Cassazione Penale, Sentenza n. 18670/2025 del 19/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Napoli che aveva rigettato la richiesta di riesame e confermato la custodia cautelare in carcere. Il ricorrente deduceva violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, sostenendo che si trattasse di "suggestioni investigative, prive di qualsivoglia riscontro" e contestando la valutazione della compatibilità delle fattezze del conducente rilevata dai filmati, in cui il conducente non sarebbe perfettamente visibile.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per genericità del motivo, ritenendo che la difesa non si fosse confrontata con la motivazione ampia e puntuale resa dal Tribunale. La Corte ha ricordato che l'ordinanza del riesame aveva fondato il provvedimento non solo sulla parziale compatibilità fisica desunta da dichiarazioni della persona offesa e filmati, ma anche su elementi indiziari più pregnanti: l'autovettura usata per la rapina era intestata alla madre dell'indagato; il ricorrente era stato controllato più volte a bordo del veicolo (l'ultima volta 17 giorni dopo la rapina) ed era stato visto salirvi anche due giorni dopo durante attività di osservazione; mancanza in famiglia di altri soggetti maschili compatibili. La Corte ha richiamato il principio per cui, pur non spettando all'imputato un onere probatorio, è previsto un onere di allegazione: l'imputato deve fornire elementi concreti e oggettivi per sostenere eccezioni difensive. Per l'inammissibilità è stata disposta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., al versamento di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende; inoltre è stata data comunicazione alla Cancelleria ai sensi dell'art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.
Norme richiamate
art. 611, commi 1-bis e 1-ter, cod. proc. pen.
art. 611, commi 1-bis e 1-ter, cod. proc. pen.
Norma sul procedimento davanti alla Corte di Cassazione e sulla possibilità di trattazione scritta: la Corte ha proceduto per iscritto in mancanza di richiesta tempestiva di discussione.
art. 581, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.
art. 581, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.
Richiesta di specificità delle censure in impugnazione (esigenza di specificità esterna): la Corte lo applica per dichiarare la genericità e quindi l'inammissibilità del ricorso avverso provvedimenti del riesame.
art. 616, cod. proc. pen.
art. 616, cod. proc. pen.
Consente la condanna alle spese e, in presenza di colpa nella proposizione dell'impugnazione, l'irrogazione di una somma in favore della cassa delle ammende: la Corte lo ha utilizzato per imporre euro 3.000.
art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Previsioni procedurali inerenti agli adempimenti di cancelleria successivi alla decisione: la Corte ha disposto l'inoltro degli atti alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
Massime di principio
- In sede di impugnazione avverso ordinanze di riesame è richiesto un livello di specificità delle censure: motivi generici o non confrontati con le argomentazioni del giudice sono normalmente dichiarati inammissibili.
- La Corte accetta valutazioni cautelari basate su elementi indiziari concatenati (es. intestazione del veicolo, frequente utilizzo accertato, osservazioni successive) anche se singoli elementi (come la qualificazione fisica da filmati parziali) risultino parziali o non determinanti da soli.
- Pur non essendo previsto a carico dell'imputato un onere probatorio, sussiste un onere di allegazione: l'imputato deve proporre elementi concreti e oggettivi che, se accertati, possano rovesciare la valutazione indiziaria a suo carico.
- La mancata tempestiva richiesta di discussione dinanzi alla Cassazione può determinare la trattazione scritta del ricorso; ciò non incide sul dovere di specificare i motivi e confrontarsi con la motivazione del giudice di merito.
- La proposizione di ricorsi manifestamente generici o infondati può comportare, oltre al rigetto o all'inammissibilità, la condanna alle spese e l'irrogazione di somme a titolo di ammenda ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 19 mag 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 18650/2025 del 19/05/2025
- Sentenza penale · 19 mag 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 18651/2025 del 19/05/2025
- Sentenza penale · 19 mag 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 18652/2025 del 19/05/2025
- Sentenza penale · 19 mag 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 18653/2025 del 19/05/2025
- Sentenza penale · 19 mag 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 18654/2025 del 19/05/2025
- Sentenza penale · 19 mag 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 18655/2025 del 19/05/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →