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Cassazione Penale, Ordinanza n. 01315/2026 del 13/01/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il detenuto ha impugnato l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di L'Aquila che aveva rigettato la sua richiesta di differimento facoltativo dell'esecuzione della pena, anche nelle forme della detenzione domiciliare, ai sensi degli artt. 147, comma 1, n. 2, c.p. e 47-ter ord. pen. L'istanza era fondata su dedotte gravi condizioni di salute. Nel ricorso per cassazione sono stati prospettati violazione di legge e vizio di motivazione, sostenendo che il Tribunale avesse recepito la relazione sanitaria penitenziaria senza disporre una consulenza/perizia e che non fosse adeguatamente garantito, in ambito intramurario, un percorso di controlli regolari, con conseguente rischio di eventi infausti. Il ricorrente richiamava anche consulenze di parte già esaminate dal giudice di merito.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto congrua e coerente la motivazione del Tribunale di sorveglianza, che sulla base della relazione sanitaria acquisita aveva escluso la sussistenza di una grave infermità incompatibile con la detenzione: il condannato soffriva di patologie croniche adeguatamente curate e monitorate in ambiente intramurario, senza prognosi infausta a breve-medio termine, né condizioni non trattabili in carcere o tramite i presidi sanitari territoriali ex art. 11 ord. pen. La Corte ha inoltre osservato che la nomina del perito è necessaria solo in assenza dei necessari accertamenti medici; nel caso concreto il quadro sanitario era ritenuto completo, sicché non vi era obbligo di disporre ulteriori approfondimenti. L'inammissibilità ha comportato la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 147, comma 1, n. 2, c.p.

    Disciplina il differimento facoltativo dell'esecuzione della pena per grave infermità fisica; richiede una condizione patologica incompatibile con la detenzione secondo i criteri richiamati dalla giurisprudenza.

  • art. 47-ter ord. pen.

    Regola la detenzione domiciliare anche quale alternativa in presenza di gravi condizioni di salute, quando la permanenza in carcere non sia compatibile con le condizioni del detenuto.

  • art. 11 ord. pen.

    Richiamato per affermare che la compatibilità con la detenzione va valutata anche rispetto alla possibilità di cure presso presidi sanitari territoriali.

  • art. 52 d.lgs. 196/03

    Richiamato solo per l'oscuramento dei dati identificativi in caso di diffusione del provvedimento.

Massime di principio

  • Il differimento facoltativo della pena o la detenzione domiciliare per ragioni di salute presuppongono una grave infermità concretamente incompatibile con il regime carcerario, valutata in relazione alle cure effettivamente praticabili in istituto o presso strutture sanitarie esterne.
  • La compatibilità tra detenzione e condizioni di salute deve essere accertata in concreto, con riferimento al quadro clinico specifico, alla prognosi e alla possibilità di gestione terapeutica intramuraria o territoriale.
  • Il giudice di sorveglianza può fondare la decisione sulla relazione sanitaria acquisita se essa offre un quadro completo e attendibile; la perizia non è necessaria quando gli accertamenti medici disponibili siano già sufficienti a decidere.
  • In sede di legittimità non è consentito ottenere una nuova valutazione del merito sui presupposti sanitari del beneficio, se la motivazione del giudice di merito è congrua e coerente.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali e, in mancanza di elementi escludenti la colpa, al versamento di una somma alla cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieMisure alternativeImpugnazioni
RamiEsecuzione penaleProcesso penale
IstitutiPrescrizione del reato

Testo integrale

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