Cassazione Civile, Ordinanza n. 32554/2024 del 14/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (avvocato)
La controversia
La controversia nasce dalla domanda proposta da una professionista, ai sensi dell'art. 14 d.lgs. 150/2011, per ottenere dalla propria ex cliente il pagamento dei compensi relativi a prestazioni giudiziali civili. La professionista riferiva di avere ricevuto mandato per un ricorso ex L. 89/2001, di avere ottenuto il decreto di accoglimento della domanda di equo indennizzo per irragionevole durata del processo e di avere poi promosso tre procedure esecutive per ottenere dal Ministero il pagamento di quanto riconosciuto nel decreto. Chiedeva quindi la condanna della cliente al pagamento delle notule prodotte o della somma ritenuta di giustizia. La cliente si costituiva eccependo l'incompetenza territoriale, la prescrizione presuntiva dei compensi, negando di avere conferito mandato per le procedure esecutive e sostenendo di non avere incassato il credito riconosciuto; aggiungeva che il difensore aveva agito come antistatario e che le spese erano state distratte in suo favore. La Corte d'appello respingeva la domanda, accoglieva l'eccezione di prescrizione presuntiva ex art. 2956 n. 2 c.c. e riteneva irrilevante il giuramento decisorio richiesto dalla professionista. In cassazione la ricorrente deduceva tre motivi: 1) violazione degli artt. 2956 e 2946 c.c., sostenendo che l'eccezione di prescrizione presuntiva era inammissibile perché la controparte aveva contestato sia l'esistenza del mandato per la fase esecutiva sia la necessità di pagamento da parte della cliente, assumendo tesi incompatibili con la prescrizione presuntiva; 2) violazione delle norme processuali e sostanziali sulla distrazione delle spese e sul giuramento decisorio, lamentando che il giudice di merito avesse negato il diritto del difensore distrattario di agire verso la cliente e avesse omesso di pronunciarsi sull'istanza di giuramento; 3) violazione degli artt. 112 e 83 c.p.c. e 2697 c.c., censurando l'affermazione secondo cui la cliente non era a conoscenza delle procedure esecutive e ribadendo che esse erano state intraprese in forza del mandato conferito per il giudizio ex L. 89/2001.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, ha accolto il secondo motivo nei limiti in cui censurava la decisione sulla distrazione delle spese, dichiarando assorbita la doglianza relativa al giuramento decisorio, e ha dichiarato inammissibile il terzo motivo. Ha quindi cassato l'ordinanza impugnata con rinvio alla Corte d'appello di Perugia in diversa composizione, affinché si uniformi ai principi affermati e provveda anche sulle spese del giudizio di legittimità. La Corte ha ritenuto erroneo l'accoglimento della prescrizione presuntiva perché le difese della cliente presupponevano che l'obbligazione non si fosse estinta per pagamento, ma addirittura che non fosse sorta; inoltre ha ribadito che, nonostante la distrazione delle spese ex art. 93 c.p.c., permane la facoltà del difensore di chiedere al proprio cliente il pagamento dell'intero compenso o della parte non coperta da quanto liquidato e corrisposto dalla parte soccombente. Il terzo motivo è stato ritenuto privo di valenza decisoria rispetto alla statuizione impugnata.
Norme richiamate
art. 14 d.lgs. 150/2011
individua il rito applicabile al procedimento per la liquidazione/condanna dei compensi professionali dell'avvocato
L. 89/2001
richiamata quale base del precedente giudizio di equo indennizzo nell'ambito del quale era stato conferito il mandato professionale
art. 2956 n. 2 c.c.
disciplina la prescrizione presuntiva dei compensi spettanti ad avvocati e professionisti
art. 2959 c.c.
l'eccezione di prescrizione presuntiva va rigettata se chi la oppone ammette, anche implicitamente, che l'obbligazione non è stata estinta
art. 2946 c.c.
richiamato in relazione alla dedotta violazione delle norme sulla prescrizione estintiva ordinaria
art. 93 c.p.c.
il provvedimento di distrazione delle spese instaura un rapporto autonomo tra difensore e parte soccombente, senza eliminare il rapporto professionale con il cliente
art. 380bis.1 c.p.c.
ha regolato la trattazione camerale del ricorso in cassazione
art. 360 n. 3 c.p.c.
usato per denunciare violazione o falsa applicazione di norme di diritto
art. 360 n. 5 c.p.c.
invocato per omessa valutazione di circostanza determinante/motivazione apparente
art. 112 c.p.c.
richiamato in relazione al vizio di omessa pronuncia o extrapetizione
art. 115 c.p.c.
richiamato dalla ricorrente in tema di valutazione delle prove
art. 116 c.p.c.
richiamato dalla ricorrente in tema di valutazione delle prove
art. 233 c.p.c. e ss.
richiamati con riferimento al giuramento decisorio
art. 2697 c.c.
richiamato con riferimento alla distribuzione dell'onere probatorio
art. 83 c.p.c.
richiamato in relazione al mandato/procura alle liti e al contenuto dell'incarico professionale
Massime di principio
- L'eccezione di prescrizione presuntiva è incompatibile con difese che presuppongono il mancato pagamento del credito o la sua stessa inesistenza, poiché tali difese implicano comunque che l'obbligazione non si è estinta; in tal caso l'eccezione deve essere respinta.
- In materia di compensi professionali dell'avvocato, il provvedimento di distrazione delle spese ex art. 93 c.p.c. non esclude il diritto del difensore di agire nei confronti del proprio cliente per l'intero compenso o per la parte non soddisfatta dalla parte soccombente.
- Quando la decisione di merito si fonda sull'accoglimento della prescrizione presuntiva, il rigetto di ulteriori istanze istruttorie dirette a vincere tale eccezione può risultare assorbito.
- Le censure rivolte a passaggi motivazionali che non sorreggono una statuizione decisoria sono inammissibili in cassazione per difetto di decisività.
- Nel giudizio di rinvio, il giudice deve accertare il contenuto dell'incarico professionale e la spettanza dei compensi sulla base delle risultanze istruttorie rilevanti, applicando i principi di diritto enunciati dalla Cassazione.
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