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Cassazione Penale, Ordinanza n. 00479/2025 del 07/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Un gruppo di imputati ha impugnato in cassazione la sentenza della Corte di appello che, accolto il concordato sulla pena ex art. 599-bis c.p.p. e previa rinuncia agli altri motivi di appello, aveva confermato le condanne di primo grado rideterminando solo in senso più favorevole il trattamento sanzionatorio. Nei ricorsi si deduceva vizio di motivazione sia sulla determinazione della pena sia sulla mancata applicazione dell'art. 129 c.p.p. La Corte ha però rilevato che tali questioni erano state già oggetto di rinuncia nel patto processuale concluso in appello, sicché non potevano essere riproposte in sede di legittimità. La decisione valorizza il carattere dispositivo dell'accordo sulla pena ex art. 599-bis c.p.p., che preclude la deduzione di motivi incompatibili con la rinuncia effettuata.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili tutti i ricorsi. Ha ritenuto preclusa la censura sulla motivazione della pena e sulla mancata applicazione dell'art. 129 c.p.p. perché gli imputati vi avevano rinunciato aderendo al concordato sulla pena in appello. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3000 complessivi in favore della cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 599-bis c.p.p.

    Il concordato sulla pena in appello comporta un potere dispositivo della parte che limita la cognizione del giudice e produce effetti preclusivi anche nel giudizio di cassazione sui motivi rinunciati.

  • art. 129 c.p.p.

    La censura relativa alla mancata immediata declaratoria di cause di non punibilità è inammissibile se riguarda profili ai quali la parte ha già rinunciato nell'accordo ex art. 599-bis c.p.p.

  • art. 610, comma 5-bis c.p.p.

    L'inammissibilità del ricorso può essere dichiarata senza formalità di rito con trattazione camerale non partecipata.

  • art. 616 c.p.p.

    Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende.

Massime di principio

  • L'adesione al concordato sulla pena in appello ex art. 599-bis c.p.p. preclude la successiva deduzione, in cassazione, di motivi incompatibili con gli aspetti espressamente accettati o rinunciati.
  • La rinuncia agli altri motivi di appello nell'ambito del concordato sulla pena esplica effetti preclusivi sull'intero sviluppo processuale, analogamente alla rinuncia all'impugnazione.
  • Quando il ricorso per cassazione investe questioni già abbandonate per effetto dell'accordo sulla pena, esso è inammissibile senza che sia necessario esaminare il merito delle censure.
  • In caso di inammissibilità del ricorso, la Corte deve applicare le conseguenze economiche previste dall'art. 616 c.p.p., salvo ricorrano cause ostative non emerse nel testo.

Come è indicizzato

MaterieRiti alternativiImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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