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Sentenza

Sentenza n. 3277/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 5

per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta) n. 20436/2025),

Giustizia amministrativa202509947

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Sentenza del TAR Lazio che aveva respinto il ricorso contro l'aggiudicazione del lotto 1 della procedura per servizi di vigilanza e controllo accessi al RTI controinteressato

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (stazione appaltante)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il RTI terzo classificato ha contestato l'aggiudicazione del lotto 1, censurando l'attribuzione del punteggio relativo al criterio 2.6 del disciplinare, concernente il numero di addetti da destinare ai servizi a richiesta. Il punteggio attribuito ai primi due classificati sarebbe stato illogico e sproporzionato rispetto a quello assegnato agli altri concorrenti, perché fondato su dichiarazioni ritenute inverosimili: l'aggiudicatario aveva indicato 2.038 risorse e l'altro concorrente 772. Secondo l'appellante, le imprese avrebbero indicato l'intero organico, pur non potendo garantire la disponibilità delle risorse entro quattro ore o nel più breve termine previsto dalla lex specialis, poiché il personale sarebbe stato impegnato in altre commesse o lotti. La commissione avrebbe quindi dovuto attribuire al parametro un punteggio pari a zero, oppure verificare la credibilità sostanziale dei dati dichiarati. L'appellante ha dedotto inoltre che non sarebbe stato possibile fare ricorso a lavoro temporaneo, esternalizzazioni, turnazioni o straordinari. Ha chiesto l'annullamento dell'aggiudicazione, ai fini dell'aggiudicazione in proprio favore o, in subordine, il risarcimento del danno. La stazione appaltante ha proposto appello incidentale contro il capo della sentenza che aveva ritenuto tempestivo il ricorso di primo grado, sostenendo che esso fosse stato notificato oltre il termine di 45 giorni dalla comunicazione dell'aggiudicazione e che l'istanza di accesso non avesse prorogato tale termine.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha esaminato prioritariamente l'appello principale per ragioni di economia processuale e lo ha rigettato, integrando la motivazione della sentenza di primo grado. Ha affermato che la valutazione delle offerte tecniche e dei relativi punteggi è espressione di ampia discrezionalità tecnica, sindacabile solo in presenza di macroscopici errori di fatto, illogicità o manifesta irragionevolezza. Quando il punteggio deriva da una formula matematica, il macroscopico errore può riguardare la formula o la sua applicazione, ma anche i dati di partenza indicati dal concorrente; pertanto la commissione non è privata del potere-dovere di controllare la veridicità sostanziale e l'esattezza dei dati offerti, anche in attuazione del principio del risultato di cui all'art. 1 del d.lgs. n. 36/2023. Nel caso concreto, tuttavia, il dato di 2.038 risorse non è stato ritenuto inverosimile. Le allegazioni dell'aggiudicataria relative al lavoro intermittente nei limiti di legge, all'impiego di personale a riposo, al prolungamento dei turni nei limiti del contratto collettivo e al subappalto rendevano astrattamente possibile l'organizzazione del servizio. Il parere prodotto dall'appellante esprimeva soltanto dubbi sulla fattibilità, senza escludere tale possibilità. Non era decisivo che lo stesso numero di risorse fosse stato indicato in un altro lotto, anche perché ciascun concorrente avrebbe potuto ottenere l'aggiudicazione di un solo lotto. Inoltre, non era condivisibile la richiesta di attribuire zero punti: anche nell'ipotesi in cui la commissione avesse ritenuto eccessivo il numero dichiarato, avrebbe dovuto eventualmente ridimensionare il punteggio, senza sostanziale alterazione della graduatoria. L'appello incidentale della stazione appaltante è stato dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, in quanto appello incidentale proprio, non autonomo, collegato all'appello principale e relativo a una soccombenza soltanto formale sulla questione della ricevibilità del ricorso. Le spese sono state integralmente compensate per la peculiarità della vicenda e per l'ambiguità interpretativa della clausola della lex specialis.

Norme richiamate

  • art. 1 d.lgs. 36/2023

    Il principio del risultato impone alla commissione di verificare, quando necessario, la veridicità sostanziale e l'esattezza dei dati posti a base dell'applicazione di una formula matematica di valutazione.

  • art. 73 c.p.a.

    Richiamato quale disposizione concernente lo scambio delle memorie prima dell'udienza pubblica.

  • art. 120 c.p.a.

    Il termine di 45 giorni per l'impugnazione degli atti di gara è richiamato nel motivo dell'appello incidentale, senza una specifica decisione sul punto, poiché l'appello incidentale è stato dichiarato improcedibile.

Massime di principio

  • Quando il punteggio di gara è attribuito mediante una formula matematica, la commissione giudicatrice deve comunque verificare, ove contestati o manifestamente rilevanti, la veridicità sostanziale e l'esattezza dei dati dichiarati dai concorrenti; l'automatismo della formula non esclude il controllo sui dati di partenza.
  • Il controllo giudiziale sulle valutazioni tecniche della commissione di gara resta limitato ai casi di macroscopico errore di fatto, illogicità o manifesta irragionevolezza; non è sufficiente prospettare dubbi astratti sulla concreta fattibilità dell'offerta per dimostrarne l'inverosimiglianza.
  • La dichiarazione di un elevato numero di risorse da destinare a servizi a richiesta non è di per sé inverosimile quando l'operatore dimostri la possibilità organizzativa di reperirle mediante strumenti leciti, quali lavoro intermittente, impiego di personale a riposo, turnazioni o subappalto, purché nei limiti normativi e contrattuali applicabili.
  • Qualora la commissione ritenga eccessivo il dato dichiarato ai fini di un criterio quantitativo, non consegue automaticamente l'attribuzione di zero punti: deve essere valutata, ove possibile, una riduzione proporzionata del punteggio, verificando l'eventuale incidenza sulla graduatoria.
  • L'appello incidentale proprio, fondato su una soccombenza meramente formale e privo di autonomia rispetto all'appello principale, diviene improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse quando l'appello principale è rigettato e la parte conserva la vittoria sostanziale nel merito.

Come è indicizzato

MaterieOfferta e valutazioneRito appalti e sorte del contrattoAppello
RamiContratti pubbliciProcesso amministrativo
SottomaterieCriteri di aggiudicazione e punteggi
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di istruttoriaPrincipio di legalità e tipicitàSopravvenuta carenza di interesse

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