Sentenza n. 2566/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 5
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima) n. 11110/2025, resa tra le parti;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del TAR Lazio che aveva respinto il ricorso contro la delibera ANAC n. 599 del 30 dicembre 2024 e gli atti collegati, recanti la modifica transitoria del regime di quiescenza e previdenza del personale
Esito
Favorevole al resistente (autorità indipendente)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Gli appellanti hanno contestato la sentenza di primo grado deducendo: violazione e falsa applicazione dell’art. 57 del Regolamento ANAC sul personale; eccesso di potere per insufficiente istruttoria e motivazione; violazione dei principi di trasparenza, buona fede e leale collaborazione; illegittima reformatio in peius rispetto al regime previdenziale dell’AGCM e alla precedente disciplina transitoria ANAC; violazione degli artt. 36 e 38 Cost.; violazione della l. n. 335/1995, dell’art. 59, comma 56, l. n. 449/1997, degli accordi quadro ARAN del 29 luglio 1999 e del 3 agosto 2001 e del DPCM 20 dicembre 1999. In particolare, è stata censurata la delibera n. 599/2024 nella parte in cui, in assenza dell’accordo sindacale previsto dall’art. 57 del Regolamento, ha introdotto unilateralmente una disciplina provvisoria che consentiva al personale in servizio al 7 aprile 2020 di optare tra IFR e TFR con previdenza complementare, riduceva del 30% il calcolo dell’IFR, stabiliva termini per l’opzione e prevedeva l’applicazione automatica del TFR senza contribuzione datoriale in caso di mancata opzione.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello principale e confermato la sentenza del TAR. Ha ritenuto legittima l’adozione unilaterale e provvisoria della disciplina previdenziale nelle more dell’accordo sindacale, ricavando dall’art. 97 Cost. e dalla ratio dell’art. 40, comma 3-ter, d.lgs. n. 165/2001 il principio secondo cui, quando il mancato accordo rischia di determinare un vuoto regolamentare o un pregiudizio alla funzionalità amministrativa, l’amministrazione può intervenire provvisoriamente, purché prosegua le trattative e agisca secondo correttezza e buona fede. Nel caso concreto, l’ANAC aveva promosso numerosi tavoli sindacali nell’arco di circa quattro anni, senza raggiungere un’intesa; sussisteva quindi il presupposto per la disciplina provvisoria. La delibera ANAC n. 87/2020 è stata ritenuta limitata alla determinazione provvisoria dei criteri per gli accantonamenti e non idonea a costituire una disciplina generale del trattamento di quiescenza. È stata esclusa la reformatio in peius, poiché il rinvio alla disciplina AGCM imponeva all’ANAC di mutuare i criteri, non di realizzare una piena equiparazione, restando salva l’autonomia organizzativa e la considerazione delle specifiche esigenze funzionali. È stata inoltre valorizzata la compensazione prevista per il periodo 2020-2024, volta a neutralizzare la riduzione dell’IFR rispetto alle somme calcolate secondo la precedente nota del 14 febbraio 2020. Le censure di difetto di istruttoria e violazione della buona fede sono state respinte, anche perché l’ANAC aveva fornito ai dipendenti i prospetti individuali necessari per una scelta consapevole, in esecuzione delle ordinanze cautelari del TAR. Di conseguenza, anche la censura relativa al termine del 30 giugno 2025 per l’esercizio dell’opzione è stata respinta. L’appello incidentale dell’ANAC è stato dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. Le spese sono state compensate.
Norme richiamate
art. 2, comma 28, l. n. 481/1995
in base ai criteri fissati dal contratto collettivo di lavoro in vigore per l’Autorità garante della concorrenza e del mercato e tenuto conto delle specifiche esigenze funzionali e organizzative, il trattamento giuridico ed economico del personale
Attribuisce alle autorità amministrative indipendenti un potere regolatorio autonomo anche in materia di trattamento giuridico ed economico del personale, secondo i criteri AGCM e tenendo conto delle proprie esigenze funzionali e organizzative.
art. 57 del Regolamento ANAC sull’ordinamento giuridico ed economico del personale
Il trattamento di quiescenza e previdenza è definito dal Regolamento in materia, approvato dall’Autorità, in base ai criteri fissati dalla disciplina in vigore per l’AGCM previo accordo con le OO.SS.
