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Ordinanza

Ordinanza n. 119/2026 - Ancona, Sezione 1

per l'annullamento del Decreto Prefettizio n. -OMISSIS- prot. -OMISSIS- Area 1 del 21.07.2025, notificato il 21.7.2025, con cui è stato disposto il divieto di detenzione di armi e munizioni e la revoca dei titoli di P.S. rilasciati per lo svolgimento dell'attività di guardia particolare giurata nei confronti della ricorrente della comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7 L. 241/1990 (prot. -OMISSIS- del 28.05.2025) e di ogni altro atto connesso, presupposto e consequenziale.

Giustizia amministrativa202500738

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Marche - Ancona, Sez. IOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: decreto prefettizio recante divieto di detenzione di armi e munizioni e revoca dei titoli di pubblica sicurezza per l’attività di guardia particolare giurata

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

La ricorrente ha impugnato il decreto prefettizio del 21 luglio 2025, nonché la comunicazione di avvio del procedimento e gli atti connessi, chiedendone l’annullamento. Il provvedimento era fondato prevalentemente su una nota del Comando Provinciale dei Carabinieri, relativa a un intervento presso l’abitazione della ricorrente: durante una conversazione telefonica con un collega, essa avrebbe manifestato intenti suicidari; i militari l’avrebbero poi trovata in stato di ubriachezza, richiedendo l’intervento del 118 e procedendo al ritiro cautelare delle armi e delle munizioni. Dal testo dell’ordinanza non emergono in modo specifico i singoli motivi di illegittimità dedotti con il ricorso. Il TAR ha ritenuto necessario acquisire ulteriori elementi sulla vicenda, compresa la documentazione relativa all’intervento sanitario e allo stato del procedimento penale originato dalla querela proposta dalla ricorrente.

La decisione

Il TAR non ha definito la domanda di annullamento, ma ha disposto incombenti istruttori. Ha ordinato alla Prefettura di depositare una dettagliata relazione sulla vicenda, la nota dei Carabinieri posta a fondamento del decreto, chiarimenti documentati sul procedimento penale e ogni ulteriore atto utile. Ha ordinato alla ricorrente di depositare la scheda di dimissione ospedaliera e altra documentazione sanitaria relativa all’intervento del 118 e al successivo accesso al pronto soccorso, nonché chiarimenti sul procedimento penale. La prosecuzione del giudizio è stata fissata alla camera di consiglio del 25 marzo 2026. La ricorrente è stata onerata della tempestiva notifica dell’ordinanza alla Prefettura anche presso la sede reale. È stato inoltre disposto l’oscuramento dei dati identificativi e sanitari indicati nel provvedimento.

Norme richiamate

  • art. 46, comma 2, c.p.a.

    La disposizione è richiamata quale base per ordinare all’amministrazione il deposito di una dettagliata relazione sulla vicenda e della documentazione rilevante ai fini del giudizio.

  • art. 7 l. 241/1990

    È richiamato in relazione alla comunicazione di avvio del procedimento impugnata insieme al decreto prefettizio; l’ordinanza non formula una valutazione sulla sua legittimità.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    È richiamato quale presupposto per l’oscuramento delle generalità e degli ulteriori dati idonei a rivelare lo stato di salute della ricorrente.

  • art. 10 Regolamento (UE) 2016/679

    È richiamato, unitamente alla disciplina nazionale sulla protezione dei dati, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata, per disporre l’oscuramento dei dati sanitari e identificativi.

Massime di principio

  • Quando la decisione sulla legittimità di un divieto prefettizio di detenzione di armi e della conseguente revoca dei titoli di pubblica sicurezza dipende da una segnalazione relativa a condizioni personali e a un episodio di possibile rischio suicidario, il giudice può disporre l’acquisizione della relazione dell’amministrazione, degli atti posti a fondamento del provvedimento e della documentazione sanitaria pertinente, al fine di verificare compiutamente i presupposti fattuali della misura.
  • Nel giudizio amministrativo, ai sensi dell’art. 46, comma 2, c.p.a., l’amministrazione intimata può essere onerata del deposito di una relazione dettagliata sulla vicenda e degli atti richiamati nel provvedimento impugnato, quando tali elementi siano necessari per la decisione.
  • La documentazione sanitaria può essere acquisita ai fini istruttori quando sia concretamente pertinente alla verifica dei presupposti di un provvedimento amministrativo, ferma la necessità di tutelare i dati relativi alla salute mediante oscuramento delle generalità e delle informazioni identificative.

Come è indicizzato

MateriePericolosità sociale e valutazioni di sicurezzaIstruttoria processuale
RamiForze armate e forze di poliziaProcesso amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaIncompetenzaOnere della prova e principio dispositivo

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