Cassazione Penale, Ordinanza n. 03523/2026 del 28/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La ricorrente ha impugnato la sentenza della Corte di appello di Palermo che l'aveva condannata per condotte violente e minacciose poste in essere in occasione del controllo di un veicolo di sua pertinenza e di pertinenza del coimputato, controllo collegato all'elevazione di una sanzione per mancanza di copertura assicurativa. Nel ricorso per cassazione ha dedotto, in sintesi, due censure: un primo motivo volto a contestare l'accertamento della condotta di reato e la motivazione con cui i giudici di merito avevano ravvisato il collegamento tra le condotte violente/minacciose e l'atto d'ufficio; un secondo motivo con cui denunciava il difetto di motivazione della sentenza d'appello, anche in rapporto alla diversa valutazione degli elementi di prova rispetto al coimputato, assolto dalla medesima imputazione. La Corte ha ritenuto entrambe le doglianze generiche e non confrontate con la motivazione della sentenza impugnata.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che il primo motivo era generico perché non scalfiva la motivazione della Corte di appello sulla correlazione tra le condotte contestate e l'atto d'ufficio; ha ritenuto ugualmente generico il secondo motivo, in quanto non si misurava con le argomentazioni della sentenza sulla diversa valutazione della prova rispetto al coimputato assolto. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3000 in favore della cassa delle ammende.
Norme richiamate
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende.
Richiamato solo implicitamente dal tema della valutazione degli elementi di prova; la Corte ribadisce l'insindacabilità in cassazione delle valutazioni di merito se adeguatamente e logicamente motivate.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è ammissibile una censura che si limiti a riproporre genericamente questioni già esaminate in appello senza un effettivo confronto con la motivazione della sentenza impugnata.
- La deduzione di un vizio di motivazione deve individuare specificamente l'errore logico o giuridico della decisione, non essendo sufficiente una critica meramente assertiva o reiterativa.
- La diversa valutazione della prova rispetto a un coimputato assolto non integra di per sé un vizio deducibile se il ricorso non si confronta con le ragioni concrete poste a base della decisione di merito.
- Le valutazioni di merito sorrette da motivazione congrua e non manifestamente illogica restano insindacabili in cassazione.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della cassa delle ammende.
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