Prevede il previo accordo sindacale per la disciplina del trattamento di quiescenza e previdenza, ma non impedisce l’adozione di una regolamentazione provvisoria quando l’accordo non sia raggiunto e sussista l’esigenza di evitare un vuoto regolamentare.
art. 40, comma 3-ter, d.lgs. n. 165/2001
nel caso in cui non si raggiunga l'accordo per la stipulazione di un contratto collettivo integrativo, qualora il protrarsi delle trattative determini un pregiudizio alla funzionalità dell'azione amministrativa, nel rispetto dei principi di correttezza e buona fede fra le parti, l'amministrazione interessata può provvedere, in via provvisoria, sulle materie oggetto del mancato accordo fino alla successiva sottoscrizione e prosegue le trattative al fine di pervenire in tempi celeri alla conclusione dell'accordo
Pur non applicandosi direttamente all’ANAC, esprime un principio generale utilizzabile come criterio interpretativo: l’amministrazione può adottare misure provvisorie e unilaterali dopo il fallimento delle trattative, per evitare pregiudizi alla funzionalità amministrativa, continuando a perseguire l’accordo.
art. 52-quater d.l. n. 50/2017, convertito dalla l. n. 96/2017
L'Autorità nazionale anticorruzione definisce, con propri regolamenti, la propria organizzazione, il proprio funzionamento e l'ordinamento giuridico ed economico del proprio personale secondo i principi contenuti nella legge 14 novembre 1995, n. 481
Consolida l’autonomia regolamentare dell’ANAC in materia di organizzazione e ordinamento giuridico ed economico del personale.
art. 97 Cost.
Costituisce il fondamento costituzionale dei canoni di ragionevolezza e funzionalità dell’azione amministrativa che consentono, in presenza di trattative sindacali fallite, l’adozione di una disciplina provvisoria per evitare vuoti regolamentari.
artt. 81 e 97 Cost.
Sono richiamati come espressione dei principi di sostenibilità finanziaria e di bilancio, ritenuti coerenti con il progressivo passaggio dal modello retributivo a quello contributivo.
Massime di principio
- Quando una disciplina regolamentare di un’autorità amministrativa indipendente richiede il previo accordo sindacale, il mancato raggiungimento dell’accordo non impedisce in assoluto l’adozione di una regolamentazione provvisoria e unilaterale, se essa è necessaria per evitare un vuoto regolamentare o un pregiudizio alla funzionalità amministrativa, l’amministrazione ha effettivamente perseguito l’intesa e le trattative proseguono.
- Il principio espresso dall’art. 40, comma 3-ter, d.lgs. n. 165/2001, pur non direttamente applicabile a un’autorità sottratta al relativo regime, può essere utilizzato quale ricognizione di un principio generale desumibile dall’art. 97 Cost., fondato su ragionevolezza, continuità e funzionalità dell’azione amministrativa.
- Il previo accordo sindacale previsto da una disposizione regolamentare per la disciplina del trattamento previdenziale non preclude l’intervento provvisorio dell’amministrazione quando, dopo interlocuzioni effettive e protratte nel tempo, l’accordo non sia stato raggiunto; tale intervento deve essere limitato al periodo necessario alla definizione della disciplina concordata.
- Il rinvio ai criteri della disciplina vigente presso un’altra autorità indipendente non comporta automaticamente l’obbligo di integrale parificazione dei trattamenti economici o previdenziali, quando la norma salvaguardi l’autonomia organizzativa dell’autorità destinataria e imponga di considerare le sue specifiche esigenze funzionali e organizzative.
- Una precedente delibera provvisoria che disciplina soltanto i criteri di accantonamento delle somme previdenziali non costituisce necessariamente una fonte regolamentare generale del trattamento di quiescenza e può essere sostituita da una successiva disciplina provvisoria più ampia.
- La fissazione di un termine per l’esercizio dell’opzione tra diversi regimi previdenziali non è illegittima quando l’amministrazione abbia messo i dipendenti in condizione di compiere una scelta consapevole, fornendo loro informazioni individualizzate sulla posizione retributiva e previdenziale.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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