stato [...] completano le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo.

    Il termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo deve decorrere prima della proposizione dell’azione esecutiva o di ottemperanza relativa a obblighi di pagamento.

  • art. 14, comma 2, d.l. 669/1996

    Nell'ambito delle amministrazioni dello Stato, nei casi previsti dal comma 1, il dirigente responsabile della spesa, in assenza di disponibilità finanziarie nel pertinente capitolo, dispone il pagamento mediante emissione di uno speciale ordine di pagamento rivolto all'istituto tesoriere, da regolare in conto sospeso.

    L’assenza di disponibilità nel pertinente capitolo di bilancio non impedisce l’esecuzione del giudicato pecuniario, potendo l’amministrazione ricorrere al pagamento in conto sospeso.

  • art. 73, comma 3, c.p.a.

    Non impone la riapertura del contraddittorio quando la necessità di tener conto di una produzione tardiva deriva da un’allegazione di parte non rilevabile d’ufficio; nel caso concreto la comunicazione tardiva non è stata considerata.

  • art. 475 c.p.c.

    A seguito della riforma del processo civile, per iniziare l’esecuzione forzata è sufficiente la copia conforme della sentenza, non essendo più necessaria l’apposizione della formula esecutiva.

  • art. 1, comma 121, l. 107/2015

    Costituisce la base normativa del diritto alla Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente riconosciuto dal giudicato da eseguire.

  • art. 6 d.P.C.M. 28 novembre 2016

    Disciplina i buoni spesa della Carta docente la cui generazione doveva essere consentita in esecuzione della sentenza del giudice del lavoro.

Massime di principio

  • L’azione di ottemperanza è esperibile quando il provvedimento giurisdizionale è passato in giudicato, è stato notificato all’amministrazione e, per gli obblighi di pagamento a carico dello Stato, è decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. 669/1996.
  • Gli interessi legali sulle spese di lite liquidate in una sentenza decorrono dal passaggio in giudicato della pronuncia che ha imposto il rimborso, non dalla sua pubblicazione, poiché solo con il giudicato si perfeziona l’accertamento giudiziale e sorge l’obbligo di pagamento.
  • Nel giudizio di ottemperanza, la mancanza di disponibilità nei pertinenti capitoli di bilancio non giustifica l’inadempimento dell’amministrazione statale: il pagamento deve essere effettuato, ove necessario, mediante l’istituto del conto sospeso.
  • Il giudice dell’ottemperanza può nominare un commissario ad acta già appartenente alla struttura dell’amministrazione debitrice, senza riconoscergli un compenso, e può consentirgli di delegare l’esercizio concreto dei poteri a dirigenti o funzionari competenti.
  • La penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere determinata con prevalente funzione sollecitatoria, fissando un termine perentorio di adempimento e rendendo dovuta, in caso di sua scadenza infruttuosa, una somma parametrata agli interessi legali sul debito.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEfficacia ed esecutorietàTermini del procedimentoSopravvenuta carenza di interesse

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