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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21751/2021 del 29/07/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (parte privata)

La controversia

La parte privata aveva proposto domanda di equa riparazione ai sensi della L. n. 89/2001 per l'irragionevole durata di un giudizio amministrativo pendente innanzi al TAR Lazio dal 2004. La Corte d'appello aveva dichiarato improponibile la domanda sul presupposto che, per i giudizi amministrativi rientranti nel regime dell'art. 54 d.l. n. 112/2008, come novellato, fosse necessaria la previa presentazione dell'istanza di prelievo nel giudizio presupposto. Nel ricorso per cassazione sono stati dedotti: 1) violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e dell'art. 54 d.l. n. 112/2008, assumendo che agli atti risultasse comunque depositata l'istanza di prelievo; 2) omesso esame di un fatto storico decisivo, cioè l'effettiva presentazione dell'istanza di prelievo ai sensi dell'art. 51 R.D. n. 642/1907; 3) violazione dell'art. 3, comma 5, L. n. 89/2001 e dell'art. 738 c.p.c., sostenendo che l'onere del ricorrente fosse limitato all'allegazione dei dati essenziali del giudizio presupposto, spettando poi al giudice acquisire gli atti necessari; 4) questione di legittimità costituzionale dell'art. 54, comma 2, d.l. n. 112/2008, per contrasto con l'art. 117 Cost. e con gli artt. 6, par. 1, 13 e 46 CEDU, nella parte in cui subordinava la proponibilità della domanda alla previa istanza di prelievo.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso. Ha ritenuto decisiva la sopravvenuta dichiarazione di incostituzionalità dell'art. 54, comma 2, d.l. n. 112/2008, come modificato, pronunciata dalla Corte costituzionale con sentenza n. 34/2019, con la conseguenza che la presentazione dell'istanza di prelievo non è più condizione di proponibilità della domanda di equa riparazione per i giudizi amministrativi pendenti alla data del 16 settembre 2010. I primi tre motivi sono stati così assorbiti dalla questione dirimente. Il decreto della Corte d'appello di Perugia è stato cassato con rinvio alla medesima Corte, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di cassazione.

Norme richiamate

  • art. 2 L. n. 89/2001

    norma base sulla domanda di equa riparazione per irragionevole durata del processo.

  • art. 54 d.l. n. 112/2008

    nella disciplina applicabile ai giudizi amministrativi, era stato ritenuto dalla Corte territoriale ostativo alla proponibilità della domanda in mancanza di istanza di prelievo; tale lettura è stata superata dalla declaratoria di illegittimità costituzionale.

  • d.lgs. n. 104/2010

    ha novellato la disciplina dell'art. 54 d.l. n. 112/2008, poi colpita da illegittimità costituzionale.

  • art. 115 c.p.c.

    invocato come parametro della censura sulla valutazione delle risultanze istruttorie.

  • art. 116 c.p.c.

    invocato come parametro della censura sulla valutazione delle prove.

  • art. 360 c.p.c., n. 3

    dedotto come vizio di violazione di legge nei primi e terzi motivi.

  • art. 360 c.p.c., n. 5

    dedotto per omesso esame di un fatto decisivo relativo all'istanza di prelievo.

  • art. 3, comma 5, L. n. 89/2001

    richiamato per sostenere che il ricorrente debba allegare solo i dati essenziali del giudizio presupposto.

  • art. 738 c.p.c.

    richiamato in relazione ai poteri officiosi del giudice nel procedimento di equa riparazione.

  • art. 51 R.D. n. 642/1907

    norma richiamata quale base dell'istanza di prelievo nel processo amministrativo.

  • art. 117 Cost.

    richiamato quale parametro del sindacato di legittimità costituzionale per contrasto con la CEDU.

  • artt. 6, par. 1, 13 e 46, par. 1, CEDU

    richiamati a sostegno della tesi secondo cui l'automatica improponibilità della domanda per mancata istanza di prelievo comprometterebbe l'effettività della tutela.

Massime di principio

  • Per le domande di equa riparazione relative alla irragionevole durata di giudizi amministrativi pendenti alla data del 16 settembre 2010, la mancata presentazione dell'istanza di prelievo nel giudizio presupposto non costituisce più condizione di proponibilità della domanda.
  • Quando una norma che impone un requisito processuale è dichiarata incostituzionale, il giudice di legittimità deve disapplicare l'assetto incompatibile e cassare la decisione fondata su quel requisito.
  • Nei giudizi di equa riparazione, l'onere della parte ricorrente riguarda l'allegazione degli elementi essenziali del processo presupposto; l'acquisizione degli atti può essere rimessa ai poteri officiosi del giudice, nei limiti del rito applicabile.
  • L'istanza di prelievo, ove mancante o comunque in discussione, non incide più sulla proponibilità della domanda, potendo al più rilevare come indice della serietà dell'interesse della parte o ai fini della quantificazione dell'indennizzo.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicatoRinvio pregiudiziale

Testo integrale

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