Regolamento (UE) 2022/829
Regolamento di esecuzione (UE) 2022/829 della Commissione del 25 maggio 2022 recante modifica del regolamento (CE) n. 31/96 per quanto riguarda gli organismi ammissibili all’esenzione dalle accise
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento adegua il modello di certificato di esenzione dalle accise previsto dal regolamento (CE) n. 31/96, in modo da consentire l’applicazione della nuova esenzione introdotta per gli sforzi di difesa nell’ambito dell’Unione. La modifica è conseguenza dell’intervento della direttiva (UE) 2019/2235 sulla direttiva 2008/118/CE. L’atto si limita a sostituire l’allegato del regolamento del 1996 e a fissarne la decorrenza al 1o luglio 2022.
Modifica il certificato di esenzione dalle accise di cui al regolamento (CE) n. 31/96 per includervi gli organismi e le operazioni ammissibili all’esenzione connessa agli sforzi di difesa nell’Unione.
Ambito di applicazione
Si applica agli Stati membri, alle autorità competenti in materia di accise, ai depositari autorizzati, agli organismi e alle persone beneficiari dell’esenzione dalle accise prevista dall’articolo 12 della direttiva 2008/118/CE. Riguarda in particolare le operazioni di fornitura di beni che possono beneficiare dell’esenzione per gli sforzi di difesa di cui all’articolo 12, paragrafo 1, lettera b) bis, della direttiva 2008/118/CE. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri e si applica dal 1o luglio 2022; entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale.
Regolamento di esecuzione (UE) 2022/829: modifica del certificato di esenzione dalle accise
Il regolamento interviene sul regolamento (CE) n. 31/96, che contiene il modello di certificato di esenzione dalle accise, per adeguarlo alle nuove esenzioni previste per gli sforzi di difesa nell’ambito dell’Unione. L’adeguamento è collegato alla modifica della direttiva 2008/118/CE operata dalla direttiva (UE) 2019/2235, che ha introdotto un’esenzione specifica per tali operazioni.
Contesto normativo e finalità
La Commissione richiama l’articolo 13, paragrafo 2, della direttiva 2008/118/CE come base giuridica dell’intervento. L’obiettivo è consentire agli Stati membri di utilizzare un certificato di esenzione aggiornato anche per le operazioni che rientrano nell’articolo 12, paragrafo 1, lettera b) bis, della direttiva 2008/118/CE. Considerato che tale disposizione si applica dal 1o luglio 2022, anche il regolamento di esecuzione rinvia a tale data la propria applicazione.
Modifica operata al regolamento (CE) n. 31/96
L’unica disposizione sostanziale del regolamento è la sostituzione dell’allegato del regolamento (CE) n. 31/96 con il nuovo allegato. In tal modo viene aggiornato il certificato di esenzione dalle accise, che continua a fungere da documento giustificativo per le forniture di beni a favore dei beneficiari dell’esenzione prevista dall’articolo 12 della direttiva 2008/118/CE.
Ambito soggettivo e documentale
Il certificato è destinato ai rapporti tra beneficiari dell’esenzione, organismi e persone interessate, autorità competenti dello Stato membro ospitante e depositari autorizzati. Per il depositario autorizzato, il certificato costituisce il documento giustificativo dell’esenzione e deve essere conservato secondo le norme vigenti nello Stato membro competente. Il testo precisa inoltre che occorre un certificato distinto per ciascun depositario.
Regole di compilazione del certificato
L’allegato disciplina in dettaglio la forma e le modalità di compilazione del certificato:
- il documento deve essere redatto in due copie, una per lo speditore e una da allegare al documento di accompagnamento;
- deve essere compilato in modo leggibile e indelebile, senza cancellazioni né correzioni;
- deve essere redatto in una lingua riconosciuta dallo Stato membro ospitante;
- se la descrizione delle merci rinvia a un ordinativo in lingua non riconosciuta, il beneficiario deve allegare una traduzione;
- se il certificato è in una lingua non riconosciuta dallo Stato membro del depositario, il beneficiario deve allegare la traduzione dei dati relativi alle merci;
- per lingua riconosciuta si intende una lingua d’uso nello Stato membro interessato o altra lingua ufficiale dell’Unione autorizzata dallo Stato membro ai fini del certificato.
