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Regolamento

Regolamento (UE) 2022/859

Regolamento di esecuzione (UE) 2022/859 della Commissione del 24 maggio 2022 che modifica l’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune

Normativa europea32022R0859

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento adegua l’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 per allineare la NC 2022 alle modifiche del sistema armonizzato 2022. In particolare, interviene sulla classificazione tariffaria di alcune bare e di specifiche macchine per la fabbricazione additiva, allo scopo di mantenere per il 2022 il medesimo trattamento tariffario già previsto nel 2021. Alcune voci vengono quindi create o riformulate per distinguere correttamente le merci e preservare l’esenzione o l’aliquota applicabile.

Modifica della nomenclatura combinata e della tariffa doganale comune per alcune "bare" e per talune macchine per la fabbricazione additiva (stampanti 3D) e loro parti.

Ambito di applicazione

Si applica alla nomenclatura combinata (NC) contenuta nell’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87, quindi alla classificazione tariffaria e statistica delle merci nell’Unione europea e ai relativi dazi convenzionali. Incide in particolare sulle voci NC 4421 20 00, 8485 80 00, 8485 90 10 e 8485 90 90. È direttamente applicabile in tutti gli Stati membri; la modifica del punto 2 dell’allegato si applica retroattivamente dal 1° gennaio 2022.

Modifica della nomenclatura combinata per bare e macchine per la fabbricazione additiva

Il regolamento di esecuzione (UE) 2022/859 della Commissione modifica l’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 per adeguare la nomenclatura combinata alle modifiche del sistema armonizzato 2022. L’intervento è motivato dall’esigenza di mantenere, per il 2022, un trattamento tariffario coerente con quello applicabile nel 2021 per alcune merci specifiche, evitando effetti tariffari indesiderati derivanti dal mero allineamento tecnico alla nuova versione del SA.

Contesto normativo e finalità

La Commissione richiama il ruolo del regolamento n. 2658/87 quale base della nomenclatura combinata, utilizzata sia per la tariffa doganale comune sia per le statistiche del commercio estero e altre politiche dell’Unione in materia di importazione ed esportazione. Il testo chiarisce che il SA 2022 ha introdotto nuove sottovoci e voci, con conseguenti spostamenti di classificazione che, senza intervento correttivo, avrebbero alterato il pregresso trattamento doganale di determinate merci.

Ambito delle modifiche tariffarie

Il regolamento interviene innanzitutto sulla voce 4421 20 00 relativa alle "bare", prevedendo l’esenzione dai dazi convenzionali e introducendo una suddivisione distinta per le "bare di pannelli di fibre", in continuità con il trattamento preesistente. In secondo luogo, modifica la disciplina delle macchine per la fabbricazione additiva, note anche come stampanti 3D, e delle relative parti, distinguendo tra categorie soggette a dazio del 1,7% e categorie esenti.

Disciplina delle macchine per fabbricazione additiva

Nel SA 2022 è stata creata la voce 8485 per le macchine per la fabbricazione additiva, con sottocategorie in funzione del materiale depositato. Per le macchine per la fabbricazione additiva mediante deposito di sabbia, cemento o altre materie minerali, che nella NC 2021 erano classificate nella sottovoce 8474 80 90 con esenzione, il regolamento introduce una soluzione di continuità tariffaria: tali macchine vengono espressamente ricondotte a una suddivisione che beneficia ancora dell’esenzione. Anche le parti di tali macchine vengono incluse nella voce 8485 90 10, che è riformulata proprio per estendere il trattamento esente alle parti di queste specifiche macchine.

Aliquote e codici interessati

Il testo sostituisce le voci NC interessate come segue:

  • 4421 20 00: "bare" con esenzione;
  • 8485 80 00: "altre" macchine per la fabbricazione additiva con dazio del 1,7%, salvo l’eccezione esente per le macchine mediante deposito di sabbia, cemento o altre materie minerali;
  • 8485 90 10: parti, incluse le parti di macchine per la fabbricazione additiva mediante deposito di sabbia, cemento o altre materie minerali, in esenzione;
  • 8485 90 90: altre parti, con dazio del 1,7%.

Entrata in vigore e decorrenza

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri. La disposizione più rilevante sul piano operativo è la decorrenza retroattiva dal 1° gennaio 2022 del punto 2 dell’allegato, scelta per assicurare che il trattamento tariffario delle stampanti 3D e delle loro parti nel corso del 2022 coincida con quello del 2021.

Disposizioni principali

Aggiornamento dell’allegato I del regolamento n. 2658/87

L’articolo 1 dispone la modifica dell’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 conformemente all’allegato del regolamento di esecuzione. L’intervento riguarda la parte seconda dell’allegato, cioè le voci della nomenclatura combinata e le rispettive aliquote dei dazi convenzionali.

Bare: nuova disciplina della voce 4421 20 00

La voce NC 4421 20 00 viene sostituita con la designazione "bare" ed è prevista l’esenzione dai dazi convenzionali. La modifica serve a introdurre una suddivisione distinta per le "bare di pannelli di fibre", in coerenza con il trattamento tariffario che si intende mantenere rispetto alla NC 2021.

Macchine per la fabbricazione additiva e loro parti

Le voci da 8485 80 00 a 8485 90 90 sono sostituite. La voce 8485 80 00, relativa ad "altre" macchine per la fabbricazione additiva, è soggetta a un dazio convenzionale del 1,7%, salvo la categoria specifica delle macchine per la fabbricazione additiva mediante deposito di sabbia, cemento o altre materie minerali, per le quali è prevista l’esenzione. La voce 8485 90 10 viene riformulata per includere anche le parti di tali macchine ed è in esenzione; la voce 8485 90 90 resta per le altre parti con dazio del 1,7%.

Decorrenza e applicazione temporale

L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il punto 2 dell’allegato si applica però a decorrere dal 1° gennaio 2022, così da garantire per l’intero anno 2022 il trattamento tariffario voluto per le stampanti 3D e le relative parti.

Come è indicizzato

Materieunione doganaletariffa doganale comuneclassificazione delle mercistatistiche del commercio estero

Testo integrale

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