Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 806/2026 - Roma, Sezione 3

per l'annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - del Decreto del Ministero della Salute del 6 luglio 2022, in G.U. del 15 settembre 2022, serie generale n. 216, avente ad oggetto la certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018; - del Decreto del Ministero della Salute del 6 ottobre 2022, in G.U. del 26 ottobre 2022, serie generale n. 251, recante la “adozione delle linee guida propedeutiche all'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018”; nonché, ove occorrer possa ed in parte qua: - della Circolare MEF – MDS, prot. n. 1341 del 19 febbraio 2016 – fatture elettroniche riguardanti i dispositivi medici – indicazioni operative per l'applicazione delle disposizioni previste dall'art. 9-ter, co. 6, del decreto-legge 19 giugno 2015 n.78; - della Circolare MEF – MDS, prot. n. 3251 del 21 aprile 2016 – fatture elettroniche riguardanti i dispositivi medici – indicazioni operative per l'applicazione delle disposizioni previste dall'art. 9-ter, co. 6, del decreto-legge 19 giugno 2015 n.78 – integrazione della nota del 19 febbraio 2016; - della Circolare MEF – MDS, prot. n. 21179 dell'8 febbraio 2019 - fatture elettroniche riguardanti i dispositivi medici – indicazioni operative per l'applicazione delle disposizioni previste dall'art. 9-ter, co. 8, del decreto-legge 19 giugno 2015 n.78, come modificato dall'art. 1, co. 557 della L. 30 dicembre 2018, n. 145; - della Circolare MEF – MDS, prot. n. 22413 del 29 luglio 2019 - fatture elettroniche riguardanti i dispositivi medici – indicazioni operative per l'applicazione delle disposizioni previste dall'art. 9-ter, commi 8 e 9, del decreto-legge 19 giugno 2015 n.78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n.125, per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018; - della Circolare MEF – MDS, prot. n. 7435 del 17 marzo 2020 – fatture elettroniche riguardanti i dispositivi medici – individuazione delle fatture di interesse per l'applicazione delle disposizioni previste dall'art. 9-ter del decreto-legge 19 giugno2015, n.78, come modificato dalla L. 30 dicembre 2018, n.145, art.1, co. 557; - dell'Accordo Stato-Regioni del 7 novembre 2019, Atto. Rep. n. 181 – criteri di definizione del tetto di spesa regionale per l'acquisto dei dispositivi medici e modalità di ripiano per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018; - dell'Accordo Stato-Regioni del 7 novembre 2019, Atto Rep. N. 182 – criteri di definizione del tetto di spesa regionale per l'acquisto dei dispositivi medici e modalità di ripiano per l'anno 2019; - del provvedimento della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, n. prot. 22/179/CR6/7 del 14 settembre 2022 – Schema di Decreto Ministeriale per l'adozione delle linee guida propedeutiche all'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in applicazione dell'articolo 18, co. 1, del decreto-legge 9 agosto 2022, n.115; - dell'Intesa della Conferenza delle Regioni e le Province autonome n. prot. 6546/C7SAN del 27 settembre 2022 – tetti dispositivi medici 2015-2018 – trasmissione schema di decreto ministeriale per l'adozione delle linee guida propedeutiche all'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in applicazione dell'articolo 18, co. 1, del decreto-legge 9 agosto 2022, n.115; - dell'Intesa della Conferenza Permanente tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome, Rep. atti n. 213/CSR del 28 settembre 2022 – intesa sullo schema di decreto ministeriale per l'adozione delle linee guida propedeutiche all'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in applicazione dell'articolo 18, co. 1, del decreto-legge 9 agosto 2022 n.115, tetti dispositivi medici 2015-2018; - del Decreto del Ministero della Salute del 15 giugno 2012, in G.U. del 10 giugno 2012, serie generale n. 159 del 10 luglio 2012, recante nuovi modelli di rilevazione economica «Conto economico» (CE) e «Stato patrimoniale» (SP) delle aziende del Servizio sanitario nazionale; - del Decreto del Ministero della Salute del 24 maggio 2019, in G.U. del 25 giugno 2019, serie generale n. 147, recante nuovi modelli di rilevazione economica “Conto Economico” (CE), “Stato Patrimoniale” (SP); - di ogni altro atto presupposto, conseguente o comunque connesso ai precedenti ancorché non noto. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da 3P Medical S.r.l. il 15/02/2023: - del Decreto n. 1247 del 13 dicembre 2022 dell'Assessorato della Salute, Dipartimento della Pianificazione Strategica della Regione Siciliana, unitamente ai relativi Allegati A, B, C e D; - dei modelli CE, dati di bilancio, note esplicative per l'effettuazione dei conteggi, comunicazioni, note, documenti istruttori, delibere delle Aziende del Servizio sanitario regionale che hanno proceduto ad effettuare la ricognizione della spesa per dispositivi medici sostenuta negli anni 2015-2018, comunicazioni relative all'oggetto del presente ricorso, il tutto ancorché non conosciuto; - di ogni altro atto presupposto, conseguente o comunque connesso ai precedenti ancorché non noto. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da 3P Medical S.r.l. l’11/10/2023: - del Decreto n. 741 del 21 luglio 2023 dell'Assessorato della Salute, Dipartimento della Pianificazione Strategica della Regione Siciliana, unitamente ai relativi allegati A, B, C e D, nonché la nota prot.n. 32784 del 12/06/2023 con la quale è stato chiesto alle Aziende Sanitarie del SSR, di effettuare una verifica delle precedenti rendicontazioni trasmesse, al fine di escludere e/o correggere eventuali criticità già emerse ed altresì le relative risposte ancorché non note nel loro contenuto; - dei modelli CE, dati di bilancio, note esplicative per l'effettuazione dei conteggi, comunicazioni, note, documenti istruttori, delibere delle Aziende del Servizio sanitario regionale che hanno proceduto ad effettuare la ricognizione della spesa per dispositivi medici sostenuta negli anni 2015-2018, comunicazioni relative all'oggetto del presente ricorso, il tutto ancorché non conosciuto; - di ogni altro atto presupposto, conseguente o comunque connesso ai precedenti ancorché non noto. nonché, valutate le relative istanze, per la remissione ed il rinvio alla Corte Costituzionale e/o alla Corte di Giustizia Europea.

