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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 10299/2024 del 16/04/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia che aveva parzialmente accolto l'appello proposto dalla Seril s.r.l. in liquidazione contro l'avviso di accertamento IRES relativo al 2006, annullando il recupero a tassazione di €211.329,36 per imposte anticipate. L'Agenzia deduceva, tra l'altro, l'inammissibilità dell'appello perché proposto da un soggetto (Seril) non parte del giudizio di primo grado (il ricorso originario era stato proposto dalla consolidante FBH S.p.A.), oltre a rilievi di vizio motivazionale e di errata interpretazione delle norme di bilancio.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo: ha ritenuto che la Seril s.r.l. in liquidazione non fosse legittimata ad impugnare la sentenza di primo grado (non era parte nel giudizio di primo grado e non destinataria dell'avviso di accertamento), per cui l'appello doveva essere dichiarato inammissibile. La sentenza della CTR è stata cassata e, decidendo nel merito, la Corte ha dichiarato inammissibile l'appello proposto dalla Seril. Gli altri motivi sono stati dichiarati assorbiti. Le spese del giudizio di Cassazione sono state poste a carico dei controricorrenti e liquidate in favore dell'Agenzia delle Entrate (onorari €7.500,00 oltre spese).

Norme richiamate

  • art. 81 cod. proc. civ.

    Citato tra le norme processuali rilevanti in relazione alla legittimazione e alla regolarità dell'impugnazione: la Corte ha richiamato i principi di legittimazione all'appello ancorati alla qualità di parte nel grado precedente.

  • art. 10 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Norma del processo tributario richiamata nel contestare l'ammissibilità dell'appello e le regole processuali che governano la partecipazione delle parti.

  • art. 53 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Richiamata congiuntamente alle norme processuali per valutare le questioni procedurali sollevate dall'Amministrazione finanziaria.

  • art. 360, primo comma, n. 4) cod. proc. civ.

    Fondamento della doglianza in Cassazione relativa alla violazione di norme di diritto processuale (in particolare sull'inammissibilità per difetto di legittimazione).

  • artt. 115, 116 e 132 cod. proc. civ.

    Richiamati dal ricorrente per censurare la motivazione della sentenza di merito; la Corte ha però assorbito tali censure dopo aver accolto il motivo sulla legittimazione.

  • art. 118 disp. att. cod. proc. civ.

    Citato in relazione ai poteri del giudice e alla motivazione delle decisioni di merito; le censure connesse sono state assorbite.

  • art. 36, comma 2, n. 4) e art. 61 d.lgs. n. 546/1992

    Norme del processo tributario cui si è fatto riferimento nelle doglianze sull'istruttoria e sulla motivazione; non decisive dopo la declaratoria di inammissibilità dell'appello.

  • art. 53 Cost.

    Richiamato nel terzo motivo relativo a principi contabili e trasparenza del bilancio; la censura non è stata esaminata nel merito.

  • artt. 2423, 2423-bis, 2424-bis, 2426, 2427 (1, 3-bis) e 2697 cod. civ.

    Norme sul bilancio e sulla prova in materia civile e contabile evocate nella doglianza dell'Ufficio circa la chiarezza e veridicità del bilancio; la Corte non ha proceduto all'esame di merito essendo stato deciso per l'inammissibilità dell'appello.

  • art. 101, comma 1, d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR)

    Richiamato nel contesto della disciplina fiscale delle imposte anticipate; la questione sostanziale non è stata affrontata dopo l'accoglimento del motivo procedurale.

  • Dir. 78/660/CEE art. 42, comma 1 e Dir. 2003/51/CE art. 1, punto 11

    Richiami a principi contabili comunitari evocati nell'argomentazione sulla trasparenza del bilancio; non esaminati nel merito dalla Corte dopo la declaratoria di inammissibilità.

Massime di principio

  • In materia processuale civile e tributaria l'appello può essere proposto solo da chi sia parte nel giudizio di primo grado: un soggetto che non ha assunto la qualità di parte nel primo grado è privo di legittimazione ad appellare e l'appello è inammissibile.
  • La regolarità della veste processuale (qualità di parte nel grado precedente) è requisito formale fondamentale, che prevale sull'esame del merito; una sua violazione conduce normalmente all'annullamento della decisione impugnata senza entrare nel merito delle altre censure.
  • Quando un motivo di ricorso per Cassazione, fondato su una questione di legittimazione o inammissibilità, è accolto, gli altri motivi collegati possono risultare assorbiti e non esaminati.
  • Nel giudizio d'appello e in cassazione è essenziale rispettare il contraddittorio e i principi del doppio grado di giudizio: la composizione delle parti nel primo grado vincola la prosecuzione processuale nei gradi successivi.
  • La condanna alle spese segue la soccombenza: chi propone un atto processuale inammissibile può essere condannato alle spese del grado successivo.

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