Sentenza del 20/02/2019 n. 872 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
IRES - Spese di sponsorizzazione - Modalità di sponsorizzazione - Contestazione di inerenza - Illegittima
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
L'Ufficio aveva negato l'inerenza delle spese di sponsorizzazione ritenendo che le modalità concretamente adottate non fossero idonee ad assicurare alla ditta un adeguato ritorno commerciale. La contestazione si fondava quindi su una valutazione dell'efficacia economica e commerciale della sponsorizzazione, oltre che sulla sua capacità di produrre un vantaggio per l'impresa.
La decisione
La contestazione è stata ritenuta illegittima. Le modalità di sponsorizzazione rientrano nelle scelte gestionali e di marketing dell'imprenditore e l'Amministrazione finanziaria non può sostituire la propria valutazione a quella dell'impresa circa l'opportunità o l'efficacia della strategia promozionale. Se la spesa è effettivamente sostenuta, documentata e inerente all'attività d'impresa ai sensi dell'art. 109 del TUIR, il mancato accertamento di un concreto ritorno commerciale non basta a giustificarne il recupero a tassazione.
Norme richiamate
d.P.R. n. 917/1986, art. 109 (TUIR)
La deducibilità richiede che il componente negativo sia inerente all'attività d'impresa e correttamente documentato. In presenza di tali presupposti, l'Amministrazione non può disconoscere la spesa soltanto perché dubita dell'efficacia commerciale delle modalità di sponsorizzazione o dell'entità del ritorno economico.
Massime di principio
- La scelta delle modalità con cui realizzare una sponsorizzazione appartiene alla discrezionalità gestionale e alle strategie di marketing dell'impresa.
- L'Amministrazione finanziaria non può contestare l'inerenza basandosi esclusivamente sull'assenza di un ritorno commerciale immediatamente misurabile o ritenuto sufficiente.
- Per sostenere la deducibilità è comunque necessario dimostrare l'effettività della spesa, la sua documentazione, il collegamento con l'attività d'impresa e la coerenza dell'operazione con una finalità promozionale.
- La mera antieconomicità apparente o la valutazione soggettiva dell'Ufficio sull'opportunità dell'investimento non sono, da sole, sufficienti a fondare il recupero a tassazione.
- La tutela non copre spese fittizie, prive di documentazione, estranee all'attività d'impresa o sostenute in condizioni tali da evidenziare l'assenza di una reale finalità promozionale.
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