Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 23208/2022 del 14/06/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Brogna deduceva che nel giudizio di cognizione era stato assistito dal difensore d'ufficio e non dal difensore di fiducia da lui designato, il quale non era a conoscenza del processo. Per questo contestava la validità della sentenza per nullità assoluta e insanabile della formazione del titolo esecutivo, invocando gli artt. 670 e 629 bis cod. proc. pen. e altresì gli artt. 123 e 179 cod. proc. pen.; sosteneva inoltre che il Tribunale dell'esecuzione aveva omesso di pronunciare sull'istanza di restituzione nel termine per proporre impugnazione (art.175 cod. proc. pen.), richiesta che avrebbe dovuto essere valutata anche a titolo subordinato nell'incidente di esecuzione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso parzialmente fondato. Ha richiamato l'orientamento delle Sezioni Unite (cfr. Lovric) secondo cui le nullità assolute e insanabili derivanti dall'omessa citazione dell'imputato o del suo difensore non sono deducibili mediante incidente di esecuzione ex art. 670 cod. proc. pen. a causa del perfezionamento del giudicato, riservando invece la possibilità di far valere la mancata conoscenza del processo mediante la rescissione del giudicato ex art. 629 bis. Pertanto la maggior parte delle censure è stata respinta. Tuttavia la Corte ha ritenuto fondato il terzo motivo: il Tribunale dell'esecuzione ha omesso di pronunciare sull'istanza di restituzione nel termine per proporre impugnazione (art.175, comma 2), istanza che avrebbe dovuto essere esaminata, anche in via subordinata, per verificare l'eventuale decadenza per caso fortuito o forza maggiore. L'ordinanza impugnata è stata annullata limitatamente a questa omissione e la causa è rinviata al Tribunale di Cremona per nuovo giudizio su quel punto; per il resto il ricorso è stato rigettato.

Norme richiamate

  • art. 670 cod. proc. pen.

    L'incidente di esecuzione ex art. 670 non può essere utilizzato per far valere nullità assolute e insanabili della formazione del titolo una volta perfezionato il giudicato; tali vizi devono essere coltivati con gli appositi rimedi (es. rescissione)

  • art. 629-bis cod. proc. pen.

    La rescissione del giudicato prevista dall'art. 629-bis può essere invocata per far valere l'incolpevole mancata conoscenza della celebrazione del processo riconducibile a nullità che abbiano impedito la conoscenza stessa

  • art. 175 cod. proc. pen.

    L'istanza di restituzione nel termine per proporre impugnazione rientra tra gli strumenti di tutela e, se proposta in sede di incidente di esecuzione, il giudice dell'esecuzione è tenuto a pronunciarsi su di essa per verificare l'eventuale ricorrenza di cause di impossibilità della proposizione dell'impugnazione nei termini (es. caso fortuito, forza maggiore)

  • art. 179 cod. proc. pen.

    Ricorre nel dibattito in tema di nullità assolute quando la presenza del difensore è obbligatoria; la Corte ha però ritenuto che tali declaratorie di nullità non sottraggano il titolo all'effetto del giudicato secondo l'orientamento delle Sezioni Unite richiamato

  • art. 178 cod. proc. pen.

    art. 178, comma 1, lett. c)

    Individua ipotesi di nullità assoluta; richiamata nella giurisprudenza (Maritan) ma subordinata all'effetto preclusivo del giudicato secondo successivo orientamento delle Sezioni Unite

  • art. 97, comma 4 cod. proc. pen.

    Consente al giudice di nominare un difensore d'ufficio; la notifica al difensore d'ufficio non necessariamente elimina la questione della mancata conoscenza del difensore di fiducia, ma non impedisce il passaggio in giudicato secondo le Sezioni Unite Lovric

  • Sez. U. n. 15498 del 26/11/2020 (Lovric)

    Sez. U., n. 15498/2020, dep. 2021

    Principale pronuncia richiamata: anche le nullità assolute e insanabili derivanti dall'omessa citazione dell'imputato o del suo difensore non possono essere efficacemente dedotte mediante incidente di esecuzione a causa del perfezionamento del giudicato; la via adeguata è la rescissione del giudicato

  • Sez. U. n. 24630 del 26/03/2015 (Maritan)

    Affermava che l'omesso avviso dell'udienza al difensore di fiducia integra nullità assoluta quando la presenza è obbligatoria; la sentenza è richiamata ma la sua efficacia è stata delimitata dall'orientamento successivo (Lovric) in punto di rimedi utilizzabili dopo il giudicato

  • Art. 6 CEDU (diritto a un difensore)

    art. 6, par. 3, lett. c) CEDU

    Riconosce il diritto dell'imputato ad avere un difensore di sua scelta; principio richiamato dalla giurisprudenza ma l'effetto pratico sulle impugnazioni esecutive è segnato dalla preclusione del giudicato

Massime di principio

  • Le nullità assolute e insanabili della formazione del titolo derivanti dalla mancata citazione dell'imputato o del suo difensore non possono, di norma, essere fatte valere mediante incidente di esecuzione ex art. 670 cod. proc. pen. una volta intervenuto il giudicato; il rimedio idoneo è la rescissione del giudicato ex art. 629-bis.
  • Se in sede esecutiva viene proposta anche un'istanza di restituzione nel termine per proporre impugnazione (art.175), il giudice dell'esecuzione è obbligato a decidere su tale istanza: l'omessa pronuncia è vizio correggibile e può portare all'annullamento dell'ordinanza limitatamente a quel profilo.
  • Occorre distinguere tra il riconoscimento di una nullità formale/assoluta (che può incidere sul diritto di avere un difensore scelto) e i rimedi procedurali effettivamente utilizzabili dopo il passaggio in giudicato; la scelta strategica del ricorso deve tener conto di questa differenza (rescissione vs incidente di esecuzione).
  • In casi analoghi è consigliabile proporre tempestivamente sia l'azione di rescissione del giudicato (se sussistono i presupposti) sia, quando possibile, l'istanza di restituzione nel termine per proporre impugnazione, documentando la mancata conoscenza del processo da parte del difensore di fiducia.
  • La giurisprudenza di legittimità richiede attenzione ai termini e alla forma di deduzione dei vizi: l'uso improprio dell'incidente di esecuzione per far valere nullità insanabili comporta il rigetto delle doglianze, salvo che non si ottenga il riesame del giudice dell'esecuzione sulla restituzione nel termine.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.