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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 11093/2025 del 28/04/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti chiedevano il rimborso (nella sostanza il recupero del 60% o della differenza risultante) dei tributi versati per il periodo 31.10.2002-30.6.2008 in applicazione dell'art. 6, comma 4-bis, del D.L. n.185/2008 (convertito con L. n.2/2009) relativo alle agevolazioni riconosciute per il sisma del 31.10.2002. Sostenevano che la Commissione Tributaria Regionale avrebbe dovuto verificare la compatibilità dell'agevolazione con i regolamenti "de minimis" applicabili (Reg. CE n.69/2001 e Reg. CE n.1998/2006) e, avendo gli importi richiesti a rimborso valori ampiamente inferiori alle soglie de minimis, il rimborso doveva essere concesso. In primo grado la CTP aveva accolto i rimborsi; in appello la CTR li aveva rigettati ritenendo che i beneficiari esercitassero attività economica e che la decisione della Commissione Europea C(2015)5549 final qualificasse l'agevolazione come aiuto di Stato illegittimo.

La decisione

La Corte ha respinto i ricorsi. Ha confermato che, una volta accertata l'esercizio di un'attività economica, il giudice di merito deve verificare la compatibilità dell'aiuto con il regolamento de minimis applicabile e, in mancanza, con le condizioni dell'art. 107, par. 2, lett. b) TFUE (aiuto a compensazione danni da calamità). Ha però rilevato che il periodo di calcolo del triennio de minimis decorre dal momento in cui nasce il diritto all'aiuto (qui il comma 4-bis è entrato in vigore il 29.1.2009, quindi il triennio rilevante è il periodo dal 29.1.2006 al 29.1.2009). I ricorrenti non hanno provato di non aver ottenuto altri aiuti nel triennio rilevante (neppure con autocertificazioni), limitandosi a indicare gli importi chiesti a rimborso; pertanto la CTR ha correttamente rigettato le domande. Condanna alle spese in favore dell'Agenzia delle Entrate.

Norme richiamate

  • D.L. n.185/2008, art. 6, comma 4-bis (convertito in L. n.2/2009)

    entrata in vigore 29.1.2009

    La Corte ha ritenuto che il diritto all'agevolazione nasca con l'entrata in vigore del comma 4-bis e che da tale data vada calcolato il triennio de minimis a ritroso

  • Regolamento CE n.69/2001

    considerando n.5 (periodo di riferimento mobile)

    Il regolamento stabilisce che l'aiuto de minimis si considera erogato quando nasce il diritto a riceverlo; il periodo di tre anni è mobile e va ricalcolato

  • Regolamento CE n.1998/2006

    Citato come uno dei regolamenti de minimis applicabili al periodo controverso; occorre verificare la compatibilità cumulativa degli aiuti nel triennio

  • Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea, art. 107, par. 1 e 2, lett. b)

    Art. 107 TFUE è richiamato per distinguere gli aiuti incompatibili e le ipotesi compatibili (lett. b compensazione danni da calamità); la Corte richiede la prova, per l'ipotesi di compatibilità, del nesso con la calamità e dell'assenza di sovracompensazione

  • Decisione della Commissione Europea C(2015) 5549 final

    La CTR aveva ritenuto che tale decisione qualificasse come aiuto di Stato illegittimo le agevolazioni concesse per il sisma; la Cassazione ha richiamato la necessità di verificare compatibilità con de minimis o alternative di compatibilità

  • Reg. (UE) n.1407/2013 e Reg. (UE) n.717/2014

    art.3, §4 e considerandi sui periodi mobili

    Richiamati per affermare il principio che gli aiuti de minimis sono considerati concessi quando nasce il diritto e che il periodo di tre anni va valutato su base mobile

  • D.Lgs. n.546/1992, art. 57

    Richiamato in relazione alla disciplina delle nuove domande in appello: la Corte distingue tra nuova domanda (inammissibile) e mere difese sollevate in appello

  • Codice di procedura civile, art. 384, comma 4

    Usato per sostenere la conformità a diritto della decisione di merito quando il giudice di legittimità ritiene fondata la motivazione del giudice d'appello sui fatti non denunciati come viziosi

Massime di principio

  • Se il beneficiario esercita un'attività economica, il giudice deve verificare la compatibilità dell'aiuto con i regolamenti de minimis applicabili; la de minimis è un'eccezione all'art.107 TFUE e va valutata cumulativamente su un triennio mobile
  • Il periodo di tre anni per il calcolo del de minimis decorre dal momento in cui nasce il diritto all'aiuto (non necessariamente dalla erogazione): per misure introdotte successivamente il triennio si calcola a ritroso dalla data di entrata in vigore/diritto
  • Onere della prova sul beneficiario: chi chiede di beneficiare della norma de minimis deve dimostrare (anche tramite documentazione o autocertificazione) di non avere superato la soglia cumulata nel triennio rilevante
  • In presenza di una decisione UE che qualifichi un'agevolazione come aiuto di Stato, il giudice nazionale deve comunque accertare se l'aiuto rientri nelle esenzioni (de minimis o compensazione danni da calamità) prima di escludere il rimborso
  • In sede di appello non possono essere introdotte nuove domande che aumentino la controversia (art.57 D.Lgs.546/1992), ma possono essere dedotte nuove difese; tuttavia la prova richiesta ai fini de minimis deve essere prodotta nel corso del giudizio di merito (almeno in gravame se la questione emerge successivamente)
  • Per chi intende richiedere rimborsi legati ad aiuti per calamità naturali: raccogliere e produrre da subito la prova di tutti gli aiuti ricevuti nei tre anni precedenti il diritto all'aiuto (autocertificazioni, attestazioni amministrative, provvedimenti), calcolare la sommatoria e verificare la soglia de minimis prima di proporre impugnazioni

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