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Cassazione Civile, Ordinanza n. 26947/2021 del 05/10/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (creditore)

La controversia

La controversia nasce da un decreto ingiuntivo emesso nei confronti, tra gli altri, di una fideiussore per il debito di una s.r.l. debitore principale. In opposizione il Tribunale aveva revocato il decreto nei confronti della garante, ritenendo che l'esposizione della debitrice fosse cresciuta molto in un breve arco temporale e che non risultassero richieste di autorizzazione alla fideiussore né informazioni sul peggioramento della situazione economica della debitrice. La Corte d'appello ha invece accolto l'appello della creditrice, ritenendo che la fideiussore fosse consapevole dell'andamento degli affari della debitrice principale per il rapporto di parentela/affinità con l'amministratore della società e, soprattutto, per aver formulato nel 2000 due offerte di ipoteca volontaria sui propri beni personali a garanzia del credito, così manifestando la volontà di continuare a garantire la banca. In cassazione la ricorrente ha dedotto, con il primo motivo, violazione dell'art. 1956 c.c., sostenendo di non avere avuto alcuna conoscenza delle reali condizioni economiche della debitrice e che il mero legame familiare non vale a dimostrare conoscenza o autorizzazione; ha inoltre sostenuto che l'offerta di ipoteca era intervenuta solo dopo il peggioramento della situazione e aveva natura meramente conciliativa, senza accettazione da parte della banca. Con il secondo motivo ha denunciato vizio motivazionale per il mancato esame delle risultanze istruttorie di primo grado e per il fatto che la Corte territoriale avrebbe fondato la decisione su una circostanza non più discussa senza affrontare le prove raccolte.

La decisione

La Corte di cassazione ha respinto il ricorso. Ha corretto in parte la motivazione della sentenza impugnata ai sensi dell'art. 384, comma 3, c.p.c., chiarendo che il solo rapporto di parentela o affinità non è di per sé idoneo a integrare una prova di conoscenza o un comportamento concludente di autorizzazione ex art. 1956 c.c. Tuttavia ha ritenuto decisiva l'altra circostanza valorizzata dalla Corte d'appello, cioè le offerte di ipoteca volontaria formulate dalla fideiussore, considerate manifestazione univoca della volontà di continuare a garantire il creditore pur consapevole dell'esposizione debitoria. Ha inoltre affermato che l'autorizzazione ex art. 1956 c.c. può anche essere postuma, come ratifica del comportamento del creditore, purché emerga chiaramente la volontà del fideiussore informato. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché tendeva a una rivalutazione del merito e non denunciava un omesso esame di un fatto storico decisivo nei limiti del vizio motivazionale oggi rilevante.

Norme richiamate

  • art. 1956 c.c.

    La liberazione del fideiussore richiede che il creditore, conoscendo il peggioramento delle condizioni economiche del debitore principale, faccia nuovo credito senza preventiva autorizzazione del garante; l'autorizzazione può risultare anche da comportamenti concludenti e, in presenza di chiara volontà del fideiussore informato, può essere anche postuma.

  • art. 1375 c.c.

    La violazione dell'art. 1956 c.c. è ricondotta alla violazione del principio di buona fede nell'esecuzione del contratto.

  • art. 1366 c.c.

    L'atto unilaterale di autorizzazione ex art. 1956 c.c., per la sua natura negoziale, va interpretato secondo buona fede.

  • art. 384, comma 3, c.p.c.

    La Corte di cassazione ha corretto la motivazione della sentenza impugnata senza accoglierne il ricorso, mantenendo fermo l'esito finale.

  • art. 360 c.p.c.

    Il vizio motivazionale è scrutinabile solo nei limiti dell'omesso esame di un fatto storico decisivo discusso tra le parti.

Massime di principio

  • Ai fini dell'art. 1956 c.c., il mero rapporto di parentela o affinità tra fideiussore e debitore principale non basta, da solo, a dimostrare la conoscenza delle condizioni economiche del debitore né a integrare una preventiva autorizzazione alla concessione di nuovo credito.
  • La "speciale autorizzazione" del fideiussore ex art. 1956 c.c. non richiede forme solenni e può risultare anche da comportamenti concludenti, purché univoci e significativi della volontà di continuare a prestare garanzia pur consapevoli del rischio accresciuto.
  • L'autorizzazione ex art. 1956 c.c. può essere anche successiva alla concessione del nuovo credito, se la condotta del fideiussore integra una ratifica consapevole del rapporto già proseguito dal creditore.
  • In cassazione non è consentita una rivalutazione del materiale istruttorio; il vizio motivazionale è deducibile solo nei limiti dell'omesso esame di un fatto storico decisivo e discusso tra le parti.
  • Per lamentare la violazione della buona fede nella concessione di nuovo credito al debitore principale, il fideiussore deve allegare e provare non solo il peggioramento della situazione patrimoniale del debitore, ma anche la consapevolezza della banca di una situazione di insolvenza irreversibile.

Come è indicizzato

MaterieFideiussioneImpugnazioni
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiBuona fede e correttezzaOnere della prova

Testo integrale

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