Cassazione Penale, Sentenza n. 26811/2022 del 12/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Salerno impugnava l'ordinanza del Tribunale di Marsala che applicava la pena militare accessoria della rimozione sulla base della sentenza penale irrevocabile del 15/12/2015 (resasi definitiva il 26/02/2020) per falsità materiale commessa da pubblico ufficiale. Il ricorrente deduceva violazione dell'art. 1371 c.o.m. (ne bis in idem: "un medesimo fatto non può essere punito più di una volta con sanzioni di differente specie") e la mancanza di motivazione rispetto alla presunta duplicazione sanzionatoria, avendo già subito una sospensione disciplinare dall'impiego. Inoltre contestava la legittimità costituzionale dell'art. 33, comma 2, cod. pen. mil. pace, sostenendo che la rimozione determinerebbe un automatismo decadenziale e violerebbe i principi di ragionevolezza, proporzionalità, uguaglianza e buon andamento dell'amministrazione, richiamando la giurisprudenza della Corte costituzionale sul divieto della destituzione di diritto senza procedimento disciplinare.
La decisione
La Cassazione ha respinto il ricorso come infondato. Sul profilo del ne bis in idem la Corte ha rilevato l'indeterminatezza delle allegazioni difensive: dagli atti non risultano elementi sufficienti per accertare natura, finalità e contenuto della sanzione disciplinare precedente (se cautelare o definitiva, e su quali fatti), per cui non era possibile verificare una sovrapposizione sanzionatoria. Quanto alla legittimità costituzionale dell'art. 33 c.p.m.p., la Corte ha ritenuto la questione manifestamente infondata alla luce della consolidata giurisprudenza: la pena accessoria della rimozione consegue di diritto alla condanna definitiva e non determina di per sé la cessazione dal servizio, poiché la perdita del grado e l'eventuale cessazione richiedono un autonomo procedimento amministrativo/disciplinare; l'automatismo decadenziale denunciato è stato peraltro escluso dalla giurisprudenza costituzionale. Ne consegue la legittimità dell'applicazione della rimozione e l'improcedibilità della censura costituzionale.
Norme richiamate
art. 1371 codice dell'ordinamento militare
"un medesimo fatto non può essere punito più di una volta con sanzioni di differente specie"
Il ricorrente invoca il principio ne bis in idem relativo alla applicazione di sanzioni di specie differente per lo stesso fatto; la Corte però richiede allegazioni precise per valutare l'effettiva sovrapposizione tra sanzioni disciplinari e pene/accessorie penali
art. 20 codice penale militare di pace
"conseguono di diritto" (riferito alle sanzioni accessorie)
Le pene accessorie previste dal codice penale militare di pace seguono di diritto alla condanna penale quando previste dalla legge; ciò giustifica la richiesta di applicazione al giudice dell'esecuzione qualora non siano state disposte in sentenza
art. 183 disp. att. cod. proc. pen.
"quando alla condanna consegue di diritto una pena accessoria predeterminata dalla legge nella specie e nella durata, il pubblico ministero ne richiede l'applicazione al giudice dell'esecuzione se non si è provveduto con la sentenza di condanna"
Obbligo per il pubblico ministero di richiedere l'applicazione della pena accessoria al giudice dell'esecuzione quando la sentenza non l'ha già disposta
art. 33, comma 2, codice penale militare di pace
Prevede che la condanna per alcuni reati comporti, oltre alle pene comuni, la pena militare accessoria della rimozione; la Corte ha ritenuto la disposizione applicabile e non contrastante con i principi costituzionali considerato che la rimozione non comporta automaticamente la cessazione dal servizio
art. 29 codice penale militare di pace
Individua i casi in cui la condanna comporta la pena accessoria della rimozione per militari rivestiti di grado; utilizzato dalla Corte per confermare la natura obbligatoria dell'applicazione della rimozione nei casi previsti
art. 866 codice dell'ordinamento militare (c.o.m.)
Norma richiamata dalla difesa (poi oggetto di intervento della Corte costituzionale) che collegava la condanna penale a cessazioni di impiego automatiche; la Corte ricorda che la giurisprudenza costituzionale ha escluso l'automatismo decadenziale e richiede il procedimento disciplinare per la perdita del servizio
legge 7 febbraio 1990, n. 19 (art. 9)
Principio che ha eliminato la destituzione di diritto per i pubblici dipendenti in quanto la cessazione del rapporto deve avvenire tramite procedimento disciplinare, principio richiamato dalla Corte per distinguere l'effetto della rimozione dalla cessazione automatica del rapporto
Massime di principio
- La pena accessoria della rimozione prevista dal codice penale militare di pace consegue di diritto alla condanna definitiva e può essere richiesta al giudice dell'esecuzione se non disposta in sentenza.
- La rimozione, pur essendo una pena accessoria perpetua che fa 'discendere' il militare a militare di ultima classe, non determina di per sé la cessazione del rapporto di servizio: la perdita del grado e l'eventuale cessazione richiedono un autonomo procedimento disciplinare amministrativo.
- Una doglianza di ne bis in idem tra sanzione disciplinare e pena accessoria penale richiede allegazioni circostanziate e documentate (natura della sanzione precedente, fatti a essa sottesi, temporalità e identità degli elementi) per poter essere valutata dai giudici di legittimità.
- Le censure di illegittimità costituzionale riguardanti la prevedibilità automatica di effetti disciplinari/cessazione dal servizio sono spesso respinte se l'ordinamento prevede comunque l'espletamento del procedimento disciplinare amministrativo; è quindi essenziale distinguere tra effetti penali accessori e conseguenze amministrative autonome.
- In casi simili è utile chiedere fin dal procedimento penale l'applicazione della sospensione condizionale della pena (ove possibile) estesa alle pene accessorie, oppure documentare in istruttoria disciplinare gli elementi mitiganti per evitare la perdita del grado e la cessazione del rapporto.
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