Cassazione Penale, Ordinanza n. 27864/2025 del 29/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha qualificato il ricorso come reclamo, applicando il principio di conservazione degli atti e il favor impugnationis, e ha disposto la trasmissione degli atti al Tribunale di Palermo per l'ulteriore corso del procedimento. Ha quindi escluso l'ammissibilità del ricorso per cassazione come mezzo di impugnazione diretto contro il provvedimento in questione.
Esito
Favorevole al resistente (indagati)
La controversia
La parte offesa ha impugnato il decreto del GIP che aveva dichiarato inammissibile, con procedura de plano ex art. 410, comma 2, c.p.p., l'opposizione alla richiesta di archiviazione presentata nel procedimento a carico di più soggetti, ritenendo che il ricorrente non fosse persona offesa dai reati indicati e, inoltre, che il fatto fosse insussistente o comunque privo del necessario elemento soggettivo. La Corte rileva però che il provvedimento impugnato attiene a un'ipotesi di nullità del decreto di archiviazione prevista dall'art. 410-bis c.p.p. e che, in tali casi, l'ordinamento prevede il reclamo al tribunale in composizione monocratica, non il ricorso per cassazione.
Norme richiamate
art. 410, comma 1, c.p.p.
prevede che l'opposizione all'archiviazione debba indicare l'oggetto dell'investigazione suppletiva richiesta e i relativi elementi di prova; la sua inosservanza determina l'inammissibilità dell'opposizione.
art. 410, comma 2, c.p.p.
consente al giudice di dichiarare inammissibile de plano l'opposizione all'archiviazione nei casi previsti dalla norma.
art. 410-bis, comma 1, c.p.p.
stabilisce che il decreto di archiviazione è nullo se l'opposizione è dichiarata inammissibile fuori dai casi consentiti dall'art. 410, comma 1, c.p.p.
art. 410-bis, comma 3, c.p.p.
prevede, per i casi di nullità, il reclamo al tribunale in composizione monocratica entro quindici giorni dalla conoscenza del provvedimento, con decisione con ordinanza non impugnabile.
art. 610, comma 5-bis, c.p.p.
consente la trattazione del ricorso proposto contro un provvedimento non impugnabile per cassazione secondo la forma prevista dalla norma.
Massime di principio
- Quando un provvedimento è formalmente impugnato con ricorso per cassazione ma l'ordinamento prevede un diverso mezzo di impugnazione, l'atto va qualificato secondo il suo contenuto sostanziale, in applicazione del principio di conservazione degli atti e del favor impugnationis.
- Nel sistema dell'opposizione alla richiesta di archiviazione, la declaratoria di inammissibilità de plano è legittima solo nei casi espressamente previsti dall'art. 410, comma 1, c.p.p.; al di fuori di tali casi si determina una nullità deducibile con reclamo ex art. 410-bis c.p.p.
- Il reclamo avverso i provvedimenti di cui all'art. 410-bis c.p.p. deve essere proposto al tribunale in composizione monocratica, che decide con ordinanza non impugnabile, sicché il ricorso per cassazione è inammissibile quando diretto contro un provvedimento per il quale la legge appronta un rimedio diverso.
- La Corte, quando l'impugnazione è proposta davanti a un giudice incompetente o con forma non corretta, deve privilegiare la conservazione dell'atto e trasmetterlo al giudice funzionalmente competente, se l'atto è riconoscibile come rimedio astrattamente ammissibile.
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