Cassazione Penale, Sentenza n. 783/2023 del 12/01/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione del decreto che aveva dichiarato inammissibile l'istanza volta ad ottenere l'applicazione dell'affidamento in prova al servizio sociale in relazione alla pena irrogata con sentenza del 12/08/2018. La ricorrente deduceva la nullità della notificazione dell'ordine di esecuzione per mancata traduzione nella lingua a lei nota (ricorrente alloglotta), invocando la violazione degli artt. 143, 161 e 656, comma 5, c.p.p.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la questione della nullità dell'ordine di esecuzione per mancata traduzione attenga alla regolarità della notificazione e debba essere sollevata e valutata dal giudice dell'esecuzione, ai sensi dell'art. 670 c.p.p., e non tramite ricorso per cassazione avverso il decreto del Tribunale di sorveglianza. Ha richiamato la possibilità per il giudice dell'esecuzione di verificare, anche in ogni tempo, l'efficacia del titolo esecutivo e se dagli atti risulti comprovata l'ignoranza della lingua italiana. Per l'inammissibilità, ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 143 c.p.p.
Richiamato dalla difesa come norma violata in relazione alla notificazione/diritto di comprensione; la Corte non ha deciso sul merito ma ha osservato che eventuali nullità relative alla notificazione devono essere valutate dal giudice dell'esecuzione
art. 161 c.p.p.
Indicata dalla ricorrente come richiamo normativo connesso alle modalità di notificazione; la Suprema Corte ha ritenuto che la verifica di violazioni di tale tipo spetti al giudice dell'esecuzione
art. 656, comma 5, c.p.p.
Richiamato in relazione alla sospensione dell'esecuzione; la Corte ha considerato l'eccezione legata alla notifica/ traduzione impropria e non ha esaminato il merito, rimettendo la verifica al giudice dell'esecuzione
art. 670 c.p.p.
Interpretato come norma che attribuisce al giudice dell'esecuzione la competenza funzionale, anche in ogni tempo, a verificare l'efficacia del titolo esecutivo e la correttezza della notificazione, inclusa la possibilità di accertare l'ignoranza della lingua italiana dell'interessato
Massime di principio
- Le eccezioni relative alla nullità o irregolarità della notificazione dell'ordine di esecuzione (es. mancata traduzione per soggetto alloglotta) devono essere sollevate davanti al giudice dell'esecuzione, ai sensi dell'art. 670 c.p.p., e non con ricorso per cassazione avverso un decreto del Tribunale di sorveglianza
- Se un'istanza per misure alternative (es. affidamento in prova al servizio sociale) è priva di elementi essenziali indicati dalla normativa o dagli atti (p.es. domicilio per l'esecuzione della misura), il Tribunale di sorveglianza può dichiararne l'inammissibilità
- Il giudice dell'esecuzione ha facoltà, anche in ogni tempo, di valutare la validità del titolo esecutivo e la regolarità delle notificazioni, e può accertare se dagli atti risulti comprovata l'ignoranza della lingua italiana dell'interessato
- In casi simili, prima di invocare rimedi di legittimità, è opportuno esperire i rimedi previsti in sede di esecuzione (es. opposizione o istanza al giudice dell'esecuzione) per far accertare la nullità della notificazione e ottenere la rinnovazione formale
- L'inammissibilità del ricorso può comportare condanna alle spese processuali e, in presenza di profili di colpa, l'irrogazione della sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende
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