Cassazione Civile, Ordinanza n. 12580/2025 del 12/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce dal silenzio-rifiuto formatosi sull’istanza di rimborso parziale di tributi versati negli anni 1990, 1991 e 1992, avanzata da un contribuente che invocava il beneficio fiscale previsto per i soggetti colpiti dagli eventi sismici del 13 e 16 dicembre 1990 nelle province di Catania, Ragusa e Siracusa. In primo grado la domanda era stata accolta solo in parte: il giudice tributario aveva riconosciuto il rimborso del 90% dell’IRPEF limitatamente al periodo in cui il contribuente era residente in uno dei comuni compresi nel cratere sismico, negandolo per il periodo successivo al trasferimento in un comune non incluso nell’elenco. In appello, sia l’Agenzia sia il contribuente avevano impugnato la decisione, la prima per ottenere il diniego integrale del rimborso per mancanza di residenza continuativa nel territorio agevolato, il secondo per l’integrale accoglimento della richiesta. L’Agenzia, in cassazione, ha denunciato la violazione dell’art. 9, comma 17, l. n. 289/2002, dell’art. 1, comma 665, l. n. 190/2014, dell’art. 3 dell’ordinanza del 21 dicembre 1990 e del D.P.C.M. 15 gennaio 1991, sostenendo che il rimborso non spettasse nemmeno per il periodo in cui il contribuente era residente nel comune originario incluso nell’elenco, poiché non vi sarebbe stato il requisito della residenza continuativa per l’intero triennio 1990-1992.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso dell’Agenzia delle Entrate, confermando la decisione di merito che aveva riconosciuto il diritto al rimborso solo in relazione al periodo anteriore al trasferimento di residenza in un comune non compreso nell’elenco dei comuni colpiti dal sisma. La Corte ha ritenuto infondato l’unico motivo di ricorso e ha dato continuità a un orientamento già formatosi in casi analoghi, secondo cui il beneficio fiscale non può essere riconosciuto per le imposte pagate dopo il trasferimento in un comune estraneo al cratere sismico. Ha inoltre condannato la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore del controricorrente, escludendo l’applicazione del contributo unificato aggiuntivo per l’amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito.
Norme richiamate
art. 9, comma 17, l. 27 dicembre 2002, n. 289
Richiamato come base normativa del diritto al rimborso per i soggetti colpiti dal sisma del 1990.
art. 1, comma 665, l. 23 dicembre 2014, n. 190
Norma di rinvio che individua i soggetti beneficiari del regime agevolato collegandosi alla disciplina dell’ordinanza del 21 dicembre 1990.
art. 3, ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile 21 dicembre 1990
"Possono beneficiare delle sospensioni e delle agevolazioni di cui ai precedenti articoli i soggetti residenti, da data anteriore al 13 dicembre 1990, nei comuni che saranno individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri"
La Corte lo legge nel senso che il beneficio spetta ai residenti, da data anteriore al sisma, nei comuni individuati dal D.P.C.M. attuativo.
art. 5, ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile 21 dicembre 1990
"devono produrre ... certificato di residenza ... dalla quale risulti che l'interessato conserva la residenza nell'area di cui al medesimo primo comma da data anteriore al 13 dicembre 1990"
Il tenore letterale impone la permanenza della residenza nell’area agevolata per fruire dei benefici per il periodo interessato dall’agevolazione.
art. 1, D.P.C.M. 15 gennaio 1991
Individua l’elenco dei comuni delle province di Siracusa, Catania e Ragusa colpiti dagli eventi sismici del 13 e 16 dicembre 1990.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Usato come parametro del motivo di ricorso per dedotta violazione di legge.
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater
La Corte esclude la sua applicazione in ragione della qualità di amministrazione pubblica dell’Agenzia ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato.
Massime di principio
- Nei benefici fiscali collegati a eventi sismici, la residenza nel comune incluso nel cratere va verificata con riferimento al periodo di godimento dell’agevolazione: il trasferimento in un comune non compreso nell’elenco comporta la perdita del beneficio per le imposte pagate dopo tale trasferimento.
- La disciplina agevolativa deve essere interpretata secondo il tenore letterale delle norme attuative, che richiedono la conservazione della residenza nell’area colpita sin da data anteriore all’evento sismico.
- Quando il fondamento del rimborso è la specifica incidenza dell’evento calamitoso su una determinata area, il beneficio non può estendersi a periodi in cui il contribuente non risulti più residente in tale area.
- In sede di legittimità, la censura per violazione di legge è infondata se pretende un’interpretazione della disciplina agevolativa incompatibile con il testo normativo e con l’orientamento già consolidato della Corte.
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