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Regolamento

Regolamento (UE) 2022/841

Regolamento di esecuzione (UE) 2022/841 della Commissione del 24 maggio 2022 che conferisce la protezione di cui all’articolo 99 del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio al nome «Bolandin» (DOP)

Normativa europea32022R0841

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento di esecuzione (UE) 2022/841 conferisce la protezione unionale al nome "Bolandin" come denominazione di origine protetta (DOP). La Commissione ha esaminato la domanda presentata dalla Spagna ai sensi del regolamento (UE) n. 1308/2013, constando l’assenza di opposizioni nei termini previsti. Il nome viene quindi protetto e iscritto nel registro previsto dalla normativa di settore, con efficacia diretta in tutti gli Stati membri.

Protezione e iscrizione nel registro della denominazione di origine protetta "Bolandin" ai sensi del regolamento (UE) n. 1308/2013.

Ambito di applicazione

Il regolamento si applica alla denominazione "Bolandin", qualificata come DOP, nell’ambito dell’organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli disciplinata dal regolamento (UE) n. 1308/2013. Produce effetti in tutti gli Stati membri, in quanto atto della Commissione direttamente applicabile; non prevede esclusioni o deroghe specifiche nel testo fornito. La protezione consegue alla registrazione del nome nel registro di cui all’articolo 104 del regolamento (UE) n. 1308/2013.

Protezione della DOP "Bolandin"

Il regolamento di esecuzione (UE) 2022/841 della Commissione dà attuazione alla procedura prevista dal regolamento (UE) n. 1308/2013 per la protezione delle denominazioni di origine nel settore agricolo. L’atto riconosce e tutela a livello unionale il nome "Bolandin" come DOP, a seguito dell’esame della domanda presentata dalla Spagna e dell’assenza di opposizioni.

Contesto procedurale

La Commissione richiama il regolamento (UE) n. 1308/2013, in particolare gli articoli 97, 98, 99 e 104. Dai considerando risulta che:

  • la domanda di registrazione del nome "Bolandin" è stata trasmessa dalla Spagna e pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea;
  • entro il termine previsto non è stata presentata alcuna dichiarazione di opposizione;
  • ricorrendo i presupposti dell’articolo 99, il nome deve essere protetto e inserito nel registro previsto dall’articolo 104.

Contenuto dispositivo

L’articolo 1 dispone in modo diretto che il nome "Bolandin" è protetto come denominazione di origine protetta (DOP). Il regolamento non contiene ulteriori prescrizioni operative, divieti o obblighi specifici, limitandosi a formalizzare la protezione del nome.

Entrata in vigore ed efficacia

L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È inoltre ribadita la sua natura di atto obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, con efficacia uniforme nell’ordinamento dell’Unione.

Disposizioni principali

Protezione della denominazione "Bolandin"

L’articolo 1 stabilisce che il nome "Bolandin" è protetto come DOP ai sensi dell’articolo 99 del regolamento (UE) n. 1308/2013. La protezione deriva dalla conclusione positiva della procedura di registrazione e comporta l’iscrizione nel registro di cui all’articolo 104 del medesimo regolamento.

Presupposti procedurali della registrazione

Dai considerando emerge che la domanda di registrazione trasmessa dalla Spagna è stata esaminata dalla Commissione e pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ai sensi dell’articolo 97, paragrafi 2 e 3, del regolamento (UE) n. 1308/2013. Non essendo pervenute dichiarazioni di opposizione ai sensi dell’articolo 98, la Commissione ha potuto procedere alla protezione del nome.

Entrata in vigore e applicabilità

L’articolo 2 prevede che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È inoltre precisato che il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieagricolturaprodotti di qualitàdenominazioni di origine protettaorganizzazione comune dei mercati

Testo integrale

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