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Sentenza

Sentenza n. 365/2026 - Perugia, Sezione 1

per l'annullamento - del verbale di scrutinio finale del Consiglio di Classe riferito all’anno scolastico 2025/2026 - attestante la non ammissione della studentessa alla frequenza della classe terza presso l’Istituto di Istruzione Superiore -OMISSIS-, Via -OMISSIS--OMISSIS- (TR); - di ogni ulteriore atto presupposto, connesso e consequenziale ed in particolare nella parte in cui il Consiglio di Classe ha deliberato la sospensione del giudizio di ammissione della studentessa alla classe successiva alla 2Lcsu Liceo Classico/Liceo delle Scienze Umane; - della valutazione finale pubblicata in data 15 giugno 2026 ove la studentessa risulta aver riportato in diritto economia 5 (cinque)/10, lingua e cultura latina 4 (quattro)/10, lingua e cultura straniera 5 (cinque)/10, matematica 3 (tre)/10;

Giustizia amministrativa202600285

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Umbria - Perugia, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: verbale di scrutinio finale e valutazione conclusiva recanti la non ammissione della studentessa alla classe terza

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione scolastica)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato la non ammissione della studentessa alla classe successiva, disposta dopo la frequenza della classe seconda del liceo delle scienze umane, sulla base di quattro insufficienze: 4 in lingua e cultura latina, 3 in matematica, 5 in lingua e cultura straniera e 5 in diritto ed economia. La studentessa era affetta da disturbi specifici dell'apprendimento, consistenti in una compromissione del calcolo e in un disturbo di apprendimento non verbale, e disponeva di un Piano Didattico Personalizzato con misure compensative e dispensative. Sono state dedotte: la violazione dell'art. 1, comma 7, del d.P.R. n. 122/2009 e dell'art. 1, comma 5, del d.lgs. n. 62/2017, nonché dei principi di trasparenza e collaborazione scuola-famiglia, per l'omessa o tardiva comunicazione delle criticità e della possibile bocciatura; la violazione degli artt. 2 e 4 dell'O.M. n. 92/2007 e della circolare ministeriale 6 marzo 2013, per la mancata o tardiva attivazione degli interventi di recupero, la tardiva redazione del PDP e la mancata applicazione delle misure previste, in particolare in latino; l'eccesso di potere per difetto di istruttoria, travisamento, manifesta illogicità e ingiustizia, per avere il consiglio di classe considerato le sole insufficienze senza valutare il percorso complessivo, l'impegno e l'incidenza dei disturbi dell'apprendimento.

La decisione

Il TAR ha respinto integralmente il ricorso, decidendo con sentenza semplificata ai sensi dell'art. 60 c.p.a. Il giudice ha affermato che gli studenti con DSA non sono soggetti a criteri differenziati di ammissione e devono raggiungere gli stessi obiettivi minimi di apprendimento degli altri studenti; le misure individualizzate, compensative e dispensative servono a consentire il raggiungimento di tali obiettivi, non a esonerare dal loro conseguimento. La tardiva redazione del PDP non è stata ritenuta imputabile alla scuola, poiché la diagnosi era stata trasmessa soltanto in prossimità della fine dell'anno e la predisposizione del piano richiedeva attività istruttoria e collegiale. Le relazioni dei docenti hanno inoltre documentato l'adozione di modalità facilitate di verifica, anche prima della diagnosi, senza risultati sufficienti; in matematica erano state svolte verifiche orali e in diritto verifiche a risposta multipla. Anche eventuali carenze nell'attuazione del PDP non determinano automaticamente l'illegittimità della non ammissione, se non è dimostrato il loro nesso causale con il mancato raggiungimento degli obiettivi formativi. Nel caso concreto tale nesso non è stato provato: l'insufficienza in latino, materia nella quale le misure erano state applicate per l'intero anno, era rimasta invariata; inoltre le difficoltà diagnosticate riguardavano soprattutto il calcolo e non spiegavano le insufficienze nelle discipline umanistiche. Sono state ritenute infondate anche le censure relative alla comunicazione scuola-famiglia, poiché risultavano telefonate della coordinatrice, interlocuzioni sul PDP e sulle verifiche, nonché comunicazioni sulle criticità e sulle assenze. È stata documentata altresì l'attivazione di due settimane di pausa formativa e di corsi di recupero per complessive venti ore. Il giudizio di non ammissione è stato ritenuto sorretto dal dato oggettivo delle plurime insufficienze, comprese due gravi in latino e matematica, e dalla valutazione del consiglio di classe secondo cui la studentessa non aveva raggiunto gli obiettivi minimi necessari per affrontare la classe terza. Il TAR ha aggiunto che neppure l'eventuale mancata attivazione dei corsi di recupero o l'omessa comunicazione alle famiglie renderebbero di per sé illegittima la bocciatura, fondata sulla preparazione effettivamente raggiunta. Le spese di lite sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 4, comma 5, d.P.R. n. 122/2009

