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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 43942/2023 del 31/10/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente impugna per cassazione la sentenza che, in riforma dell'assoluzione del Tribunale, lo ha dichiarato colpevole ex art. 367 c.p. e lo ha condannato. Il ricorso deduce tre motivi: (1) inosservanza dell'art. 367 c.p. e illogicità della motivazione perché la Corte d'appello avrebbe apoditticamente ritenuto non palese l'inverosimiglianza della denuncia del ricorrente contraddicendo la prima sentenza e la deposizione del teste Natalini; (2) violazione dell'art. 603, comma 3-bis c.p.p. e vizio di motivazione per l'omessa rinnovazione della deposizione del teste Natalini, posto che l'appello richiedeva in realtà una diversa valutazione dell'attendibilità della testimonianza e non solo del fatto; (3) carenza di motivazione sul mancato riconoscimento delle attenuanti generiche nonostante l'incensuratezza dell'imputato.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto ammissibile il ricorso quanto al secondo motivo e ha applicato il principio secondo cui i "motivi attinenti alla valutazione della prova dichiarativa" ai fini della rinnovazione dell'istruttoria in appello ai sensi dell'art. 603, comma 3-bis c.p.p. comprendono non solo questioni di attendibilità ma anche tutte le situazioni che implicano una diversa interpretazione delle risultanze delle prove dichiarative. Considerato ciò, la Corte ha valutato il decorso del termine massimo di prescrizione alla data del 19/05/2023 e ha disposto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perché il reato si è estinto per prescrizione.

Norme richiamate

  • art. 367 cod. pen.

    Norma sostanziale relativa al reato contestato; dal testo risulta che la decisione impugnata concerneva la qualificazione del fatto ai sensi di questa norma e la sua applicazione è stata oggetto di censura prevedendo una valutazione critica della motivazione sulla inverosimiglianza della denuncia.

  • art. 603, comma 3-bis cod. proc. pen.

    Interpretata dalla Corte come norma che impone la rinnovazione dell'istruttoria in appello quando vi siano "motivi attinenti alla valutazione della prova dichiarativa", estendendo tale nozione oltre la mera questione di credibilità del dichiarante fino a comprendere ogni diversa interpretazione delle risultanze dichiarative che possa incidere sulla valutazione del fatto.

  • art. 129 cod. proc. pen.

    Richiamato per l'apprezzamento del decorso della prescrizione e per la conseguente declaratoria di estinzione del reato alla data indicata, con effetto di annullamento senza rinvio della sentenza impugnata.

  • Giurisprudenza: Sez. 3, n. 16444 del 04/02/2020, Rv. 279425

    Precedente richiamato a supporto del principio secondo cui la nozione di "valutazione della prova dichiarativa" include la diversa interpretazione delle risultanze delle prove dichiarative e non è limitata alla valutazione dell'attendibilità.

Massime di principio

  • La rinnovazione dell'istruttoria in appello ai sensi dell'art. 603, comma 3-bis c.p.p. è dovuta non solo quando si discute la credibilità del teste, ma anche quando l'appello comporta una diversa interpretazione delle dichiarazioni rese: in tali casi il giudice d'appello deve valutare la necessità di riassumere le deposizioni decisive.
  • Se la mancata rinnovazione di testimonianze decisive è censurabile e il vizio è ritenuto fondato in cassazione, la Corte può verificare l'eventuale decorso della prescrizione e, se intervenuta, annullare la sentenza senza rinvio per estinzione del reato.
  • Quando la decisione d'appello rovescia la valutazione probatoria svolta in primo grado, il giudice di merito deve motivare con specificità il perché non ritenga necessario riassumere testimonianze che erano state decisive in primo grado.
  • In presenza di pronunce contrastanti sulla valutazione delle risultanze dichiarative, chi impugna dovrebbe puntualmente indicare quali deposizioni sono essenziali e dimostrare come una diversa interpretazione incida sull'esito; così si aumenta la probabilità che il giudice d'appello proceda alla rinnovazione.
  • La prescrizione può intervenire durante il giudizio di cassazione; se la sua intervenuta estinzione del reato è accertata, la Corte di legittimità può annullare senza rinvio anche se ha riconosciuto vizi nella decisione impugnata.

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