Sentenza n. 4245/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 4
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Quarta) n. -OMISSIS-, resa tra le parti, sul ricorso per l’annullamento: per quanto riguarda il ricorso introduttivo: -del provvedimento della Provincia di Vicenza, Area Tecnica Servizio Ambiente, assunto al prot. n. 0025406 del 7 maggio 2019, trasmesso dalla Provincia di Vicenza (con prot. n. 30658 del 4 giugno 2019) all'Ambasciata Italiana di Tokyo e da quest'ultima alla ricorrente per mezzo della nota prot. n. 1085 del 14 giugno 2019, avente ad oggetto “Sito Produttivo della ditta -OMISSIS- s.p.a. in località -OMISSIS- in Comune di -OMISSIS-. Diffida ai sensi dell'art. 245 del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. nei confronti di -OMISSIS- s.p.a. in fallimento, -OMISSIS- s.r.l., -OMISSIS-, -OMISSIS- s.r.l., -OMISSIS-, -OMISSIS-” e del relativo allegato; -della nota della Provincia di Vicenza assunta al prot. n. 7881 del 7.2.2019, di avviso di avvio del procedimento di identificazione del soggetto responsabile della contaminazione; -ove occorrer possa, della relazione del Comando Carabinieri per la Tutela dell'Ambiente – N.O.E. di Treviso del 7 giugno 2017 e della relativa nota di trasmissione assunta al prot. n. 42588 del 13 giugno 2017; -ove occorrer possa, della annotazione di polizia giudiziaria conclusiva del Comando Carabinieri per la Tutela dell'Ambiente – N.O.E. di Treviso del 9 luglio 2018; -delle note della Provincia di Vicenza assunte prot. n. 58833 del 13 agosto 2013, e al prot. n. 28513 del 18 aprile 2017, entrambe menzionate nella diffida provinciale del 7.5.2019, non conosciute dalla ricorrente; -della nota dell’A.R.P.A.V. del 16 agosto 2017 (assunta al protocollo della Provincia di Vicenza n. 57819), non conosciuta dalla ricorrente; -dei pareri dell'Istituto Superiore di Sanità assunti al prot. n. 18668 del 23 giugno 2015 e al prot. n. 3994 del 7 febbraio 2018; -della nota dell’I.S.P.R.A. del 25 gennaio 2019, di trasmissione al Ministero dell'Ambiente del rapporto “CRE-DAN n. 1/2019”, ivi compresi i suoi allegati, non conosciuti dalla ricorrente; -ove occorrer possa, dell'ordinanza della Provincia di Vicenza assunta al prot. n. 44893 del 23 agosto 2019; -ove occorrer possa, della nota del Comune di -OMISSIS- assunta al prot. n. 15653 del 9 ottobre 2019; -ove occorrer possa, del verbale di conferenza dei servizi del 17 ottobre 2019, con il quale è stato fissato il termine per il deposito del progetto definitivo di bonifica del sito della -OMISSIS- s.p.a.; per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati dalla -OMISSIS- il 5.3.2021: -del provvedimento della Provincia di Vicenza, Area Tecnica, dal numero di protocollo e dalla data non conosciuti, trasmesso dalla Provincia di Vicenza all'Ambasciata d'Italia a Tokyo e da quest'ultima alla società ricorrente a mezzo nota assunta al prot. n. 2071 del 9 dicembre 2020, avente ad oggetto: “Sito produttivo della ditta -OMISSIS- s.p.a. in località -OMISSIS-, in Comune di -OMISSIS- (VI). Intimazione a partecipare alle attività di bonifica del sito”; -ove occorrer possa del provvedimento della Provincia di Vicenza assunto al prot. n. 41488 del 5 ottobre 2020 di “Integrazione dei soggetti responsabili”; -della nota della Provincia di Vicenza, Area Tecnica, del 28 gennaio 2021 avente ad oggetto “Riscontro a nota del 32/12/2020 di risposta a provvedimento della Provincia di Vicenza Prot. n. 48236 del 16/11/2020 trasmesso a -OMISSIS- tramite l’Ambasciata d'Italia a Tokio con raccomandata prot. n. 2071 del 9/12/2020 avente ad oggetto “Sito produttivo della Ditta -OMISSIS- spa in località -OMISSIS- in Comune di -OMISSIS- (VI) – Intimazione a partecipare alle attività di bonifica del sito”. per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da -OMISSIS- il 5.11.2021: -della nota del Comune di -OMISSIS- assunta al prot n. 0010977 del 28.06.2021 avente ad oggetto “Procedimento di bonifica/messa in sicurezza dell'area “-OMISSIS- spa” in Loc. -OMISSIS-. Richiesta di aggiornamento sullo stato di avanzamento delle attività e convocazione conferenze dei servizi”; -nonché, ove occorrer possa, del verbale di conferenza dei servizi tenutasi in data 13 luglio 2021 (prot. di arr. n. 0014828 del 03.09.2021); -di ogni altro atto preordinato, conseguente o comunque connesso agli atti e provvedimenti sin qui citati.