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Cassazione Penale, Ordinanza n. 04988/2026 del 06/02/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, confermando indirettamente la sentenza di condanna resa in appello. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, ritenendo manifestamente infondati i tre motivi dedotti.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la sua condanna per concorso in più episodi di furto e in un episodio di danneggiamento, riuniti sotto il vincolo della continuazione. Con il primo motivo ha contestato la ritenuta recidiva, sostenendo in sostanza che non ne ricorressero i presupposti. Con il secondo motivo ha censurato il giudizio di comparazione tra circostanze aggravanti e attenuanti, lamentando che il bilanciamento fosse stato erroneamente effettuato. Con il terzo motivo ha dedotto l'omessa concessione della pena sostitutiva, ritenendo illegittimo il diniego del beneficio. La Suprema Corte ha ritenuto tutti i motivi inammissibili o manifestamente infondati: quanto alla recidiva, ha richiamato il principio per cui il giudice deve valutare in concreto, ai sensi dell'art. 133 c.p., il rapporto tra il nuovo fatto e le precedenti condanne, verificando se la pregressa condotta sia indicativa di una perdurante inclinazione a delinquere; quanto al bilanciamento delle circostanze, ha ribadito che si tratta di valutazione discrezionale di merito censurabile in cassazione solo per arbitrio o manifesta illogicità; quanto alla pena sostitutiva, ha osservato che il diniego era sorretto da motivazione logica, fondata sulla spiccata indole delinquenziale dell'imputato, e che il beneficio non risultava neppure richiesto in sede di conclusioni.

Norme richiamate

  • art. 110 c.p.

    Richiamato quale disposizione sul concorso di persone nei reati contestati.

  • art. 624 c.p.

    Indicata come base del reato di furto contestato in concorso.

  • art. 625, comma 1, n. 2, c.p.

    Indicata come aggravante del furto contestato.

  • art. 635, comma 1 e 2, n. 1, c.p.

    Indicata come fattispecie di danneggiamento contestata in concorso.

  • art. 133 c.p.

    Richiamato come criterio per la valutazione in concreto della recidiva e del rapporto tra il fatto per cui si procede e le precedenti condanne.

Massime di principio

  • La recidiva non può essere affermata in base al solo dato della gravità dei fatti o del mero arco temporale dei precedenti, ma richiede una valutazione concreta del nesso tra precedente criminalità e nuovo reato, secondo i criteri dell'art. 133 c.p.
  • Il giudizio di comparazione tra circostanze contrapposte è valutazione discrezionale di merito e non è sindacabile in cassazione se non nei limiti del mero arbitrio o della manifesta illogicità della motivazione.
  • Il diniego di una pena sostitutiva è legittimo quando il giudice lo fondi su argomentazione logica e coerente, valorizzando elementi individualizzanti dell'imputato, come una spiccata indole delinquenziale.
  • In sede di legittimità non sono ammissibili censure che mirino solo a una diversa rivalutazione del merito su recidiva, bilanciamento delle circostanze o concessione di benefici, se la motivazione della sentenza impugnata è sufficiente e non illogica.

Come è indicizzato

MaterieCircostanze del reatoDanneggiamentoImpugnazioni
RamiParte generaleDelitti contro il patrimonioProcesso penale
IstitutiRecidiva

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