Ordinanza n. 756/2026 - Roma, Sezione 2Q
per l’annullamento, previa sospensione cautelare, - della nota di Consob prot. -OMISSIS-del -OMISSIS- e comunicata in pari data; - del “Foglio richieste n. 1” del -OMISSIS-; - del verbale ispettivo del -OMISSIS-; - di ogni altro atto presupposto, consequenziale e comunque connesso e - in parte qua della nota di Consob prot. -OMISSIS-del -OMISSIS-; inoltre, anche ai sensi dell’art. 116 c.p.a.: - per l’accertamento della sussistenza del diritto di -OMISSIS- di prendere visione ed estrarre copia integrale di tutta la documentazione richiesta e indicata in atti; - per l’emanazione, ai sensi del quarto comma dell’art. 116 c.p.a., dell’ordine a Consob di esibire i suddetti documenti e di consentire alla società ricorrente di estrarne copia.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: atti connessi al conferimento di una verifica ispettiva Consob e diniego, o mancata integrale ostensione, della documentazione richiesta con istanza di accesso
Esito
Favorevole al ricorrente (società vigilata)
Prevale il privato
La controversia
La società ha impugnato la nota con cui il Presidente della Consob aveva conferito a funzionari dell’Autorità l’incarico di procedere a una verifica ispettiva, nonché il foglio di richieste, il verbale ispettivo e gli ulteriori atti connessi. Contestualmente ha proposto, ai sensi dell’art. 116, comma 2, c.p.a., domanda di accertamento del diritto di prendere visione ed estrarre copia integrale degli atti presupposti e inerenti al mandato ispettivo, chiedendo l’ordine di esibizione. In particolare, la società ha richiesto l’atto apicale con cui la Consob avrebbe deliberato l’attribuzione del mandato ispettivo e gli ulteriori atti relativi all’attivazione dell’ispezione e alla successiva informazione alla Commissione. La Consob ha progressivamente osteso i documenti individuati nelle due istanze, ma ha dichiarato inesistente un distinto atto collegiale di attribuzione del mandato, sostenendo che, secondo il proprio assetto organizzativo, il potere ispettivo è esercitato dal Presidente su proposta delle competenti Divisioni operative e per il tramite del Direttore Generale. La società ha contestato tale ricostruzione, deducendo l’estraneità dell’ispezione agli artt. 115 e 187-octies TUF, la competenza della Commissione collegiale e il ruolo meramente circoscritto del Presidente.
La decisione
Il TAR ha applicato il principio della ragione più liquida e ha omesso di esaminare l’eccezione Consob di inammissibilità dell’istanza, proposta prima della formazione del silenzio-diniego. Per i documenti trasmessi dalla Consob con le due note intervenute nel corso del giudizio, il Collegio ha dichiarato la cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a., poiché la pretesa ostensiva era stata integralmente soddisfatta. Quanto al distinto atto con cui la Consob avrebbe deliberato collegialmente l’attribuzione del mandato ispettivo, l’istanza è stata respinta: l’Autorità aveva dichiarato che tale atto non esisteva, indicando come base della propria organizzazione l’attribuzione al Presidente del potere di sovraintendere all’attività istruttoria e la specifica disciplina interna secondo cui l’utilizzo dei poteri ispettivi è disposto dal Presidente su proposta delle Divisioni competenti, con successiva informazione alla Commissione. La società, a fronte di tale dichiarazione e delle relative giustificazioni, non ha fornito prova dell’esistenza dell’atto, limitandosi a deduzioni sulla competenza e sull’assetto dei poteri. La statuizione sulle spese della fase è stata rinviata alla decisione definitiva. L’ordinanza definisce la sola istanza di accesso, non il ricorso principale di annullamento.
Norme richiamate
art. 116, comma 2, c.p.a.
Consente di proporre nel giudizio amministrativo la domanda relativa all’accesso ai documenti amministrativi; la domanda è stata esaminata limitatamente alla pretesa ostensiva.
art. 116, comma 4, c.p.a.
Prevede il potere del giudice di ordinare all’amministrazione l’esibizione dei documenti richiesti; nel caso concreto non è stato impartito alcun ordine per il documento dichiarato inesistente.
art. 34, comma 5, c.p.a.
È stato applicato per dichiarare la cessazione della materia del contendere relativamente ai documenti spontaneamente ostesi dall’amministrazione durante il giudizio.
art. 25, comma 4, l. 241/1990
È stato richiamato dalla Consob per sostenere che l’istanza giudiziale sarebbe stata proposta prima dell’adozione del provvedimento sulla domanda di accesso e della formazione del silenzio-diniego; il TAR ha ritenuto di poter prescindere dall’esame dell’eccezione.
art. 1, sesto comma, d.l. 8 aprile 1974, n. 95, convertito dalla l. 7 giugno 1974, n. 216
È richiamato quale fondamento dell’attribuzione al Presidente della Consob del potere di sovraintendere all’attività istruttoria.
art. 5, lett. b), del Regolamento di organizzazione e funzionamento della Consob
È richiamato per sostenere l’assetto organizzativo secondo cui il Presidente dispone gli accertamenti ispettivi.
delibera Consob n. 15087 del 21 giugno 2005
l’utilizzo dei poteri ispettivi [...] è disposto [...] dal Presidente della CONSOB, su proposta dei responsabili delle Divisioni operative competenti per materia, formulata per il tramite del Direttore Generale
La disciplina interna attribuisce al Presidente, e non alla Commissione collegiale, la disposizione dell’esercizio dei poteri ispettivi indicati dalla delibera, prevedendo una successiva informazione alla Commissione.
artt. 115 e 187-octies d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (TUF)
Sono richiamati dalla delibera Consob quale ambito normativo dei poteri ispettivi il cui esercizio è disposto dal Presidente secondo l’assetto organizzativo indicato.
art. 52, comma 1, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
È stato applicato per disporre l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi della società ricorrente.
Massime di principio
- Quando l’amministrazione, nel corso del giudizio di accesso, ostende integralmente i documenti richiesti, la relativa pretesa perde l’oggetto e il giudice deve dichiarare la cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a., limitatamente a tale documentazione.
- La domanda di accesso non può essere accolta con riferimento a un documento la cui inesistenza sia specificamente dichiarata dall’amministrazione e sia coerentemente giustificata dall’assetto organizzativo dell’ente, quando il richiedente non fornisca elementi probatori idonei a dimostrarne l’effettiva formazione.
- In presenza di una dichiarazione motivata dell’amministrazione circa l’inesistenza di un documento, mere deduzioni sulla competenza dell’organo, sull’illegittimità dell’azione amministrativa o sulla diversa ricostruzione dell’assetto dei poteri non sono sufficienti a dimostrare che il documento sia venuto a esistenza.
- Il principio della ragione più liquida consente al giudice di definire la domanda di accesso mediante la cessazione della materia del contendere e il rigetto della parte residua, senza esaminare previamente un’eccezione processuale d’inammissibilità quando la decisione può essere adottata su tali ragioni manifeste.
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