Cassazione Civile, Ordinanza n. 35631/2021 del 19/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (INPS)
La controversia
La controversia riguarda l'assoggettamento a contribuzione nella Gestione separata INPS di un libero professionista iscritto ad albo. I giudici di merito avevano escluso l'obbligo contributivo sul solo rilievo che, nell'anno considerato, il reddito professionale era inferiore a 5.000 euro. L'INPS ha proposto ricorso per cassazione denunciando, in sintesi, che tale criterio è errato: per i professionisti iscritti ad albo l'obbligo di iscrizione e contribuzione alla Gestione separata dipende dall'esercizio abituale, ancorché non esclusivo, dell'attività professionale non coperta da contribuzione presso la cassa di categoria; la soglia di 5.000 euro rileva invece solo per le attività di lavoro autonomo occasionale. Il ricorso contesta quindi che il mero dato reddituale basso possa, da solo, escludere l'obbligo di iscrizione senza un accertamento in fatto sulla abitualità o occasionalità dell'attività svolta.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso dell'INPS, cassando la sentenza impugnata e rinviando la causa alla Corte d'appello di Salerno in diversa composizione anche per le spese del giudizio di legittimità. La Corte ha ritenuto manifestamente fondato il motivo perché i giudici di merito avevano escluso l'obbligo contributivo solo in base al reddito inferiore a 5.000 euro, senza accertare preliminarmente se l'attività professionale fosse stata svolta con carattere di abitualità o di occasionalità. La decisione impugnata è quindi stata annullata per nuovo esame della fattispecie alla luce del corretto criterio interpretativo.
Norme richiamate
art. 2, comma 26, L. n. 335/1995
Prevede l'obbligo di iscrizione alla Gestione separata per i soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo; per i professionisti iscritti ad albo l'obbligo opera se il reddito non è già integralmente assoggettato a contribuzione presso la cassa di riferimento.
art. 44, comma 2, D.L. n. 269/2003
La soglia di euro 5.000 rileva come presupposto per l'assoggettamento alla Gestione separata delle attività di lavoro autonomo occasionale, non per quelle svolte abitualmente.
art. 18, comma 12, D.L. n. 98/2011
È richiamato come interpretazione autentica della disciplina della Gestione separata, nel senso sopra indicato.
art. 61, comma 3, D.Lgs. n. 276/2003
La disciplina esclude le professioni intellettuali dall'ambito di applicazione del contratto a progetto, ma la Corte afferma che ciò non introduce una presunzione legale di abitualità ai fini previdenziali.
art. 69-bis, comma 3, D.Lgs. n. 276/2003
Esclude la presunzione di continuatività per prestazioni svolte nell'esercizio di attività professionali soggette a iscrizione ad ordine; la Corte chiarisce che tale previsione non equivale a una presunzione iuris et de iure di abitualità ai fini dell'iscrizione alla Gestione separata.
art. 49, comma 1, DPR n. 917/1986
È richiamato nel rinvio contenuto nell'art. 2, comma 26, L. n. 335/1995, quale nozione di attività di lavoro autonomo rilevante ai fini dell'obbligo contributivo.
Massime di principio
- Per i professionisti iscritti ad albo, l'obbligo di iscrizione alla Gestione separata INPS non dipende automaticamente dall'ammontare del reddito annuo, ma dall'effettivo svolgimento abituale dell'attività professionale non coperta da contribuzione presso la cassa di categoria.
- La soglia di euro 5.000 prevista per il lavoro autonomo occasionale non si applica come criterio sostitutivo dell'abitualità nelle attività professionali esercitate abitualmente; essa rileva solo per qualificare l'eventuale occasionalità.
- L'abitualità va accertata in fatto, con valutazione complessiva di indici presuntivi come iscrizione all'albo, partita IVA e organizzazione materiale dell'attività; il basso reddito può costituire solo un indizio, non un criterio decisivo ed esclusivo.
- Non è consentito desumere da norme pensate per altri ambiti (rapporti contrattuali o fiscali) una presunzione legale assoluta di abitualità ai fini previdenziali, quando la disciplina previdenziale richiede invece una verifica concreta della natura dell'attività.
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