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Regolamento

Regolamento (UE) 2022/843

Regolamento di esecuzione (UE) 2022/843 della Commissione del 24 maggio 2022 relativo all'approvazione di modifiche del disciplinare di una denominazione di origine protetta o di una indicazione geografica protetta [«Colli Berici» (DOP)]

Normativa europea32022R0843

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento approva le modifiche del disciplinare della DOP "Colli Berici" richieste dall’Italia nell’ambito della procedura prevista dal regolamento (UE) n. 1308/2013. La Commissione ha verificato la domanda, ne ha pubblicato il contenuto e, non essendo pervenute opposizioni, ha proceduto all’approvazione. L’atto entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Approvazione di modifiche del disciplinare della denominazione di origine protetta "Colli Berici".

Ambito di applicazione

Il regolamento si applica alla denominazione di origine protetta "Colli Berici" nel settore vitivinicolo, limitatamente alle modifiche del relativo disciplinare pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Produce effetti in tutti gli Stati membri a partire dal ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Non disciplina nuove iscrizioni né opposizioni, ma approva modifiche già sottoposte alla procedura prevista dal regolamento (UE) n. 1308/2013.

Approvazione di modifiche del disciplinare della DOP "Colli Berici"

Il regolamento di esecuzione (UE) 2022/843 della Commissione approva modifiche del disciplinare della denominazione di origine protetta "Colli Berici". L’atto si inserisce nella procedura di modifica dei disciplinari prevista dal regolamento (UE) n. 1308/2013 in materia di organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli.

Contesto procedurale

La Commissione riferisce di aver esaminato la domanda di approvazione delle modifiche trasmessa dall’Italia ai sensi dell’articolo 105 del regolamento (UE) n. 1308/2013. La domanda è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea conformemente all’articolo 97, paragrafo 3, del medesimo regolamento.

Assenza di opposizioni e conseguente approvazione

Nel periodo previsto non è pervenuta alla Commissione alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 98 del regolamento (UE) n. 1308/2013. In assenza di contestazioni, la Commissione approva le modifiche del disciplinare ai sensi dell’articolo 99, coerentemente con il parere favorevole del comitato per l’organizzazione comune dei mercati agricoli.

Contenuto dispositivo

L’articolo 1 dispone l’approvazione delle modifiche del disciplinare pubblicate in Gazzetta ufficiale con riferimento al nome "Colli Berici" (DOP). Il regolamento non dettaglia nel proprio testo il contenuto materiale delle modifiche, limitandosi a recepire quanto pubblicato nell’ambito della procedura.

Entrata in vigore e forza obbligatoria

L’articolo 2 prevede l’entrata in vigore del regolamento il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’atto è qualificato come obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, con efficacia uniforme nell’ordinamento dell’Unione.

Disposizioni principali

Approvazione delle modifiche del disciplinare

Ai sensi dell’articolo 1 sono approvate le modifiche del disciplinare pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea relative al nome "Colli Berici" (DOP). L’approvazione riguarda dunque le variazioni del disciplinare e non la creazione della denominazione.

Iter procedurale e assenza di opposizioni

Nei considerando si dà atto che la domanda di approvazione delle modifiche è stata trasmessa dall’Italia a norma dell’articolo 105 del regolamento (UE) n. 1308/2013, pubblicata ai sensi dell’articolo 97, paragrafo 3, e che non è stata presentata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 98. La Commissione conclude quindi per l’approvazione ex articolo 99.

Entrata in vigore e applicabilità

L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’atto è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieagricolturaorganizzazione comune dei mercatiindicazioni geografichevitivinicolo

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