    sono ammessi alla classe successiva gli studenti che in sede di scrutinio finale conseguono un voto di comportamento non inferiore a sei decimi e una votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina

    La disposizione è stata richiamata quale parametro della valutazione di ammissione e conferma che la presenza di insufficienze può giustificare la non ammissione quando evidenzi una preparazione inidonea ad affrontare l'anno successivo.

  • art. 1, comma 7, d.P.R. n. 122/2009

    È stato invocato dalla ricorrente in relazione agli obblighi scolastici di valutazione e comunicazione, ma il giudice ha escluso che la sua violazione fosse dimostrata.

  • art. 1, comma 5, d.lgs. n. 62/2017

    È stato richiamato dalla ricorrente insieme ai principi di trasparenza e collaborazione scuola-famiglia; la censura è stata respinta per l'infondatezza in fatto delle omissioni contestate.

  • artt. 2 e 4 O.M. n. 92/2007

    Le disposizioni sono state invocate per la mancata attivazione dei corsi di recupero, ma il giudice ha rilevato che erano stati svolti interventi di recupero e ha comunque escluso che tali omissioni, anche ove sussistenti, determinassero automaticamente l'illegittimità della non ammissione.

  • art. 60 c.p.a.

    Ha consentito la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata all'esito della camera di consiglio cautelare, previo avviso alle parti.

Massime di principio

  • Gli studenti affetti da disturbi specifici dell'apprendimento devono conseguire gli stessi obiettivi minimi di apprendimento degli altri studenti; le misure didattiche individualizzate, compensative e dispensative sono strumenti per consentire il raggiungimento degli obiettivi, non deroghe ai criteri sostanziali di ammissione alla classe successiva.
  • La non ammissione di uno studente con DSA è legittima quando, nonostante l'applicazione di misure didattiche adeguate, permangano plurime e significative insufficienze e il consiglio di classe motivi il mancato raggiungimento delle competenze necessarie per affrontare proficuamente la classe successiva.
  • La tardiva redazione del Piano Didattico Personalizzato non determina automaticamente l'illegittimità della non ammissione: occorre considerare il momento in cui la diagnosi è stata comunicata alla scuola e verificare se il ritardo abbia inciso causalmente sul mancato raggiungimento degli obiettivi formativi.
  • L'eventuale mancata o inesatta applicazione delle misure previste dal PDP non comporta di per sé l'annullamento del giudizio di non ammissione; il ricorrente deve dimostrare che tale omissione abbia causalmente determinato le carenze formative, restando decisivo il dato oggettivo delle insufficienze e della preparazione effettivamente raggiunta.
  • Anche l'eventuale omessa o tardiva attivazione di corsi di recupero e l'inadeguata comunicazione scuola-famiglia non impongono la promozione dello studente né rendono automaticamente illegittima la bocciatura, se il giudizio finale è fondato sull'insufficiente preparazione accertata dal consiglio di classe.

Come è indicizzato

MaterieScuolaDecisione e riti speciali
RamiIstruzione e universitàProcesso amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di istruttoriaOnere della prova e principio dispositivo

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