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Sentenza

Sentenza n. 3206/2026 - Milano, Sezione 4

per l’ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza n. 551/2025 del Tribunale di Monza;

Giustizia amministrativa202503894

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IVSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione del pagamento disposto dalla sentenza del Tribunale di Monza n. 551/2025

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (ministero debitore)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha proposto ricorso per l'ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Monza, che aveva riconosciuto il suo diritto alla retribuzione professionale docenti prevista dall'art. 7 del CCNL 15 marzo 2001 e condannato il Ministero al pagamento di euro 1.257,12, oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria. Ha chiesto che il TAR ordinasse al Ministero di dare integrale esecuzione alla condanna pecuniaria. Il Collegio ha rilevato d'ufficio la possibile inammissibilità del ricorso per mancato decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, a causa dell'inidoneità della notificazione del titolo esecutivo. La sentenza era stata notificata all'indirizzo PEC urp@postacert.istruzione.it, risultante dal registro IPA, anziché all'indirizzo PEC del Ministero inserito nel Registro delle PP.AA., uffgabinetto@postacert.istruzione.it. Ulteriori notifiche agli indirizzi dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia e dell'Ufficio Scolastico Provinciale di Monza-Brianza erano inidonee perché tali uffici non erano il soggetto debitore indicato nel titolo. Parimenti inidonea era la notificazione presso l'Avvocatura dello Stato, prevista per finalità processuali e non sostanziali. La ricorrente, pertanto, non aveva validamente notificato il titolo esecutivo alla sede digitale dell'amministrazione debitrice e il termine dilatorio non aveva iniziato a decorrere.

La decisione

Il TAR ha dichiarato inammissibile il ricorso per ottemperanza. Ha ritenuto che l'art. 14, comma 1, d.l. 669/1996 si applichi anche al giudizio di ottemperanza avente a oggetto l'esecuzione di una condanna giudiziale al pagamento di somme di denaro, poiché tale giudizio costituisce uno strumento alternativo all'esecuzione forzata. Prima di proporre l'azione, il creditore deve notificare il titolo esecutivo all'amministrazione debitrice e attendere il termine dilatorio di 120 giorni. In caso di notificazione telematica, l'indirizzo deve essere individuato secondo l'art. 16-ter d.l. 179/2012: il Registro IPA può essere utilizzato soltanto quando l'amministrazione non abbia indicato il proprio domicilio digitale nel Registro delle PP.AA.; se quest'ultimo contiene l'indirizzo dell'amministrazione, la notificazione deve essere effettuata a tale indirizzo. Poiché il Ministero aveva indicato nel Registro delle PP.AA. l'indirizzo uffgabinetto@postacert.istruzione.it, la notifica effettuata all'indirizzo IPA urp@postacert.istruzione.it non era valida. Neppure le notifiche agli uffici scolastici territoriali o all'Avvocatura dello Stato potevano sostituire la notifica alla sede reale del Ministero. Non essendo iniziato il decorso del termine di 120 giorni, l'azione era prematura e inammissibile. Le spese sono state compensate per la difesa di mero stile dell'amministrazione.

Norme richiamate

  • art. 14, comma 1, d.l. 669/1996

    le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici non economici e l'ente Agenzia delle entrate - Riscossione completano le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atto di precetto.

    Il termine dilatorio di 120 giorni si applica anche al ricorso per ottemperanza relativo a una condanna giudiziale al pagamento di somme di denaro; la sua decorrenza presuppone una valida notificazione del titolo esecutivo all'amministrazione debitrice.

  • art. 16-ter, commi 1 e 1-ter, d.l. 179/2012

    fermo restando quanto previsto dal regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, in materia di rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato, in caso di mancata indicazione nell'elenco di cui all'articolo 16, comma 12, la notificazione alle pubbliche amministrazioni degli atti in materia civile, penale, amministrativa, contabile estragiudiziale è validamente effettuata, a tutti gli effetti, al domicilio digitale indicato nell'elenco previsto dall'articolo 6-ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82

    La notificazione degli atti giudiziari alla pubblica amministrazione deve essere effettuata presso il domicilio digitale risultante dal Registro delle PP.AA.; il ricorso al Registro IPA è ammesso soltanto in via residuale, quando l'amministrazione non abbia indicato il proprio indirizzo nel Registro delle PP.AA.

  • art. 3-bis, comma 1-bis, l. 53/1994

    la notificazione alle pubbliche amministrazioni è validamente effettuata presso l'indirizzo individuato ai sensi dell'articolo 16-ter, comma 1-ter, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179

    La disposizione non rende il Registro IPA un pubblico elenco utilizzabile autonomamente in ogni caso, ma rinvia all'indirizzo individuato secondo l'art. 16-ter, comma 1-ter, d.l. 179/2012.

  • art. 7 CCNL 15.3.2001

    La norma contrattuale costituiva il fondamento del diritto alla retribuzione professionale docenti riconosciuto dal giudice ordinario, ma non è stata oggetto di interpretazione autonoma da parte del TAR.

Massime di principio

  • Il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. 669/1996 si applica anche al giudizio di ottemperanza promosso per ottenere l'esecuzione di una sentenza di condanna della pubblica amministrazione al pagamento di somme di denaro.
  • Il ricorso per ottemperanza relativo a un'obbligazione pecuniaria è inammissibile se, prima della sua proposizione, non è decorso il termine di 120 giorni dalla valida notificazione del titolo esecutivo all'amministrazione debitrice.
  • Quando l'amministrazione destinataria abbia indicato il proprio domicilio digitale nel Registro delle PP.AA., la notificazione telematica del titolo esecutivo deve essere effettuata a tale indirizzo; l'indirizzo risultante dal Registro IPA è utilizzabile soltanto in via residuale, se manca l'indicazione nel Registro delle PP.AA.
  • La notificazione del titolo esecutivo a uffici territoriali diversi dall'amministrazione centrale condannata non fa decorrere il termine dilatorio previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. 669/1996.
  • La notificazione del titolo esecutivo presso l'Avvocatura dello Stato, in quanto funzionale alla rappresentanza processuale, non sostituisce la notificazione presso la sede legale o il domicilio digitale dell'amministrazione debitrice richiesta per l'avvio del procedimento di pagamento spontaneo.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaTermini e notificazione del ricorso
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaTermini del procedimentoEfficacia ed esecutorietàDecadenza e tardività

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