Cassazione Penale, Sentenza n. 39013/2025 del 03/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che aveva dichiarato inammissibile la richiesta di riesame proposta il 18/07/2025 avverso il decreto di sequestro preventivo (3.080 euro e un orologio Rolex) emesso il 15/05/2025. Il difensore ha dedotto che la procedura imponeva la notificazione al difensore dell'avviso di deposito del decreto, sicché il termine per proporre riesame sarebbe dovuto decorrere dalla notifica al difensore e non dalla notifica all'indagato o dall'esecuzione del sequestro; ha richiamato, per interpretazione sistematica, artt. 355(3), 99(1), 366, 585(3) c.p.p., artt. 24 Cost. e 6 CEDU.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha confermato il principio consolidato secondo cui, nelle misure cautelari reali, il difensore non ha diritto alla notificazione dell'avviso di deposito del decreto di sequestro e il termine per proporre riesame decorre dall'esecuzione del sequestro o dalla effettiva conoscenza dell'avvenuto sequestro da parte dell'interessato (richiamando testualmente l'art. 324, comma 1 c.p.p.). Pertanto il Tribunale aveva correttamente ritenuto tardiva la richiesta di riesame. Inoltre la Corte ha condannato il ricorrente alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
d.P.R. n. 309/1990, artt. 73 e 74
Indicano i reati contestati all'indagato (normativa sostanziale in materia di stupefacenti); rilevanti solo per il contesto fattuale dell'indagine
art. 355, comma 3 c.p.p.
Attribuisce la facoltà di presentare richiesta di riesame indifferentemente all'indagato e al suo difensore; usato dal ricorrente per sostenere la necessità di notificazione al difensore
art. 99, comma 1 c.p.p.
Attribuisce al difensore in generale le facoltà e i diritti riconosciuti all'imputato/indagato; invocato a sostegno della tesi di notifica al difensore
art. 366 c.p.p.
Impone la notificazione al difensore dell'avviso di deposito dei verbali degli atti ai quali ha diritto di assistere; richiamato per analogia dal ricorrente ma la Corte distingue il regime delle misure reali
art. 585, comma 3 c.p.p.
Regola la scadenza del termine per proporre impugnazione in ragione della diversa decorrenza per l'imputato e/o il difensore; richiamato a supporto della tesi difensiva ma la Corte ritiene il regime delle misure reali autonomo
art. 24, comma 2 Cost.
Tutela il diritto alla difesa; invocato per sostenere che la mancata notifica al difensore lederebbe la garanzia difensiva, ma la Corte ritiene le garanzie adeguatamente tutelate dal sistema
art. 6 CEDU
Tutela del giusto processo; richiamato nella prospettazione delle garanzie difensive, ma la Corte considera compatibile la disciplina applicata alle misure reali
art. 12 delle Preleggi
Metodo di interpretazione sistematica invocato dal ricorrente per combinare più norme e dedurne obbligo di notifica al difensore; Corte respinge l'uso sistematico in presenza di disciplina esaustiva specifica
art. 324, comma 1 c.p.p.
"dalla data di esecuzione del provvedimento che ha disposto il sequestro o dalla diversa data in cui l'interessato ha avuto conoscenza dell'avvenuto sequestro"
Norma autonoma e compiuta che stabilisce il momento iniziale di decorrenza del termine per il riesame; la Corte la interpreta come unica data valida per tutti i soggetti interessati
art. 128 c.p.p.
Disciplina generale sulla notificazione e decorrenza dei termini per coloro cui la legge attribuisce diritto di impugnazione; la Corte esclude il suo utilizzo per modificare il regime specifico previsto dall'art. 324
art. 309, comma 3 c.p.p.
Regime diverso per misure cautelari personali; la Corte usa il confronto per giustificare la diversa disciplina delle misure reali
art. 293, comma 3 c.p.p.
Prevede l'esame della documentazione prodotta dal P.M. nel procedimento per misure cautelari personali; la Corte evidenzia che per le misure reali l'esame è differito
art. 324, comma 6 c.p.p.
Prevede la possibilità di esame degli atti in relazione alla richiesta di riesame per misure reali; rafforza la distinzione tra misure reali e personali
art. 318, art. 322 e art. 257 c.p.p.
Norme che attribuiscono il diritto di impugnazione a soggetti diversi (es. chi ha interesse o cui le cose sono state sequestrate); la Corte le usa per evidenziare la prevalenza dell'elemento materiale/fattuale nella tutela delle misure reali
art. 616 c.p.p.
Prevede la condanna alle spese e la possibilità di sanzione pecuniaria in caso di inammissibilità del ricorso; applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese e di euro 3.000
Corte costituzionale, 13 giugno 2000 n. 186
Richiamata rispetto alla non sussistenza di ragioni di esonero dalla sanzione pecuniaria
Massime di principio
- Nelle misure cautelari reali (sequestro conservativo o preventivo) il termine per proporre il riesame decorre dall'esecuzione del sequestro o dalla data in cui l'interessato ha effettiva conoscenza dell'avvenuto sequestro, non dalla notificazione dell'avviso di deposito al difensore
- Il difensore è legittimato a proporre il riesame ma non ha diritto a ricevere la notificazione dell'avviso di deposito del decreto di sequestro; la disciplina della decorrenza è autonoma e esaustiva (art. 324 c.p.p.)
- Non è possibile integrare il termine di decorrenza per uno dei soggetti legittimati mediante richiamo alla disciplina generale sulle notificazioni quando la norma speciale disciplina compiutamente la materia
- In situazioni analoghe, l'operatore difensivo deve monitorare la data di esecuzione del sequestro e agire tempestivamente: la prova della "conoscenza" effettiva dell'avvenuto sequestro può essere rilevante per la decorrenza del termine
- La mancata notificazione al difensore non costituisce di per sé violazione delle garanzie difensive nella materia delle misure reali, secondo la giurisprudenza di legittimità, purché siano comunque garantiti i fondamentali contenuti del diritto di difesa
- Se il ricorso è dichiarato inammissibile si rischia la condanna alle spese e una sanzione pecuniaria ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; valutare tempestivamente la fondatezza e la tempestività dell'impugnazione prima di proporla
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