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Sentenza

Sentenza n. 5860/2026 - Napoli, Sezione 9

per l'annullamento 1) della certificazione del TFS, trasmessa a mezzo pec addì 30.06.2026, con cui la Direzione Provinciale di Benevento - dell’INPS ha quantificato in euro 185.966,87 il credito previdenziale spettante al dott. Marco De Fazio; 2) della nota di riscontro del 25.06.2026, conosciuto addì 30.06.2026, con cui la Direzione Centrale Pensioni dell’INPS, per tramite della Direzione Regionale Campania dell’INPS, ha rappresentato alla Direzione Provinciale di Benevento – Sezione Pensioni che “Si conferma che, ai fini della liquidazione del TFS dei direttori ASL, il massimale contributivo di cui all’ art. 3, settimo comma, del d. lgs 181 del 1997 deve essere inteso come limite della prestazione e quindi come Lordo TFS. Tale interpretazione è conforme a quanto previsto dal messaggio INPS HERMES n. 4148 del 25/11/2021."; 3) se ed in quanto lesivo degli interessi del ricorrente del Messaggio INPS HERMES n. 4148 del 25/11/2021, citato nel provvedimento sub 2); 4) di ogni ulteriore atto presupposto, preparatorio, connesso, conseguente e/o consequenziale, comunque lesivo degli interessi del ricorrente.

Giustizia amministrativa202606190

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania, Sez. IXSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Certificazione INPS del TFS per euro 185.966,87 e nota che interpreta il massimale contributivo come limite dell'importo lordo della prestazione, nonché il messaggio INPS HERMES n. 4148 del 25 novembre 2021, in quanto lesivo

Esito

DIFETTO DI GIURISDIZIONE

Favorevole al resistente (ente previdenziale)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente, già dipendente a tempo indeterminato ed esclusivo dell'ASL Napoli 1 Centro dal 1° agosto 1989 al 1° novembre 2025, con 47 anni di servizio e contribuzione, ha impugnato la quantificazione del TFS in euro 185.966,87, ritenendo spettante un importo lordo di circa euro 300.800. Ha dedotto: 1) violazione dell'art. 7 l. 241/1990 per omessa comunicazione di avvio del procedimento; 2) carenza di motivazione, perché la certificazione avrebbe recepito acriticamente la posizione della Direzione Centrale Pensioni, a sua volta basata sul messaggio INPS HERMES n. 4148/2021 senza esplicitare le ragioni della valutazione; 3) violazione dell'art. 3, comma 7, d.lgs. 181/1997, sostenendo che il massimale riguarderebbe la base contributiva e pensionabile e non l'importo del TFS. L'INPS ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.

La decisione

Il TAR non ha esaminato nel merito i tre motivi di legittimità, perché ha accolto l'eccezione di difetto di giurisdizione. La controversia sulla quantificazione del TFS di un direttore sanitario riguarda una pretesa patrimoniale collegata a un rapporto di lavoro contrattualizzato e spetta quindi al giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro; la giurisdizione amministrativa sul TFS resta limitata ai dipendenti pubblici non contrattualizzati. Ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione, facendo salvi gli effetti processuali e sostanziali della domanda se riproposta davanti al giudice ordinario entro tre mesi dal passaggio in giudicato, ferme le preclusioni e decadenze intervenute. Spese integralmente compensate.

Norme richiamate

  • art. 63, comma 1, d.lgs. 165/2001

    che, infatti, l'art. 63, comma 1, del d.lgs. n. 165/2001 attribuisce infatti al giudice ordinario tutte le controversie inerenti ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, comprese quelle concernenti i trattamenti economici;

    Le controversie sui trattamenti economici dei dipendenti pubblici contrattualizzati, inclusa la quantificazione del TFS, appartengono alla giurisdizione ordinaria.

  • art. 11, comma 2, c.p.a.

    ai sensi dell’art. 11 comma 2 c.p.a., ferme restando le preclusioni e le decadenze intervenute, sono fatti salvi gli effetti processuali e sostanziali della domanda se il processo è riproposto innanzi al giudice ordinario, entro il termine perentorio di tre mesi dal suo passaggio in giudicato;

    Dichiarato il difetto di giurisdizione, gli effetti processuali e sostanziali della domanda sono conservati se il giudizio viene riproposto davanti al giudice munito di giurisdizione entro tre mesi dal passaggio in giudicato, ferme le preclusioni e le decadenze.

Massime di principio

  • Le controversie relative alla quantificazione del TFS o dell'indennità di fine servizio dei dipendenti pubblici contrattualizzati, in quanto attinenti a pretese patrimoniali collegate al rapporto di lavoro, appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro; la giurisdizione amministrativa in materia riguarda i dipendenti pubblici non contrattualizzati.
  • In caso di declinatoria della giurisdizione, gli effetti processuali e sostanziali della domanda sono fatti salvi se il processo è riproposto davanti al giudice munito di giurisdizione entro il termine perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato, ferme le preclusioni e le decadenze intervenute.

Come è indicizzato

MaterieGiurisdizione e ripartoRiparto di giurisdizione nel pubblico impiegoTrattamento economico e previdenziale
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiRiparto di giurisdizione

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