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Regolamento

Regolamento (UE) 2022/1357

Regolamento delegato (UE) 2022/1357 della Commissione del 25 maggio 2022 recante modifica del regolamento (UE) 2019/1241 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il pettine maggiore (Pecten maximus) nella Manica

Normativa europea32022R1357

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento delegato modifica il regolamento (UE) 2019/1241 per inserire misure specifiche di conservazione del pettine maggiore nella Manica. Vengono istituiti una riserva di ricostituzione dello stock e un periodo di chiusura stagionale per la pesca con draghe nelle divisioni CIEM 7d e 7e, sulla base di una raccomandazione comune degli Stati membri interessati e del parere scientifico favorevole del CSTEP. Le misure sono pensate per migliorare la biomassa dello stock e sono coerenti con il quadro di cooperazione UE-Regno Unito.

Modifica delle misure tecniche di conservazione per il pettine maggiore (Pecten maximus) nella Manica, con introduzione di divieti stagionali e di una riserva di ricostituzione dello stock nelle divisioni CIEM 7d e 7e.

Ambito di applicazione

Si applica alle attività di pesca del pettine maggiore effettuate con draghe nelle acque dell’Unione delle divisioni CIEM 7d e 7e, in particolare nella Manica orientale e occidentale. Riguarda gli operatori delle flotte degli Stati membri interessati (Belgio, Irlanda, Francia, Paesi Bassi e Spagna) e, per effetto del riferimento alle acque dell’Unione, vincola le navi dell’Unione che operano nelle zone indicate. Le misure sono territorialmente limitate alle aree descritte nell’allegato VI del regolamento (UE) 2019/1241, come modificato, e non pregiudicano le misure applicabili nelle acque del Regno Unito. L’atto entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Modifica delle misure tecniche per il pettine maggiore nella Manica

Il regolamento delegato interviene sul regolamento (UE) 2019/1241, che disciplina le misure tecniche per la conservazione delle risorse della pesca e la protezione degli ecosistemi marini. L’obiettivo è inserire in un unico atto le misure regionali proposte dagli Stati membri interessati per lo stock di pettine maggiore (Pecten maximus) nella Manica, dopo valutazione scientifica positiva e nel contesto anche della cooperazione con il Regno Unito.

Contesto e base normativa

La Commissione richiama l’articolo 15 del regolamento (UE) 2019/1241 come base per l’adozione di misure regionali su raccomandazione comune degli Stati membri con interesse di gestione diretto. Belgio, Irlanda, Francia, Paesi Bassi e Spagna hanno presentato il 30 aprile 2021 una raccomandazione comune, consultata anche con il consiglio consultivo per le acque nordoccidentali. La proposta riguardava una riserva di ricostituzione dello stock nella divisione CIEM 7d e un periodo di chiusura nelle divisioni CIEM 7d e 7e.

Valutazione scientifica e motivazione delle misure

La Commissione richiama le conclusioni del comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP), che ha valutato positivamente le prove fornite dagli Stati membri. Secondo il CSTEP, il divieto di pesca del pettine maggiore per tutte le flotte in un arco temporale definito rappresenta un passo avanti importante; il prolungamento del periodo di divieto nella Manica orientale a sud della latitudine 49°42′ N potrebbe essere benefico per la biomassa dello stock. Anche la chiusura nel resto della zona 7d e 7e, pur essendo leggermente più breve rispetto a quella prevista per la baia della Senna, è considerata comunque vantaggiosa perché applicata a tutte le flotte.

Misure di conservazione introdotte

Il nuovo punto 11 aggiunto alla parte C dell’allegato VI stabilisce due livelli di protezione:

  • una riserva di ricostituzione dello stock nella divisione CIEM 7d, nella Manica orientale a sud di 49°42′ N e fino al limite delle acque territoriali francesi, con divieto di pesca con draghe dal 15 maggio al 15 ottobre di ogni anno;
  • un periodo di chiusura dal 15 maggio al 30 settembre di ogni anno per la pesca del pettine maggiore con draghe nelle acque dell’Unione della divisione CIEM 7d al di fuori della zona di ricostituzione e in specifiche aree della divisione CIEM 7e, nella Manica occidentale e nella zona del Finistère settentrionale, individuate mediante coordinate WGS84 dettagliate nell’allegato.

Ambito geografico e operativo

Le misure colpiscono esclusivamente la pesca del pettine maggiore con draghe nelle aree di mare dell’Unione identificate dal regolamento, cioè le divisioni CIEM 7d e 7e, con delimitazioni puntuali per la zona di ricostituzione e per l’area chiusa nella divisione 7e. Il regolamento non disciplina le acque del Regno Unito, ma dichiara espressamente che le misure UE non incidono su quelle applicabili oltre tale confine.

Entrata in vigore

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, motivando l’urgenza con l’impatto diretto sulla pianificazione della campagna di pesca delle navi dell’Unione e sulle connesse attività economiche. Da tale momento le modifiche sono direttamente applicabili in tutti gli Stati membri.

Disposizioni principali

Modifica dell’allegato VI del regolamento (UE) 2019/1241

L’articolo 1 dispone che il regolamento (UE) 2019/1241 è modificato conformemente all’allegato del regolamento delegato, che aggiunge un nuovo punto 11 alla parte C dell’allegato VI relativo alle misure di conservazione per lo stock di pettine maggiore nelle divisioni CIEM 7d e 7e.

Riserva di ricostituzione dello stock nella Manica orientale

È introdotta una riserva di ricostituzione dello stock nelle acque dell’Unione della divisione CIEM 7d, nella Manica orientale a sud della latitudine 49°42′ N e fino al limite delle acque territoriali francesi. Dal 15 maggio al 15 ottobre di ogni anno è vietata la pesca del pettine maggiore con draghe in tale zona.

Chiusura stagionale nelle divisioni CIEM 7d e 7e

Dal 15 maggio al 30 settembre di ogni anno è vietata la pesca del pettine maggiore con draghe nelle acque dell’Unione della divisione CIEM 7d al di fuori della zona di ricostituzione dello stock e all’interno di specifiche aree della divisione CIEM 7e, corrispondenti alla Manica occidentale e alla zona del Finistère settentrionale, secondo i confini e le coordinate WGS84 riportati nell’allegato.

Fondamento procedurale e valutazione scientifica

Le misure sono state proposte dagli Stati membri interessati ai sensi dell’articolo 15, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2019/1241, valutate conformemente all’articolo 15, e ritenute supportate da prove di conformità all’articolo 15, paragrafo 4. Il CSTEP ha espresso un parere favorevole, ritenendo che il divieto stagionale per tutte le flotte costituisca un progresso significativo e che il prolungamento del periodo di chiusura possa giovare alla biomassa dello stock.

Rapporto con l’accordo UE-Regno Unito

Le misure nelle acque dell’Unione mirano agli obiettivi di cui all’articolo 494, paragrafi 1 e 2, dell’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l’Unione europea e il Regno Unito e tengono conto dei principi dell’articolo 494, paragrafo 3. È espressamente precisato che non pregiudicano le misure applicabili nelle acque del Regno Unito.

Entrata in vigore e applicazione

L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il testo precisa inoltre che è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiepescaconservazione delle risorse biologiche marinemisure tecnichegestione degli stock ittici

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