Dichiarazioni, visti e controlli
Il sistema documentale si basa su una sequenza di attestazioni:
- con la dichiarazione di cui al punto 3, il beneficiario certifica di avere diritto all’esenzione nello Stato membro ospitante;
- con il visto di cui alla casella 4, l’organismo conferma le informazioni contenute nelle caselle 1 e 3, lettera a), e certifica che il beneficiario è membro del proprio personale;
- con il visto della casella 6, le autorità competenti dello Stato membro ospitante autenticano la dichiarazione del beneficiario.
Le autorità competenti possono subordinare il proprio visto al previo accordo di un’altra autorità del medesimo Stato membro; in tal caso, spetta all’autorità competente in materia fiscale ottenere tale accordo.
Indicazioni relative all’ordinativo e ad altri dati tecnici
L’allegato richiede che il riferimento all’ordinativo riporti almeno la data e il numero dell’ordine; inoltre, l’ordinativo deve contenere tutti i dati inseriti nella casella 5 del certificato. Se il certificato deve essere vistato dall’autorità competente dello Stato membro ospitante, anche l’ordinativo deve essere vistato.
Sono poi previste alcune precisazioni tecniche:
- l’indicazione del numero di identificazione del depositario autorizzato ai fini dell’accisa, ai sensi dell’articolo 19, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 389/2012, è facoltativa;
- le monete devono essere indicate con i codici di tre lettere conformemente alla norma ISO 4217.
Semplificazione per le esenzioni a uso ufficiale
Per semplificare la procedura, le autorità competenti possono dispensare gli organismi beneficiari dall’obbligo di chiedere il visto nei casi di esenzione per uso ufficiale. Quando tale dispensa è concessa, l’organismo beneficiario deve indicarla nella casella 7 del certificato.
Entrata in vigore e applicazione
Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica dal 1o luglio 2022.
Disposizioni principali
Sostituzione dell’allegato del regolamento (CE) n. 31/96
L’articolo 1 dispone la sostituzione integrale dell’allegato del regolamento (CE) n. 31/96 con l’allegato del presente regolamento, aggiornando il certificato di esenzione dalle accise.
Decorrenza e applicazione temporale
L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, ma si applica soltanto dal 1o luglio 2022, in coerenza con la data di applicazione dell’articolo 12, paragrafo 1, lettera b) bis, della direttiva 2008/118/CE.
Certificato di esenzione per gli sforzi di difesa
L’allegato aggiorna le istruzioni del certificato affinché possa fungere da documento giustificativo dell’esenzione per le forniture di beni ai beneficiari ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 1, della direttiva 2008/118/CE, includendo anche i casi relativi agli sforzi di difesa.
Obblighi documentali del depositario autorizzato
Il depositario autorizzato deve conservare il certificato secondo le norme vigenti nello Stato membro competente; deve inoltre essere redatto un certificato distinto per ogni depositario.
Modalità di compilazione e lingua del certificato
Il certificato deve essere compilato in due copie, su carta bianca formato 210 × 297 mm, in modo leggibile e indelebile, senza cancellazioni o correzioni. La lingua deve essere riconosciuta dallo Stato membro ospitante; se la descrizione delle merci o il certificato è in lingua non riconosciuta, il beneficiario deve allegare la traduzione richiesta.
Contenuto delle dichiarazioni e dei visti
La dichiarazione del beneficiario attesta il diritto all’esenzione nello Stato membro ospitante. Il visto dell’organismo conferma le informazioni essenziali e la qualità di membro del personale del beneficiario; il visto delle autorità competenti dello Stato membro ospitante autentica la dichiarazione del beneficiario, anche eventualmente previo accordo di un’altra autorità nazionale.
Ordine, riferimenti e dati accessori
Il riferimento all’ordinativo deve contenere almeno data e numero dell’ordine; l’ordinativo deve riportare tutti i dati della casella 5 del certificato e, se è richiesto il visto dell’autorità competente, anche l’ordinativo deve essere vistato. Il numero di identificazione del depositario autorizzato ai fini dell’accisa è facoltativo. Le monete devono essere indicate con i codici ISO 4217.
Semplificazione per l’uso ufficiale
Le autorità competenti possono dispensare gli organismi beneficiari dall’obbligo di chiedere il visto nei casi di esenzione per uso ufficiale; in tal caso, la dispensa va indicata nella casella 7 del certificato.
Come è indicizzato
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