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Veneto che aveva respinto il ricorso e i motivi aggiunti contro i provvedimenti provinciali di individuazione dei responsabili della contaminazione e di intimazione a partecipare alle attività di bonifica del sito industriale
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni e corresponsabili)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società appellante contestava la propria individuazione quale corresponsabile della contaminazione di un sito produttivo interessato dalla presenza di PFAS, BTF e altri inquinanti. Deduceva, in sintesi, l'assenza di un nesso causale tra la propria condotta e l'inquinamento, la carenza di prova di specifici atti di ingerenza nella gestione della società controllata, l'illegittima traslazione in materia ambientale della nozione sostanzialistica di impresa elaborata nel diritto della concorrenza, la violazione del principio chi inquina paga e la mancata individuazione delle singole quote di responsabilità. Contestava inoltre la possibilità di procedere per fasi nell'individuazione dei responsabili, la mancata contestuale individuazione di tutti gli operatori succedutisi nella gestione del sito, l'utilizzo della relazione del NOE formata nell'ambito di un procedimento penale, l'assenza di limiti normativi per alcune sostanze emergenti all'epoca dei fatti, l'indeterminatezza della diffida, l'imposizione di partecipare alle attività di bonifica e di eleggere domicilio o attivare una PEC in Italia, nonché la regolazione delle spese. Chiedeva anche il rinvio pregiudiziale alla CGUE e, in subordine, la rimessione di questioni di legittimità costituzionale.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto integralmente l'appello e confermato la sentenza del TAR. Ha ritenuto legittima l'applicazione, anche in materia ambientale, della nozione sostanzialistica di impresa: il gruppo societario può costituire un'unica entità economica e la società controllante può essere chiamata a rispondere dell'inquinamento prodotto dalla controllata quando eserciti un'influenza determinante su di essa. Tale influenza è stata ritenuta presunta, nel caso concreto, dal controllo maggioritario e poi totalitario, diretto o indiretto, esercitato sulla società operativa tra il 1996 e il 2009; spettava quindi alla controllante fornire la prova liberatoria dell'autonomia gestionale della controllata, prova non fornita. La responsabilità è stata ricondotta non soltanto all'omessa comunicazione della contaminazione, ma soprattutto alla gestione dello stabilimento e alla mancata adozione di misure pienamente efficaci per impedire la propagazione degli inquinanti. Il nesso causale è stato ritenuto dimostrato secondo il criterio del più probabile che non, sulla base della gestione pluriennale del sito, della corrispondenza tra le sostanze rinvenute e quelle impiegate nell'attività produttiva, della vicinanza dell'impianto alla contaminazione e degli studi sulla propagazione nella falda. La mancanza, all'epoca, di limiti tabellari specifici per PFAS e BTF non escludeva la responsabilità né la necessità di caratterizzazione e bonifica, potendo rilevare anche la pericolosità potenziale di sostanze non tabellate. È stata confermata la responsabilità solidale dei diversi soggetti che abbiano concorso all'unico evento inquinante, poiché l'art. 