Cassazione Civile, Ordinanza n. 10121/2025 del 17/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (professionista)
La controversia
La controversia nasce da più giudizi riuniti aventi ad oggetto il saldo di lavori di ristrutturazione e consolidamento di un edificio condominiale danneggiato da sisma, la ripetizione di somme asseritamente indebitamente versate dai condomini e le domande di risarcimento verso il direttore dei lavori. In primo grado il tribunale aveva riconosciuto un credito residuo dell'impresa appaltatrice nei confronti dei condomini. In appello la corte territoriale ha ridotto l'importo dovuto, ha escluso la responsabilità risarcitoria del direttore dei lavori nei confronti dei condomini per difetto di prova di un danno patrimoniale effettivo e ha regolato le spese ponendo a carico dei condomini le spese dei terzi chiamati (tra cui il direttore di lavori e l'assicurazione) in applicazione del principio di causalità. I ricorrenti principali hanno censurato: 1) la compensazione delle spese tra loro e il direttore dei lavori, sostenendo che il danno consistesse nell'aver dovuto subire un lungo contenzioso causato da una rendicontazione errata e chiedendo la liquidazione equitativa ex art. 1226 c.c.; 2) la violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. e dell'art. 1917 c.c., assumendo che, essendo stata accertata l'inadempienza del direttore, non vi fosse soccombenza dei condomini e non dovessero gravare su di essi le spese dei terzi chiamati; 3) la stessa violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. con riguardo alle spese del terzo chiamato Luna, sostenendo che le spese della chiamata dovessero gravare sulla parte soccombente del giudizio principale e che i tecnici dovessero considerarsi solidalmente responsabili. Il direttore dei lavori, con ricorso incidentale, ha contestato il mancato riconoscimento di ulteriori compensi professionali applicando la disciplina tariffaria speciale per i lavori di ricostruzione post-sisma, e ha inoltre censurato la regolazione delle spese e la condanna al doppio contributo unificato.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato sia il ricorso principale sia il ricorso incidentale. Ha ritenuto inammissibile la doglianza dei condomini che, sotto la veste di censura sulla liquidazione equitativa del danno, introduceva in realtà un diverso pregiudizio, ossia quello derivante dall'aver dovuto sostenere il giudizio per quindici anni, domanda nuova non proponibile in sede di legittimità. Ha poi confermato la regolazione delle spese operata dalla corte territoriale: non vi era soccombenza del direttore dei lavori sulla domanda risarcitoria, perché la domanda era stata rigettata, e le spese dei terzi chiamati correttamente gravavano sui condomini che avevano provocato e giustificato la chiamata, secondo il principio di causalità. Quanto al ricorso incidentale, la Corte ha ritenuto il primo motivo inammissibile o comunque non specifico, poiché non confrontava adeguatamente il criterio tariffario invocato con tutte le prestazioni svolte e con la circostanza della condivisione dell'incarico con altro tecnico; ha ritenuto infondato il secondo motivo, ribadendo che la valutazione della reciproca soccombenza e la compensazione delle spese rientrano nel potere discrezionale del giudice di merito; ha dichiarato inammissibile il terzo motivo sul raddoppio del contributo unificato, perché non costituiva una vera censura alla sentenza impugnata. Le spese del giudizio di legittimità sono state compensate tra ricorrente principale e incidentale, mentre i ricorrenti principali sono stati condannati a rifondere le spese al controricorrente Luna.
Norme richiamate
art. 2 Cost.
richiamato dai ricorrenti a sostegno della pretesa risarcitoria, ma non ritenuto decisivo dalla Corte per riconoscere un danno autonomo e attuale
art. 1226 c.c.
la liquidazione equitativa presuppone un danno allegato e provato nel suo nucleo essenziale; non può supplire alla proposizione in cassazione di un danno diverso da quello dedotto nei gradi di merito
art. 91 c.p.c.
la regolazione delle spese segue la soccombenza o, per i terzi chiamati, il principio di causalità se la chiamata è stata provocata e giustificata dalla parte soccombente nel giudizio principale
art. 92 c.p.c.
la valutazione della soccombenza reciproca e la compensazione delle spese è rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito
art. 1917 c.c.
richiamato per contestare l'addebito delle spese ai ricorrenti in relazione alla chiamata in garanzia, ma la Corte ha applicato il principio di causalità anziché una automatica regola di soccombenza
d.m. n. 596/1993
invocato per la liquidazione del compenso professionale in materia di ricostruzione post-sisma; la censura è stata respinta per difetto di specificità
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
richiamato per la sussistenza dei presupposti del versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto dell'impugnazione
Cass. n. 2492/2016
le spese del terzo chiamato in garanzia, se la domanda principale è rigettata, gravano sulla parte che ha provocato e giustificato la chiamata in applicazione del principio di causalità
Cass. n. 30592/2017
la proporzione della soccombenza e la misura della compensazione delle spese rientrano nella discrezionalità del giudice di merito, senza necessità di perfetta proporzionalità tra domanda accolta e spese poste a carico della parte soccombente
Massime di principio
- In cassazione non è consentito trasformare la censura su un danno già dedotto in una pretesa risarcitoria diversa e nuova: la doglianza deve confrontarsi con il pregiudizio effettivamente allegato e deciso nei gradi di merito.
- La liquidazione equitativa ex art. 1226 c.c. non sostituisce la prova dell'an debeatur e del nucleo del danno: può operare solo per quantificarlo, non per introdurre un diverso titolo di pregiudizio.
- In tema di spese processuali, la condanna del terzo chiamato segue il principio di causalità: se la chiamata è stata provocata e giustificata dalla parte soccombente nel giudizio principale, le spese del terzo possono essere poste a carico di tale parte anche in assenza di domanda diretta del terzo contro di essa.
- La valutazione della soccombenza reciproca e la scelta tra compensazione totale o parziale delle spese rientrano nel potere discrezionale del giudice di merito e sono censurabili in cassazione solo per violazione di legge o mancanza di motivazione nei limiti consentiti.
- Un motivo di ricorso per cassazione sulla liquidazione del compenso professionale deve essere specifico e confrontarsi con tutte le componenti dell'attività espletata e con gli elementi fattuali posti a base della decisione impugnata.
- La contestazione relativa al raddoppio del contributo unificato è inammissibile se non investe direttamente la statuizione impugnata ma si limita a dedurre l'eventuale venir meno del presupposto in caso di accoglimento del ricorso.
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