Cassazione Penale, Sentenza n. 10698/2023 del 14/03/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente ha chiesto il riconoscimento del vincolo della continuazione tra più gruppi di sentenze irrevocabili relativi a rapine e reati connessi. Ha censurato il rigetto della continuazione per i gruppi B e C ritenendo che il giudice dell'esecuzione abbia dato valore eccessivo allo iato temporale e alla distanza geografica, omettendo di valutare gli indici concreti dell'unicità del disegno criminoso (omogeneità delle condotte, finalità, contiguità spazio-temporale, modalità, sistematicità) e ponendo in contraddizione il proprio giudizio rispetto al riconoscimento della continuazione per il gruppo A, nonostante distanze analoghe o maggiori tra i luoghi dei fatti.
La decisione
La Suprema Corte ha ritenuto il ricorso fondato nei limiti indicati. Ha annullato l'ordinanza impugnata nella parte in cui aveva rigettato la richiesta di continuazione per i reati indicati nei gruppi B e C e ha rinviato il procedimento al giudice dell'esecuzione per nuovo esame. La Corte ha censurato la motivazione come contraddittoria e ha richiamato i principi applicabili: il riconoscimento della continuazione richiede l'esistenza di concreti indicatori (omogeneità delle violazioni e del bene protetto, contiguità spazio-temporale, modalità della condotta, sistematicità, abitudini programmate) e l'onere probatorio a carico dell'interessato di allegare elementi specifici; il mero iato temporale non esclude automaticamente la continuazione e il giudice deve valutare, anche in sede di esecuzione, la possibile continuazione parziale tra gruppi di reati commessi in epoche contigue.
Norme richiamate
art. 671 cod. proc. pen.
La norma disciplina la riconoscibilità del vincolo della continuazione in sede di esecuzione; la Corte interpreta che il giudice deve appurare la presenza di concreti indicatori dell'unicità del disegno criminoso e può riconoscere continuazioni parziali tra gruppi di reati, non limitandosi al solo esame del lasso temporale o della distanza geografica
Costituzione, art. 3
Articolo richiamato dal ricorrente ma non decisivo nel provvedimento: invocato in relazione a ragioni di parità di trattamento e correttezza dell'azione giudiziaria; la Corte si è invece concentrata sui criteri processuali per il riconoscimento della continuazione
Costituzione, art. 27
Articolo richiamato dal ricorrente in tema di funzione rieducativa della pena e proporzionalità; non è stata fornita un'interpretazione autonoma della Corte rispetto a questo articolo nel dispositivo, che ha focalizzato il sindacato sulla motivazione circa la continuazione
Massime di principio
- Il riconoscimento della continuazione è una valutazione di fatto riservata al giudice ma sindacabile in Cassazione per vizio di motivazione: il giudice deve motivare con riferimento a concreti indicatori e non su affermazioni generiche
- Il mero arco temporale tra reati non esclude automaticamente la continuazione: va valutata la contiguità temporale interna a insiemi di fatti e altri indici quali modalità, finalità e sistematicità
- La distanza geografica è un elemento rilevante ma non determinante da solo; il giudice deve bilanciare contiguità spaziale con gli altri indicatori e motivare le ragioni della valutazione
- È ammissibile il riconoscimento di una continuazione parziale fra gruppi di reati all'interno di un arco temporale più ampio, purché il ricorrente abbia enucleato e allegato specifici indici per quei gruppi
- L'onere di allegazione e di indicazione di elementi concreti circa il disegno criminoso incombe sul condannato che chiede l'applicazione della continuazione
- Il giudice dell'esecuzione deve evitare argomentazioni contraddittorie (es.: riconoscere continuità per fatti più distanti e negarla per fatti più ravvicinati senza spiegazione) e, in caso di insufficiente motivazione, la decisione è annullabile con rinvio per nuovo esame
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