Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 25103/2025 del 08/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Scornaienchi ha proposto istanza per il riconoscimento in executivis della continuazione/unificazione tra i reati risultanti da due sentenze definitive. La Corte d'appello di Catanzaro aveva ritenuto l'istanza inammissibile come mera reiterazione di precedente richiesta (art. 666, comma 2, c.p.p.). In precedenza la Corte di cassazione aveva già annullato una ordinanza analoga perché troppo sintetica e aveva rimesso la valutazione al giudice dell'esecuzione affinché valutasse la presunta novità della nuova domanda (diversa sotto il profilo materiale in quanto riguardante solo due sentenze). Nella nuova ordinanza impugnata il giudice dell'esecuzione ha ritenuto che la partecipazione associativa precedente non permettesse di prevedere l'adesione alle altre consorterie successive, evocando distanza temporale e diverse compagini associative; tuttavia non ha esplicitamente menzionato né dato applicazione alla sentenza di annullamento né si è confrontato con le deduzioni difensive che sostenevano la sussistenza della continuità (tra cui l'affermazione che l'attività di traffico di stupefacenti fosse un ramo d'azienda del clan mafioso, la persistente gestione dei traffici nonostante la detenzione e la riconducibilità delle diverse condotte a una unica partecipazione associativa).

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso nei limiti indicati, rilevando che la Corte d'appello non ha rispettato le indicazioni della sentenza rescindente, non menzionandola né confrontandosi con le specifiche deduzioni difensive che avrebbero potuto dimostrare la novità della richiesta. Per carenze motivazionali la pronuncia è stata annullata e il procedimento è stato rinviato per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Catanzaro, ai sensi del principio richiamato (Corte cost. n. 183/2013).

Norme richiamate

  • art. 666, comma 2, cod. proc. pen.

    Norma invocata dalla Corte d'appello per dichiarare inammissibile l'istanza come mera reiterazione; la Cassazione ha ritenuto però necessario verificare la novità effettiva della nuova richiesta.

  • art. 623, comma 1, lett. a) cod. proc. pen.

    Richiamato nel motivo di impugnazione in relazione agli strumenti di valutazione dell'unificazione/continuazione in sede esecutiva; la sentenza segnala omissioni del giudice nell'applicare correttamente i criteri normativi e nel motivare.

  • art. 671 cod. proc. pen.

    Norma pertinente alle disposizioni sulla continuazione e correlata alla valutazione di fatti e circostanze che giustificano il riconoscimento dell'unificazione in sede esecutiva; la Corte ha censurato la mancata considerazione delle deduzioni difensive rilevanti ai fini di tale valutazione.

  • art. 81 cod. pen.

    Richiamato in combinato con le norme processuali sulla continuazione per la determinazione della pena complessiva in caso di riconoscimento della continuazione; la Corte ha osservato che non sono state affrontate le questioni che attengono all'identità o alla connessione delle condotte ai fini dell'applicazione combinata delle norme penali.

  • art. 416-bis cod. pen.

    Norma che definisce l'associazione mafiosa; rilevante perché una delle condanne riguarda la partecipazione a clan mafiosi e la questione centrale era se l'attività di traffico di stupefacenti costituisse un ramo d'azienda del clan, giustificando così il riconoscimento della continuazione interna.

  • Sentenza Corte cost. n. 183 del 2013

    Principio richiamato per disporre il rinvio del giudizio ad altra sezione della stessa Corte di appello, onde garantire l'adeguata revisione e l'imparzialità richiesta dopo l'annullamento.

Massime di principio

  • Se si chiede il riconoscimento della continuazione/unificazione in sede esecutiva dopo una precedente istanza respinta, è fondamentale evidenziare con precisione la novità della nuova richiesta rispetto alle precedenti (diverse sentenze coinvolte, elementi fattuali nuovi, collegamenti organizzativi o funzionali tra le condotte).
  • Il giudice dell'esecuzione, in caso di rinvio dalla Cassazione, deve esplicitamente menzionare e conformarsi alle indicazioni della sentenza rescindente; una motivazione che ignora il precedente annullamento o che si limita a ripetere vecchie argomentazioni può essere annullata per carenza motivazionale.
  • Per ottenere il riconoscimento della continuazione tra reati legati a associazioni diverse (es. associazione mafiosa e traffico di stupefacenti) conviene documentare il nesso operativo/organizzativo (es. il traffico come ramo d'azienda del clan, partecipazione continuativa nonostante la detenzione, ruoli gestionali), così da mostrare l'unitarietà dell'impegno criminoso.
  • Una decisione che limita la valutazione a motivi meramente formali (diversa compagine o distanza temporale) senza confrontarsi con le deduzioni difensive sui fatti concreti è vulnerabile al ricorso in Cassazione per vizio di motivazione.
  • Se la Corte di appello non adempie alle prescrizioni della Cassazione, il rimedio pratico è l'annullamento con rinvio ad altra sezione per nuovo giudizio, secondo i principi di garanzia e imparzialità consolidati.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.