Giustizia amministrativa202215003

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III quaterSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: decreti ministeriali del 6 luglio 2022 e del 6 ottobre 2022, atti presupposti e provvedimenti regionali siciliani di individuazione dell'impresa e quantificazione della quota di ripiano del payback sui dispositivi medici per gli anni 2015-2018

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al resistente (amministrazioni sanitarie)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'impresa ha impugnato i decreti ministeriali che hanno certificato il superamento del tetto di spesa per i dispositivi medici e adottato le linee guida per il ripiano, nonché gli atti presupposti e, con motivi aggiunti, i provvedimenti della Regione Siciliana che hanno individuato le aziende soggette al payback e gli importi dovuti. Ha dedotto vizi propri degli atti, tra cui violazione di legge ed eccesso di potere per la fissazione tardiva e asseritamente retroattiva dei tetti regionali, lesione del legittimo affidamento e alterazione dell'equilibrio economico delle gare e dei contratti di fornitura. Ha inoltre dedotto l'illegittimità derivata dall'incostituzionalità dell'art. 9-ter del d.l. n. 78/2015 e la violazione dei principi eurounitari di affidamento, libertà d'impresa ed evidenza pubblica. Con i motivi aggiunti ha contestato anche i conteggi, le ricognizioni contabili e la quantificazione regionale delle somme richieste, nonché i successivi atti di rideterminazione della quota alla luce della riduzione al 48 per cento.

La decisione

Il ricorso principale è stato rigettato. Il TAR ha ritenuto che il meccanismo di payback fosse già conoscibile dal 2015, sia quanto all'esistenza del tetto di spesa sia quanto alle percentuali di ripiano poste a carico delle imprese e al criterio proporzionale fondato sul fatturato. La successiva fissazione dei tetti regionali al 4,4 per cento per gli anni 2015-2018 non ha introdotto un obbligo sostanziale nuovo, essendo tale misura già coerente con il tetto nazionale e prevedibile per gli operatori diligenti. Il payback opera inoltre esternamente ai contratti di gara, senza modificare quantità, prezzi o risultati delle procedure di affidamento, e non è stata dimostrata una compressione eccessiva dei margini di utile. Il TAR ha richiamato la sentenza della Corte costituzionale n. 140/2024, che ha escluso la violazione degli artt. 2, 23, 41 e 117 Cost., anche in relazione all'art. 1 del Protocollo addizionale CEDU, nonché dei corrispondenti principi della CDFUE. I motivi aggiunti sono stati dichiarati inammissibili per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo. I provvedimenti regionali, infatti, svolgono una funzione meramente tecnico-contabile e vincolata: verificano i dati di fatturato, individuano le imprese e applicano percentuali già fissate dalla legge e dagli atti statali, senza esercizio di potere autoritativo o discrezionalità. La pretesa dell'impresa riguarda quindi un diritto soggettivo patrimoniale al corretto calcolo dell'obbligazione di pagamento, da far valere davanti al giudice ordinario. La controversia relativa ai motivi aggiunti può essere riassunta davanti a quest'ultimo entro tre mesi dal passaggio in giudicato. Le spese sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 9-ter d.l. 19 giugno 2015, n. 78, convertito dalla l. 6 agosto 2015, n. 125

