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Regolamento

Regolamento (UE) 2022/842

Regolamento di esecuzione (UE) 2022/842 della Commissione del 24 maggio 2022 che conferisce la protezione di cui all'articolo 99 del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio al nome «Abadía Retuerta» (DOP)

Normativa europea32022R0842

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento di esecuzione (UE) 2022/842 conferisce la protezione unitaria dell’Unione al nome "Abadía Retuerta" come DOP, ai sensi del regolamento (UE) n. 1308/2013. La Commissione precisa che la domanda presentata dalla Spagna è stata esaminata e pubblicata senza che siano pervenute opposizioni. Il nome è quindi iscritto e protetto nell’ambito del registro previsto dalla normativa dell’OCM unica per il settore vitivinicolo.

Protezione e registrazione della denominazione di origine protetta "Abadía Retuerta" nel registro dei vini dell’Unione europea.

Ambito di applicazione

Il regolamento si applica al nome geografico "Abadía Retuerta" quale denominazione di origine protetta (DOP) nel settore vitivinicolo, nell’ambito del sistema di protezione dei nomi previsto dal regolamento (UE) n. 1308/2013. Produce effetti in tutti gli Stati membri dell’Unione ed è direttamente applicabile; non sono indicate esclusioni specifiche. La protezione decorre dall’entrata in vigore del regolamento, cioè dal ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Protezione della DOP "Abadía Retuerta"

Il regolamento di esecuzione (UE) 2022/842 della Commissione conferisce protezione al nome "Abadía Retuerta" come denominazione di origine protetta (DOP) nel settore vitivinicolo. Il provvedimento si colloca nel quadro del regolamento (UE) n. 1308/2013, relativo all’organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, e dà seguito alla procedura di registrazione prevista per i nomi dei vini tutelati nell’Unione.

Contesto procedurale

La Commissione richiama che la domanda di registrazione, trasmessa dalla Spagna, è stata esaminata ai sensi dell’articolo 97, paragrafi 2 e 3, del regolamento (UE) n. 1308/2013 e pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Nel termine previsto dall’articolo 98 non è stata presentata alcuna dichiarazione di opposizione. Di conseguenza, non sussistevano ostacoli procedurali alla protezione del nome.

Base giuridica e effetti della protezione

La protezione è disposta in applicazione dell’articolo 99 del regolamento (UE) n. 1308/2013, che consente l’iscrizione del nome nel registro di cui all’articolo 104 del medesimo regolamento. L’effetto pratico del provvedimento è la tutela del nome "Abadía Retuerta" come DOP in tutta l’Unione, con i riflessi tipici della protezione delle denominazioni di origine nel mercato dei vini.

Entrata in vigore e applicabilità

L’articolo 2 prevede che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il testo ribadisce la formula standard di efficacia degli atti regolamentari dell’Unione: è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Disposizioni principali

Protezione della DOP "Abadía Retuerta"

L’articolo 1 dispone che il nome "Abadía Retuerta" è protetto come denominazione di origine protetta (DOP), in applicazione dell’articolo 99 del regolamento (UE) n. 1308/2013.

Presupposti procedurali della registrazione

Dai considerando emerge che la domanda di registrazione trasmessa dalla Spagna è stata esaminata dalla Commissione ai sensi dell’articolo 97, paragrafi 2 e 3, del regolamento (UE) n. 1308/2013 e pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea; non è pervenuta alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 98.

Iscrizione nel registro UE

La Commissione indica che, in base all’articolo 99 del regolamento (UE) n. 1308/2013, il nome deve essere protetto e iscritto nel registro di cui all’articolo 104 dello stesso regolamento.

Entrata in vigore e applicabilità

L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È inoltre precisato che il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieagricolturavini e indicazioni geograficheorganizzazione comune dei mercatiproprietà industriale e commerciale

Testo integrale

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