Regolamento (UE) 2016/2257
Regolamento di esecuzione (UE) 2016/2257 della Commissione, del 14 dicembre 2016, che reistituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di determinati tipi di calzature con tomaie di cuoio originarie della Repubblica popolare cinese e prodotte da Chengdu Sunshine Shoes Co. Ltd., Foshan Nanhai Shyang Yuu Footwear Ltd. e Fujian Sunshine Footwear Co. Ltd., in esecuzione della sentenza della Corte di giustizia nelle cause riunite C-659/13 e C-34/14
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento dà esecuzione alle sentenze della Corte di giustizia nelle cause riunite C-659/13 e C-34/14, riesaminando la posizione di tre produttori esportatori cinesi per i quali la Commissione non aveva originariamente esaminato le domande di trattamento riservato alle imprese operanti in economia di mercato (TEM) e di trattamento individuale (TI). A seguito del nuovo esame, la Commissione conclude che nessuno dei tre produttori soddisfa i requisiti per il TEM o il TI e reintroduce per essi il dazio antidumping residuo del 16,5%. Gli importi depositati a titolo di dazio provvisorio sono riscossi definitivamente, con svincolo solo per l'eccedenza rispetto all'aliquota definitiva.
Reistituzione di un dazio antidumping definitivo del 16,5% sulle importazioni di specifiche calzature con tomaie di cuoio originarie della Repubblica popolare cinese e prodotte da tre esportatori individuati, con riscossione definitiva dei dazi provvisori già depositati.
Ambito di applicazione
Si applica alle importazioni nell'Unione di determinati tipi di calzature con tomaie di cuoio o ricostituito, escluse le calzature per lo sport, quelle contenenti una tecnologia speciale, le pantofole e altre calzature da camera e le calzature con puntale protettivo, originarie della Repubblica popolare cinese e fabbricate da Chengdu Sunshine Shoes Co. Ltd. (e collegata Capital Concord Enterprises Ltd.), Foshan Nanhai Shyang Yuu Footwear Ltd. e Fujian Sunshine Footwear Co. Ltd. Le misure riguardano le importazioni effettuate nel periodo di applicazione del regolamento (CE) n. 1472/2006 e del regolamento (UE) n. 1294/2009, con efficacia per i prodotti classificati nei codici NC/TARIC indicati negli allegati. Non si applica agli operatori e alle società già esaminate in precedenti procedimenti o alle società non rientranti nell'inchiesta originaria o non aventi diritto a dazio individuale.
Reistituzione di un dazio antidumping definitivo sulle calzature con tomaie di cuoio originarie della Cina
Il regolamento di esecuzione (UE) 2016/2257 della Commissione è adottato per dare esecuzione all'articolo 266 TFUE e alle sentenze della Corte di giustizia nelle cause riunite C-659/13 e C-34/14. La Corte aveva rilevato che, nell'inchiesta antidumping originaria, non erano state esaminate alcune domande di trattamento riservato alle imprese operanti in economia di mercato (TEM) e di trattamento individuale (TI) presentate da produttori esportatori cinesi non inclusi nel campione.
Contesto procedurale
Il regolamento si inserisce nella lunga vicenda antidumping sulle calzature con tomaie di cuoio originarie della Repubblica popolare cinese e del Vietnam, avviata nel 2005 e sfociata nei regolamenti antidumping del 2006 e del 2009. Dopo i contenziosi promossi da operatori e gli interventi della Corte di giustizia, la Commissione ha ripreso il procedimento dal punto preciso in cui si era verificata l'illegittimità, limitando il riesame alla verifica delle domande TEM e TI dei produttori esportatori interessati.
Ambito di applicazione
La misura riguarda le importazioni nell'Unione di specifici tipi di calzature con tomaie di cuoio o ricostituito, con esclusione di:
- calzature per lo sport;
- calzature contenenti una tecnologia speciale;
- pantofole e altre calzature da camera;
- calzature con puntale protettivo.
I prodotti sono individuati tramite una serie di codici NC e TARIC riportati nell'articolo 1 e nell'allegato I. I produttori esportatori interessati sono quelli elencati nell'allegato II: Chengdu Sunshine Shoes Co. Ltd. e la collegata Capital Concord Enterprises Ltd., Foshan Nanhai Shyang Yuu Footwear Ltd. e Fujian Sunshine Footwear Co. Ltd.
Esame delle domande TEM
La Commissione ribadisce che l'onere della prova grava sul produttore esportatore che chiede il TEM. Per ottenere tale status devono essere soddisfatte tutte le condizioni previste dall'articolo 2, paragrafo 7, lettera c), del regolamento di base; il mancato rispetto anche di un solo criterio è sufficiente per respingere la domanda.
Nel caso concreto, nessuno dei tre produttori esportatori riesce a dimostrare:
- la libertà delle decisioni commerciali rispetto a interferenze statali;
- la conformità dei documenti contabili alle norme internazionali;
- l'assenza di distorsioni derivanti dal precedente sistema non di mercato.
Per tale ragione la Commissione non esamina ulteriormente gli altri criteri previsti dalla norma e nega il TEM a tutti e tre i soggetti.
