Ordinanza n. 1445/2026 - Napoli, Sezione 7
per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia: - del provvedimento prot. -OMISSIS- (pratica -OMISSIS-SCIA) di diniego della SCIA prot. -OMISSIS-, a firma del Responsabile del Servizio 7 Urbanistica – Edilizia – Pianificazione Urbanistica – P.I.P. – Condono Edilizio e Tutela del Paesaggio Ambientale del Comune di Massa Lubrense, notificato in pari data; - nonché di ogni altro atto precedente, successivo o comunque connesso a quello impugnato, se ed in quanto lesivo degli interessi della ricorrente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl TAR ha respinto l’istanza cautelare senza anticipare la decisione sulle questioni processuali e sostanziali, ritenute meritevoli di approfondimento nel giudizio di merito. Quanto al periculum in mora, ha rilevato che le opere oggetto della SCIA non erano ancora state realizzate e che i danni lamentati risultavano comunque suscettibili di riparazione economica. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Atto impugnato: diniego comunale della SCIA edilizia
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare, il provvedimento comunale di diniego della SCIA, nonché gli atti connessi. Il testo non espone in dettaglio i motivi di illegittimità dedotti, limitandosi a riferire che il ricorso prospetta complesse questioni processuali e sostanziali, il cui esame è stato rinviato alla sede di merito.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Richiamato quale fondamento della valutazione della domanda cautelare; l’istanza è stata respinta per assenza dei presupposti cautelari, in particolare del periculum in mora.
art. 52, comma 1, d.lgs. 196/2003
Richiamato per disporre l’oscuramento delle generalità e degli altri dati idonei a identificare la parte interessata.
Massime di principio
- La tutela cautelare può essere negata quando le opere cui si riferisce il provvedimento impugnato non sono ancora state realizzate, poiché in tale situazione non emerge un pericolo attuale di pregiudizio irreparabile.
- La possibilità di riparazione economica dei danni lamentati esclude, in linea di principio, il periculum in mora necessario per la concessione della sospensione cautelare.
- Quando le questioni processuali e sostanziali dedotte richiedono un approfondimento incompatibile con la fase cautelare, il giudice può riservarne l’esame alla sede di merito senza definirle nell’ordinanza cautelare.
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