Cassazione Penale, Ordinanza n. 14658/2025 del 14/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Due coimputati hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la loro responsabilità per il reato di spendita di monete false senza concerto, limitatamente a specifici episodi del capo di imputazione. Il primo ricorrente ha dedotto, da un lato, l’intervenuta prescrizione del reato e, dall’altro, ha censurato la motivazione posta a base dell’affermazione di responsabilità; il secondo ricorrente ha articolato un unico motivo con cui ha contestato la correttezza della motivazione sulla responsabilità. La Corte ha ritenuto il primo motivo sulla prescrizione manifestamente infondato, richiamando il termine massimo di prescrizione applicabile al reato contestato, e ha giudicato i restanti motivi generici per difetto di specificità, in quanto non correlati in modo adeguato alla motivazione della sentenza impugnata.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Quanto al primo ricorrente, ha escluso l’intervenuta prescrizione perché il termine massimo non era ancora decorso e ha reputato generiche le censure sulla responsabilità per mancanza di specificità ex art. 581, comma 1, lett. c), c.p.p. Quanto al secondo ricorrente, ha rilevato analoga genericità del motivo per difetto di correlazione con la motivazione della sentenza impugnata, ai sensi dell’art. 591, comma 1, lett. c), c.p.p. I ricorrenti sono stati inoltre condannati al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 455 c.p.
norma incriminatrice per la spendita di monete false senza concerto; la sentenza conferma la responsabilità per tale reato in relazione a specifici episodi
art. 581, comma 1, lett. c), c.p.p.
il motivo di ricorso deve essere specifico e correlato alla motivazione della decisione impugnata; la mancanza di indicazione degli elementi critici rende il motivo generico
art. 591, comma 1, lett. c), c.p.p.
il ricorso è inammissibile quando manca la specificità dei motivi o vi è difetto di correlazione con la sentenza impugnata
codice penale
richiamato per il termine massimo di prescrizione del reato contestato, indicato in dieci anni
codice di procedura penale
richiamato per i requisiti di ammissibilità del ricorso per cassazione e per la declaratoria di inammissibilità
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione, la censura deve essere specifica e deve confrontarsi puntualmente con la motivazione della sentenza impugnata; la mera riproposizione di doglianze assertive o generiche integra inammissibilità.
- La deduzione della prescrizione è infondata quando, al momento della decisione, il termine massimo non è ancora spirato in relazione al reato contestato e ai fatti per cui vi è condanna.
- Il difetto di correlazione tra motivi di ricorso e ratio decidendi della sentenza impugnata comporta l’inammissibilità del gravame.
- In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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