Esame delle domande TI
In via subordinata, la Commissione esamina anche il trattamento individuale ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 5, del regolamento di base nella versione anteriore alla modifica.
Anche in questo caso, i tre produttori esportatori non dimostrano tutti i criteri richiesti. In particolare, la Commissione rileva:
- limitazioni dei quantitativi di vendita e mancanza di prova che i prezzi e i volumi siano determinati liberamente;
- insufficiente dimostrazione dell'assenza di ingerenza statale nella gestione, nella compagine societaria e nella titolarità/gestione dei diritti di utilizzo dei terreni.
Pertanto il TI viene negato a tutti e tre i produttori esportatori.
Determinazione del dazio e effetti finanziari
Poiché né il TEM né il TI vengono concessi, la Commissione conclude che debba essere reistituito il dazio antidumping nella misura del dazio residuo applicabile alla Cina, pari al 16,5%, per il periodo di applicazione del regolamento (CE) n. 1472/2006 e del regolamento (UE) n. 1294/2009.
L'articolo 2 dispone inoltre che gli importi depositati a titolo di dazio antidumping provvisorio ai sensi del regolamento (CE) n. 553/2006 siano riscossi definitivamente. Le somme versate in eccedenza rispetto all'aliquota definitiva devono essere svincolate.
Osservazioni delle parti interessate e questioni giuridiche affrontate
Il regolamento prende posizione anche sulle osservazioni presentate da associazioni di categoria e importatori. La Commissione respinge, in sostanza, le tesi secondo cui la riapertura del procedimento violerebbe:
- il principio di certezza del diritto;
- il legittimo affidamento;
- il divieto di retroattività;
- il principio di non discriminazione;
- l'articolo 5, paragrafo 4, TUE e l'articolo 266 TFUE.
La Commissione afferma che il presente atto non è una nuova misura retroattiva in senso proprio, ma un atto sostitutivo necessario per correggere l'illegittimità accertata dalla Corte e per definire correttamente l'aliquota dovuta. Richiama inoltre la distinzione tra situazioni definitive e situazioni ancora aperte, sottolineando che le importazioni e le relative domande di rimborso non erano ancora definitivamente stabilite.
Rapporti con altri atti e procedimenti paralleli
Il regolamento chiarisce che le altre conclusioni dei regolamenti originari non annullate dalla Corte restano valide. Viene inoltre richiamato il regolamento di esecuzione (UE) 2016/223, che stabilisce una procedura per la valutazione delle domande di rimborso presentate dagli importatori e per l'eventuale reistituzione del dazio sulla base delle richieste TEM/TI dei fornitori.
Le società elencate negli allegati III, IV e V non comportano in questa sede una nuova valutazione utile al rimborso: o non avevano presentato domande TEM/TI nell'inchiesta originaria, o erano già state esaminate in precedenti atti di esecuzione, oppure non avevano diritto a un dazio individuale.
Entrata in vigore
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Disposizioni principali
Oggetto e finalità di esecuzione delle sentenze
Il regolamento adotta le misure necessarie ai sensi dell'articolo 266 TFUE per eseguire le sentenze della Corte di giustizia del 4 febbraio 2016, che hanno annullato i precedenti regolamenti antidumping nella parte concernente i tre produttori esportatori cinesi interessati. La Commissione riprende il procedimento dal punto in cui si è verificata l'illegittimità, limitatamente alla verifica del TEM e del TI.
Ambito materiale e prodotti interessati
La misura riguarda calzature con tomaie di cuoio o ricostituito, escluse le calzature per lo sport, quelle contenenti una tecnologia speciale, le pantofole e altre calzature da camera e le calzature con puntale protettivo, classificate nei codici NC elencati all'articolo 1 e nei codici TARIC dell'allegato I.
Aliquota del dazio antidumping definitivo
Per i prodotti fabbricati dai produttori esportatori elencati nell'allegato II, il dazio antidumping definitivo è fissato al 16,5% del prezzo netto franco frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto.
Riscossione dei dazi provvisori
Gli importi depositati a titolo di dazio antidumping provvisorio in forza del regolamento (CE) n. 553/2006 sono riscossi in via definitiva; le somme depositate sono svincolate nella parte eccedente l'aliquota definitiva.
Esito del riesame TEM e TI
La Commissione conclude che nessuno dei tre produttori esportatori interessati dimostra di operare in condizioni di economia di mercato ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 7, lettere b) e c), del regolamento di base, né di soddisfare i criteri per il trattamento individuale di cui all'articolo 9, paragrafo 5, del regolamento di base prima della modifica. Di conseguenza non è concesso alcun TEM/TI e si applica il dazio residuo cinese.
Effetti sulle altre società e sui precedenti regolamenti
Le società elencate negli allegati III, IV e V non danno luogo a rimborso o ad applicazione di nuovi calcoli perché non avevano presentato richieste TEM/TI, erano già state esaminate in precedenza oppure sono state oggetto di altri regolamenti di esecuzione già adottati per dare esecuzione alle medesime sentenze. Le restanti conclusioni dei regolamenti originari che non sono state annullate dalla Corte restano valide.
Entrata in vigore e applicazione
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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