    «in misura pari all’incidenza percentuale del proprio fatturato sul totale della spesa per l’acquisto di dispositivi medici a carico del relativo Servizio sanitario regionale o provinciale»

    La disposizione pone a carico delle imprese fornitrici una quota del ripiano del superamento del tetto, determinata secondo percentuali legislativamente previste e in proporzione all'incidenza del fatturato.

  • art. 9-ter, comma 9-bis, d.l. 19 giugno 2015, n. 78, convertito dalla l. 6 agosto 2015, n. 125

    «elenco delle aziende fornitrici soggette al ripiano per ciascun anno, previa verifica della documentazione contabile»

    Attribuisce alle regioni e alle province autonome un'attività vincolata di verifica contabile, individuazione delle imprese e imposizione del pagamento, senza conferire loro il potere di determinare il tetto o certificare il relativo superamento.

  • art. 17, comma 1, lettera c), d.l. 6 luglio 2011, n. 98, convertito dalla l. 15 luglio 2011, n. 111

    Ha introdotto il tetto di spesa per gli acquisti di dispositivi medici e la responsabilità regionale per il relativo superamento.

  • art. 15, comma 13, lettera f), d.l. 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla l. 7 agosto 2012, n. 135

    Ha fissato, a decorrere dal 2014, il tetto nazionale per la spesa relativa ai dispositivi medici nella misura del 4,4 per cento del fabbisogno sanitario nazionale standard.

  • art. 18, comma 1, d.l. 9 agosto 2022, n. 115, convertito dalla l. 21 settembre 2022, n. 142

    Ha introdotto il comma 9-bis dell'art. 9-ter, disciplinando la procedura di ripiano per le annualità 2015-2018.

  • art. 8 d.l. 30 marzo 2023, n. 34, convertito dalla l. 26 maggio 2023, n. 56

    Ha istituito il fondo destinato a ridurre l'onere del payback e previsto la riduzione al 48 per cento della quota, successivamente estesa dalla Corte costituzionale anche alle imprese non rinunciatarie del contenzioso.

  • art. 11 c.p.a.

    Consente la riassunzione davanti al giudice ordinario della causa dichiarata dal giudice amministrativo privo di giurisdizione, entro il termine perentorio indicato in sentenza.

  • art. 74 c.p.a.

    Il TAR ha richiamato precedenti conformi per motivare la decisione.

Massime di principio

  • Il meccanismo di payback sui dispositivi medici per gli anni 2015-2018 non è contrario ai principi di irretroattività e di legittimo affidamento quando l'obbligo di ripiano, le percentuali applicabili e il criterio proporzionale basato sul fatturato erano già previsti dalla legge prima delle gare e dei contratti di fornitura; la successiva attuazione procedurale non costituisce introduzione retroattiva di un nuovo obbligo sostanziale.
  • Il payback sui dispositivi medici opera esternamente ai contratti di gara e non ne altera l'esito, le quantità fornite o i prezzi di aggiudicazione, incidendo sulla sfera patrimoniale complessiva del fornitore mediante un obbligo di compartecipazione alla spesa sanitaria.
  • I provvedimenti regionali adottati ai sensi dell'art. 9-ter, comma 9-bis, del d.l. n. 78/2015, quando si limitano a verificare dati contabili, individuare le imprese e applicare percentuali già fissate dalla legge e dagli atti statali, costituiscono attività vincolata, tecnica e meramente ricognitiva, priva di esercizio di potere autoritativo.
  • Le controversie con cui un'impresa contesta il corretto calcolo della quota di payback determinata mediante applicazione matematica della percentuale legislativa al fatturato costituiscono controversie su un diritto soggettivo patrimoniale e spettano alla giurisdizione del giudice ordinario, anche se gli atti regionali sono formalmente denominati provvedimenti e prevedono l'impugnazione davanti al giudice amministrativo.

Come è indicizzato

MaterieFarmaci e dispositiviGiurisdizione e riparto
RamiSanitàProcesso amministrativo
IstitutiRiparto di giurisdizioneLegittimo affidamentoDiscrezionalità amministrativa e tecnica

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.