Cassazione Civile, Sentenza n. 11087/2025 del 28/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza n. 377/2018 della C.T.R. Lazio relativa ad avviso di accertamento (avviso n. TK7011204365/2014) per compensi non dichiarati pari a Euro 10.758,00 per il 2009. Il ricorrente censurava: difetto di contraddittorio endoprocedimentale; assenza dei presupposti per l'accertamento induttivo ex art. 39, comma 1, lett. d) D.P.R. 600/1973; difetto di motivazione della sentenza; errata individuazione/compilazione dello studio di settore (scelta dello studio VK21E vs studio per studi odontoiatrici); errata qualificazione di fatture di spesa; e domanda di compensazione delle spese processuali.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto in parte inammissibili e in parte infondati i motivi proposti, confermando che: il contraddittorio endoprocedimentale può ritenersi soddisfatto dall'invito a comparire e dall'esibizione documentale nel caso di accertamento 'a tavolino' fondato su elementi che giustificano l'accertamento induttivo; l'accertamento si è basato non solo sugli studi di settore ma anche sull'analisi della situazione economico-finanziaria e di gravità di irregolarità documentali (es. modalità di fatturazione non conformi all'art. 21 DPR 633/72), idonee a legittimare l'uso dell'art. 39, comma 1, lett. d); molte doglianze processuali non hanno superato i limiti di ammissibilità della cassazione (art. 360 c.p.c., comma 4); la Corte non può rivalutare i fatti ma solo verificare la correttezza logico-giuridica della motivazione. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese di giudizio di legittimità, liquidate in Euro 2.000,00 oltre spese prenotate a debito. La Corte ha altresì dato atto della sussistenza dei presupposti processuali richiamando l'art. 13, comma 1-quater del D.P.R. n.115/2002.
Norme richiamate
art. 39, comma 1, lettera d) D.P.R. n. 600/1973
Consente l'accertamento induttivo (anche 'a tavolino') quando sussistono elementi che rendono non congruo il reddito dichiarato; in tale ipotesi non è sempre previsto il contraddittorio endoprocedimentale e grava sul contribuente l'onere della prova contraria.
art. 21 D.P.R. n. 633/1972
Norme sulla corretta fatturazione; irregolarità nelle modalità di fatturazione possono integrare grave irregolarità giustificativa dell'accertamento induttivo.
art. 7 legge n. 241/1990
Riguarda il contraddittorio amministrativo degli atti amministrativi; secondo la Corte non è applicabile come censura diretta contro una decisione giurisdizionale.
legge n. 212/2000 (Statuto del contribuente), artt. 5, 6, 7, 10, 12
Norme che tutelano i diritti del contribuente nell'ambito amministrativo; la Corte osserva che l'invocazione di queste norme contro una sentenza di merito non equivale a dimostrare vizio della decisione giudiziale, specie quando la controversia riguarda accertamenti induttivi 'a tavolino'.
art. 360 c.p.c., comma 4
Quando la pronuncia di appello conferma la decisione di primo grado per le stesse ragioni, inerenti ai medesimi fatti, poste a base della decisione impugnata, il ricorso per cassazione può essere proposto esclusivamente per i motivi di cui al primo comma, numeri 1), 2), 3) e 4). Tale disposizione non si applica relativamente alle cause di cui all’articolo 70, primo comma
Limita i motivi di cassazione quando l'appello conferma le stesse ragioni del primo grado; impone oneri probatori al ricorrente che intende sostenere l'omesso esame di fatti decisivi se le decisioni si fondano sulle stesse ragioni.
art. 112 c.p.c.
Regola l'omessa pronuncia; la Corte distingue tra omessa pronuncia (mancata decisione su una domanda) e difetto di motivazione, con diverse regole di deducibilità in cassazione.
art. 92 c.p.c.
Disciplina le spese di lite e la possibilità di compensazione; la mancata compensazione delle spese da parte del giudice di merito non costituisce di per sé motivo idoneo a far dichiarare illegittima la pronuncia in cassazione.
Sezioni Unite, sentenza n. 24823/2015
Giurisprudenza richiamata per l'affermazione che l'accertamento induttivo 'a tavolino' su tributi non armonizzati non richiede il contraddittorio endoprocedimentale nella stessa forma prevista per altri procedimenti.
art. 62-bis e seguenti D.L. 30 agosto 1993 n. 331 (conv. L. 29 ottobre 1993 n. 427)
Norme citate dal ricorrente in relazione agli studi di settore; la Corte non ha ritenuto che l'uso di uno studio di settore diverso dal previsto potesse, di per sé, vanificare l'accertamento quando sussistono differenze sostanziali (es. regime beni strumentali) e altre evidenze di incongruità.
art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/2002
Richiamato nel dispositivo: la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali indicati dalla norma (menzione procedurale nel provvedimento di condanna alle spese).
Massime di principio
- L'invito a comparire e l'esibizione documentale possono integrare il contraddittorio ai fini di un accertamento 'a tavolino' ex art. 39, comma 1, lett. d) DPR 600/73; non sempre è necessario un contraddittorio endoprocedimentale formale come nelle fasi tipiche degli atti amministrativi.
- L'accertamento induttivo richiede elementi oggettivi di incongruità (situazione economico-finanziaria, anomalie della fatturazione, discrepanze negli indicatori di settore); su tali elementi grava poi sull'interessato l'onere di provare il contrario.
- La Corte di cassazione non riqualifica i fatti o le prove: controlla la regolarità logico-giuridica della motivazione e l'ammissibilità dei motivi di impugnazione (in particolare alla luce dell'art. 360 c.p.c., comma 4, quando appello e primo grado si fondano sulle stesse ragioni).
- La scelta di uno studio di settore diverso da quello ritenuto dall'Amministrazione deve essere adeguatamente giustificata dal contribuente; differenze sostanziali (es. regime dei beni strumentali) possono giustificare la diversa qualificazione e vanno documentate.
- Irregolarità nella fatturazione (non conformità all'art. 21 DPR 633/72) possono costituire prova di grave irregolarità tale da legittimare l'accertamento induttivo.
- Le doglianze processuali (omessa pronuncia, difetto di motivazione) devono essere formulate rispettando i limiti di ammissibilità in cassazione e, quando l'appello conferma le stesse ragioni del primo grado, il ricorrente deve dimostrare concretamente la non coincidencia delle motivazioni.
- La mancata compensazione delle spese da parte del giudice di merito è soggetta a valutazione discrezionale e, di per sé, non configura motivo idoneo a far annullare la decisione in sede di legittimità.
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