Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 23546/2023 del 30/05/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'appello di Torino (decisa in sede di rinvio dopo annullamento parziale della Suprema Corte) lamentando violazione dell'art. 81, comma 4, c.p. in relazione all'art. 627, comma 3, c.p.p. Sosteneva che, essendo state riconosciute le circostanze attenuanti generiche equivalenti alla recidiva e alle altre aggravanti, l'aumento per la continuazione non avrebbe dovuto essere applicato nella misura non inferiore a un terzo della pena base. In precedenza aveva anche contestato l'utilizzo di un minimo edittale introdotto successivamente al fatto (richiamo al principio ratione temporis), su cui questa Corte si era già pronunciata annullando e rinviando per nuova determinazione della pena secondo la cornice edittale vigente al tempo del reato.

La decisione

Il ricorso per cassazione è stato rigettato. La Corte ha confermato che, secondo la giurisprudenza della Corte di legittimità (Sezioni Unite), la recidiva, una volta riconosciuta e applicata nel giudizio, conserva efficacia anche se, nel bilanciamento con circostanze attenuanti, ne risulta equivalenza: ciò significa che gli effetti speciali della recidiva (tra cui l'applicazione dell'aumento per continuazione di cui all'art. 81, comma 4) permangono. La Corte ha inoltre osservato che sulla recidiva in capo al ricorrente si era formato giudicato (non era stato impugnato in appello), rendendo la posizione del ricorrente ulteriormente insuscettibile di accoglimento. Conseguentemente il ricorso è respinto e il ricorrente è condannato alle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 2 cod. pen.

    Richiamato nella fase iniziale relativa alla questione ratione temporis: la determinazione della pena deve rispettare la cornice edittale vigente al tempo della commissione del fatto (principio temporis/lex temporis).

  • art. 624-bis cod. pen.

    Norma che disciplina il delitto di furto in abitazione, titolo di reato principale nel capo A) dell'imputazione.

  • art. 625 nn. 2 e 5 cod. pen.

    Aggravanti contestate in relazione al reato di furto in abitazione.

  • art. 61 n. 7 cod. pen.

    Ulteriore circostanza aggravante rilevata dal giudice di merito.

  • art. 81, comma quarto, cod. pen.

    Prevede per il reato continuato un aumento di pena non inferiore a un terzo per i soggetti ai quali sia stata applicata la recidiva di cui all'art. 99, comma quarto. La Corte ha interpretato che tale aumento permane anche quando la recidiva sia stata ritenuta equivalente alle attenuanti generiche.

  • art. 99, comma quarto, cod. pen.

    Disciplina della recidiva; la Corte ha ritenuto che, una volta riconosciuta e applicata, la recidiva produce effetti speciali che non vengono neutralizzati semplicemente dal giudizio di equivalenza con attenuanti.

  • art. 627, comma terzo, cod. proc. pen.

    Richiamato dal ricorrente nel motivo di cassazione come riferimento procedurale; la Corte ha ritenuto infondata la denuncia di violazione in relazione all'applicazione dell'art. 81 c.p.

  • art. 606, comma 1, lett. b, cod. proc. pen.

    Fondamento formale del motivo di cassazione (violazione di legge); la Corte ha valutato e respinto la doglianza sulla errata applicazione della norma penale rilevante.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma applicata per la condanna alle spese processuali del ricorrente in caso di rigetto del ricorso.

  • Legge n. 36 del 26 aprile 2019

    Modifica che ha innalzato il minimo edittale del reato in questione; la Corte di cassazione nel precedente provvedimento aveva stabilito che nella rideterminazione della pena va applicata la cornice edittale vigente ratione temporis alla commissione del reato.

  • Sez. U, Sentenza n. 31669 del 23/06/2016 (giurisprudenza)

    Giurisprudenza delle Sezioni Unite citata come principio consolidato: la recidiva, se riconosciuta e applicata, conserva i suoi effetti speciali (anche quando, nel giudizio di bilanciamento, risulti equivalente a circostanze attenuanti).

Massime di principio

  • La recidiva, se riconosciuta e applicata dal giudice, mantiene effetti speciali (per es. aumento per continuazione, termini di prescrizione, divieti di benefici), anche se nel bilanciamento con attenuanti viene ritenuta equivalente; per impedirne tali effetti il giudice deve escludere radicalmente la recidiva.
  • Se il riconoscimento della recidiva è passato in giudicato (non è stato impugnato nei termini), la parte che successivamente contesta gli effetti speciali della recidiva avrà scarse possibilità di successo.
  • In ipotesi di rinvio per rideterminazione della pena il giudice di merito deve utilizzare la cornice edittale vigente ratione temporis al momento della commissione del reato (applicazione della norma più favorevole se pertinente).
  • Per contestare l'applicazione dell'aumento per continuazione ai sensi dell'art. 81, comma 4, è necessario dimostrare che la recidiva non è stata riconosciuta o non è stata applicata; il semplice giudizio di equivalenza tra aggravanti e attenuanti non annulla automaticamente gli effetti della recidiva.
  • Nel formulare impugnazioni in cassazione è strategico verificare se questioni decisive (come il riconoscimento della recidiva) siano state fatte oggetto di impugnazione nei precedenti gradi di giudizio, poiché l'assenza di impugnazione può determinare la formazione del giudicato ostativo a nuove doglianze.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.