311, comma 3, d.lgs. 152/2006 riguarda il diverso istituto del risarcimento del danno ambientale e non gli obblighi di bonifica disciplinati dalla parte IV del Codice dell'ambiente. La Provincia poteva individuare i responsabili per fasi e non era tenuta a identificarli contestualmente tutti, anche in ragione dell'urgenza derivante dalla propagazione dell'inquinamento. La relazione del NOE era utilizzabile nell'istruttoria, essendo stata trasmessa alle autorità ambientali e acquisita insieme ad altri elementi dell'ARPAV e alla relazione sui passaggi societari. La diffida non era indeterminata, poiché l'individuazione dei responsabili è distinta dalla successiva definizione tecnica degli interventi di bonifica. Era inoltre legittimo coinvolgere la società nelle attività di bonifica già in corso, in funzione della continuità degli interventi. Le censure procedimentali sono state respinte per l'avvenuta partecipazione della società e per l'assenza di un concreto pregiudizio. Il rinvio pregiudiziale alla CGUE è stato ritenuto non rilevante e la questione di costituzionalità manifestamente infondata, in quanto gli obblighi di ripristino hanno natura riparatoria e non sanzionatoria. La società appellante è stata condannata alle spese del secondo grado in favore delle principali amministrazioni e delle società resistenti, con compensazione nei confronti delle altre parti.
Norme richiamate
art. 239 d.lgs. 152/2006
Richiama il principio chi inquina paga nell'ambito della disciplina delle bonifiche.
art. 240 d.lgs. 152/2006
Rileva per le nozioni e gli interventi in materia di contaminazione e prevenzione.
art. 242 d.lgs. 152/2006
Disciplina gli obblighi del responsabile dell'inquinamento, le indagini, la caratterizzazione e gli interventi di messa in sicurezza e bonifica; tali attività sono ritenute unitariamente necessarie e non frammentabili in base alle singole quote causali.
art. 242, comma 12, d.lgs. 152/2006
Le indagini ed attività istruttorie sono svolte dalla provincia, che si avvale della competenza tecnica dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente e si coordina con le altre amministrazioni.
Consente alla Provincia di utilizzare accertamenti svolti da organi tecnici di altre amministrazioni, incluso il NOE, nell'ambito del dovere di coordinamento istruttorio.
art. 244 d.lgs. 152/2006
Attribuisce alla Provincia il potere-dovere di individuare il responsabile della contaminazione; non impone l'individuazione contestuale di tutti i corresponsabili e consente di procedere per fasi.
art. 245 d.lgs. 152/2006
Rileva per le iniziative di intervento dei soggetti non responsabili e non esclude l'obbligo dell'amministrazione di individuare i responsabili effettivi.
art. 311, comma 3, d.lgs. 152/2006
Nei casi di concorso nello stesso evento di danno, ciascuno risponde nei limiti della propria responsabilità personale.
La disposizione riguarda la responsabilità per danno ambientale disciplinata dalla parte VI del Codice dell'ambiente e non si applica agli obblighi di bonifica della parte IV.
art. 2, comma 6, direttiva 2004/35/CE
La nozione di operatore è collegata all'attività esercitata o controllata e alla titolarità di un potere economico decisivo sul funzionamento tecnico dell'iniziativa.
art. 9 direttiva 2004/35/CE
Lascia impregiudicata qualsiasi disposizione del diritto nazionale riguardante l'imputazione dei costi nel caso di pluralità di autori del danno.
Non impedisce agli Stati membri di disciplinare l'imputazione dei costi in presenza di una pluralità di autori.
art. 16 direttiva 2004/35/CE
La presente direttiva non preclude agli Stati membri di mantenere o adottare disposizioni più severe in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale.
Ammette misure nazionali più rigorose, purché compatibili con il diritto dell'Unione e con il principio di proporzionalità.
art. 1294 c.c.
