Sentenza n. 1186/2026 - Catania, Sezione 3
per l'accertamento del diritto al ricalcolo del trattamento di fine servizio ai sensi dell'art. 6 d.l. 387/1987;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego implicito della rideterminazione dell'indennità di buonuscita mediante inclusione dei sei scatti stipendiali nella base di calcolo
Esito
Favorevole al ricorrente (dipendente pubblico)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente, già appartenente alla Polizia Penitenziaria, cessato a domanda dopo avere compiuto 58 anni di età e maturato 41 anni di servizio utile, ha chiesto l'accertamento del diritto al ricalcolo del trattamento di fine servizio, con inclusione dei sei scatti stipendiali previsti dall'art. 6-bis del d.l. n. 387/1987, oltre agli accessori. L'INPS ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva, la prescrizione della pretesa e, nel merito, l'infondatezza del ricorso. Il ricorrente ha documentato la trasmissione del prospetto di liquidazione del 4 novembre 2019 e ha prodotto la richiesta di rideterminazione del 30 settembre 2024, contenente diffida e messa in mora, ribadita il 18 ottobre 2024.
La decisione
Il TAR ha respinto l'eccezione di difetto di legittimazione passiva, ritenendo che l'INPS sia l'unico soggetto obbligato a corrispondere l'indennità di buonuscita. Ha respinto anche l'eccezione di prescrizione: il termine quinquennale decorre dalla conoscenza dell'ammontare dell'indennità, normalmente risultante dal prospetto di liquidazione o, in mancanza, dall'ultimo ordinativo di pagamento; l'INPS non ha provato la data iniziale del termine, limitandosi a una contestazione generica, mentre la richiesta del 30 settembre 2024, ribadita il 18 ottobre 2024, ha comunque interrotto la prescrizione. Nel merito, il Collegio ha ritenuto applicabile al personale della Polizia Penitenziaria l'art. 6-bis del d.l. n. 387/1987, che riconosce i sei scatti anche ai fini della liquidazione dell'indennità di buonuscita e, al comma 2, li estende al personale che chieda il collocamento a riposo dopo avere compiuto 55 anni di età e maturato 35 anni di servizio utile. L'abrogazione, da parte del Codice dell'ordinamento militare, dell'art. 11 della l. n. 231/1990, modificativo dell'art. 1, comma 15-bis, del d.l. n. 379/1987, non determina la reviviscenza della disciplina originaria limitativa ai casi di cessazione per età, inabilità o decesso; il limite deve ritenersi abrogato. L'art. 1911, comma 3, del Codice dell'ordinamento militare conferma inoltre la perdurante applicazione dell'art. 6-bis per il trattamento di fine rapporto delle forze di polizia a ordinamento militare. L'art. 4 del d.lgs. n. 165/1997 riguarda invece i soli fini pensionistici e non incide sul calcolo dell'indennità di buonuscita. Il termine del 30 giugno previsto dall'art. 6-bis, comma 2, non ha natura decadenziale: costituisce un onere rilevante per la decorrenza del collocamento a riposo, ma non esclude il beneficio quando la domanda sia presentata successivamente. Il ricorso è stato quindi accolto, con condanna dell'INPS a corrispondere le somme dovute, oltre ai soli interessi legali, senza cumulo con la rivalutazione monetaria, e al pagamento di 1.000 euro per spese di giudizio.
Norme richiamate
art. 6-bis d.l. n. 387/1987
ai fini del calcolo della base pensionabile e della liquidazione dell'indennità di buonuscita
La disposizione attribuisce i sei scatti stipendiali, anche ai fini della buonuscita, al personale delle forze di polizia che cessi per età, inabilità o decesso e, alle condizioni previste dal comma 2, al personale che chieda il collocamento a riposo dopo avere compiuto 55 anni e maturato 35 anni di servizio utile.
art. 1911, comma 3, d.lgs. n. 66/2010
continua ad applicarsi l'articolo 6-bis, del decreto legge 21 settembre 1987, n. 387, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1987, n. 472
La norma mantiene applicabile l'art. 6-bis al trattamento di fine rapporto delle forze di polizia a ordinamento militare, senza innovare il regime di calcolo della buonuscita.
art. 1, comma 15-bis, d.l. n. 379/1987
La limitazione del beneficio alle cessazioni per età, inabilità permanente o decesso è ritenuta non più vigente, in quanto la disposizione deve considerarsi abrogata dal Codice dell'ordinamento militare insieme alla norma che l'aveva sostituita.
art. 11 l. n. 231/1990
L'abrogazione della norma novellatrice non fa rivivere la formulazione originaria della disposizione modificata.
art. 4 d.lgs. n. 165/1997
La disciplina dei sei aumenti periodici prevista dalla norma opera ai soli fini del calcolo della base pensionabile e non modifica il regime di calcolo dell'indennità di buonuscita.
art. 16, comma 6, l. n. 412/1991
Sulle somme dovute dall'ente previdenziale spettano gli interessi legali senza cumulo con la rivalutazione monetaria.
art. 22, comma 36, l. n. 724/1994
Concorre a disciplinare il regime degli accessori sulle prestazioni previdenziali, escludendo il cumulo tra interessi legali e rivalutazione monetaria.
Massime di principio
- L'INPS è il soggetto legittimato passivamente nelle controversie aventi a oggetto la corresponsione o la rideterminazione dell'indennità di buonuscita, quale unico soggetto obbligato al relativo pagamento.
- La prescrizione del diritto alla buonuscita decorre dalla conoscenza del suo ammontare, normalmente comprovata dalla trasmissione del prospetto di liquidazione o, in mancanza, dall'ultimo ordinativo di pagamento; trattandosi di eccezione in senso proprio, il debitore deve allegare e provare la data di inizio del termine prescrizionale.
- L'art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 si applica al personale delle forze di polizia, senza distinzione tra ordinamento civile e militare, e consente, alle condizioni previste, l'inclusione dei sei scatti stipendiali nella base di calcolo dell'indennità di buonuscita anche in caso di cessazione a domanda.
- L'abrogazione di una disposizione novellatrice non determina la reviviscenza della precedente formulazione della norma modificata quando la materia sia stata oggetto di una disciplina normativa successiva incompatibile; nel caso esaminato, la limitazione dei sei scatti alle cessazioni per età, inabilità o decesso non è più vigente.
- Il termine del 30 giugno previsto dall'art. 6-bis, comma 2, del d.l. n. 387/1987 non ha natura decadenziale: il suo mancato rispetto incide sulla decorrenza del collocamento a riposo, ma non esclude il diritto ai sei scatti quando siano maturati gli altri requisiti sostanziali.
- L'art. 4 del d.lgs. n. 165/1997 disciplina i sei aumenti periodici ai soli fini pensionistici e non modifica l'inclusione dei sei scatti nella base di calcolo dell'indennità di buonuscita prevista dall'art. 6-bis del d.l. n. 387/1987.
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