Esprime la presunzione generale di solidarietà passiva, applicabile agli obblighi di bonifica in assenza di una diversa previsione legislativa.
art. 2055 c.c.
Conferma la responsabilità solidale dei coautori di un illecito quando condotte anche indipendenti concorrano causalmente alla produzione dell'evento.
art. 74 d.lgs. 152/2006
Consente di ravvisare l'inquinamento anche in presenza di una pericolosità solo potenziale e senza il previo superamento di valori limite.
nota 1 alle tabelle dell'allegato 5, titolo V, parte IV, d.lgs. 152/2006
Per le sostanze non tabellate consente, ai fini operativi della caratterizzazione, il confronto con le CSC e CSR della sostanza tossicologicamente più affine.
art. 3 l. 241/1990
Invocato in relazione all'obbligo di motivazione, ritenuto rispettato in ragione dell'istruttoria e degli elementi posti a fondamento dell'individuazione della responsabilità.
art. 8, comma 4, l. 349/1986
Individua il ruolo del Comando dei Carabinieri per la tutela dell'ambiente nella vigilanza, prevenzione e repressione delle violazioni ambientali, consentendo di valorizzarne gli accertamenti.
art. 191, comma 2, TFUE
Il principio chi inquina paga orienta l'azione dell'Unione, ma non può essere invocato direttamente dai privati per disapplicare una disciplina nazionale in assenza di una specifica normativa europea applicabile.
art. 193 TFUE
Consente agli Stati membri di adottare misure di protezione rafforzata in materia ambientale, nel rispetto del diritto dell'Unione e della proporzionalità.
art. 26 c.p.a.
Rileva per la condanna alle spese; la scelta del primo giudice è sindacabile in appello solo in caso di riforma della decisione o di manifesta abnormità.
Massime di principio
- Ai fini dell'imputazione della responsabilità ambientale, un gruppo societario può essere considerato un'unica entità economica quando la società controllante esercita un'influenza determinante sulla società operativa; il controllo totalitario, diretto o indiretto, costituisce una presunzione dell'unità economica e trasferisce sulla controllante l'onere di provare l'autonomia gestionale della controllata.
- La responsabilità della controllante per la contaminazione non richiede necessariamente la prova di specifici atti formali di ingerenza, quando la controllante abbia esercitato il controllo determinante sulla società che gestiva lo stabilimento e l'amministrazione abbia fornito elementi idonei a dimostrare l'unità economica del gruppo.
- Il nesso causale in materia di bonifica può essere accertato secondo il criterio civilistico del più probabile che non, anche mediante presunzioni semplici e indizi plausibili quali la vicinanza dell'impianto, la corrispondenza tra le sostanze rinvenute e quelle impiegate, la gestione pluriennale del sito e la propagazione della contaminazione; il soggetto individuato può superare la presunzione fornendo prova della propria estraneità.
- Quando più condotte abbiano concorso a un unico evento di contaminazione e non sia possibile distinguere gli effetti delle singole condotte, gli obblighi di messa in sicurezza e bonifica gravano solidalmente sui responsabili; l'art. 311, comma 3, d.lgs. 152/2006, relativo al risarcimento del danno ambientale, non deroga a tale regime nella disciplina delle bonifiche.
- La Provincia può individuare i responsabili della contaminazione anche per fasi e non è tenuta a procedere contestualmente nei confronti di tutti i possibili corresponsabili, purché disponga di un quadro istruttorio sufficiente nei confronti dei soggetti individuati; l'urgenza può derivare dal carattere permanente e propagativo dell'inquinamento.
- La mancanza di valori limite specifici per sostanze emergenti o non tabellate non esclude l'esistenza della contaminazione né la responsabilità del gestore, poiché l'inquinamento può sussistere anche in presenza di una pericolosità potenziale e gli interventi di caratterizzazione e prevenzione possono essere disposti prima del superamento di valori soglia.
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