Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 24/01/2022 n. 984 - Comm. Trib. Prov. Napoli

Massima 5/2022 IVA - AVVISO DI ACCERTAMENTO - Operazioni soggettivamente inesistenti - Onere probatorio - Ripartizione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La società ha impugnato un avviso di accertamento che contestava maggior IVA per il 2016 per detrazioni ritenute relative a operazioni soggettivamente inesistenti. L'Agenzia sosteneva che il fornitore fosse parte di un disegno fraudolento (uso di lettere d'intento false e mancanza del requisito di esportatore abituale) e che le operazioni fossero emulate per evadere l'IVA. La resistente ha basato l'accertamento su verifiche esterne e su dichiarazioni investigative del titolare del fornitore. La ricorrente ha dimostrato di aver effettuato normali controlli di due diligence (verifica partita IVA, iscrizione camerale, ricerche online) e che i prezzi di acquisto erano coerenti con il mercato; ha contestato la sussistenza di indizi oggettivi specifici sulla fittizietà del fornitore e sulla propria consapevolezza di partecipare a una frode.

La decisione

La Commissione ha ritenuto che l'Ufficio non avesse fornito indizi sufficienti e specifici né sulla fittizietà del fornitore né, soprattutto, sulla consapevolezza della ricorrente di partecipare all'evasione. Anche qualora la fittizietà del fornitore fosse provata, l'Amministrazione doveva dimostrare elementi oggettivi e specifici che facessero ritenere che la ricorrente sapesse o avrebbe dovuto sapere, con l'ordinaria diligenza, dell'evasione. La Commissione ha quindi accolto il ricorso, annullato l'avviso di accertamento e disposto l'integrale compensazione delle spese di giudizio.

Norme richiamate

  • DPR 633/1972, art. 8, comma 1

    Citato in relazione all'utilizzo di 'lettere d'intento' e alla contestazione circa operazioni senza applicazione dell'IVA: la norma riguarda il regime delle operazioni con soggetti che dichiarano l'intento di esportare e la corretta utilizzazione delle dichiarazioni d'intento.

  • DL 29/12/1983 n. 746, art. 1

    Richiamato in relazione ai requisiti dell'esportatore abituale per l'accesso al plafond; l'assenza di tali requisiti è stata utilizzata dall'Ufficio per sospettare abuso.

  • Legge 18/12/1997 n. 28, art. 2, comma 2

    Richiamata insieme al DL 746/1983 sui requisiti per l'esportatore abituale impiegati dall'Amministrazione per criticare le dichiarazioni d'intento.

  • Cass. sez. trib., sent. n. 428/2015

    Principio secondo cui l'Amministrazione deve provare che l'operazione non è mai stata posta in essere e indicare gli elementi, anche indiziari, alla base della contestazione; il contribuente poi deve dimostrare la fonte legittima della detrazione.

  • Cass. n. 9108/2012

    Affermato che la prova dell'inesistenza può consistere in presunzioni semplici, le quali possono formare prova completa se ritenute rilevanti dal giudice di merito.

  • Cass. ord. n. 22969/2021

    Conferma che, nell'ipotesi di fatture soggettivamente inesistenti, l'Amministrazione deve anche provare (anche indiziariamente) la consapevolezza del destinatario dell'operazione di inserirsi in un'evasione; il contribuente deve provare di aver agito senza tale consapevolezza e con la diligenza esigibile.

  • Corte di Giustizia UE - pronunce richiamate (Kittei e Recolta Recycling C-439/04 e C-440/04; Mahagè C-80/11 e C-142/11; Toth C-324/11; Bonik C-285/11; Stroy Trans C-642/11)

    Giurisprudenza comunitaria che tutela la buona fede del destinatario dell'operazione e richiede prova della sua consapevolezza nella frode per negare il diritto alla detrazione dell'IVA.

Massime di principio

  • Quando si contesta la detrazione IVA per operazioni soggettivamente inesistenti, l'Amministrazione ha l'onere di provare non solo la fittizietà del fornitore ma anche, in base a elementi oggettivi e specifici, la consapevolezza o la prevedibilità per il destinatario che l'operazione era parte di un'evasione.
  • La prova dell'Amministrazione può essere composta da presunzioni semplici, ma devono essere specifiche e idonee a mettere sull'avviso un imprenditore medio; la mera fittizietà del fornitore non è automaticamente sufficiente a dimostrare la colpa o la consapevolezza del cliente.
  • Una volta forniti dall'Ufficio indizi sulla fittizietà, incombe sul contribuente l'onere di dimostrare la propria buona fede e di aver adottato la diligenza richiesta (controlli e cautele ragionevoli). Tuttavia, la regolarità formale delle scritture e dei pagamenti non basta a provare la buona fede.
  • Per il contribuente la prova della diligenza ordinaria include verifiche accessibili a un soggetto privato: controllo partita IVA, iscrizione alla Camera di Commercio, corrispondenza commerciale, documenti di consegna, congruità dei prezzi rispetto al mercato e comunicazioni contrattuali; elementi più invasivi richiedono poteri investigativi in capo all'Amministrazione.
  • In presenza di segnali d'allarme (prezzi anomali sottocosto, assenza di sede apparente, pagamenti integralmente anticipati, mancanza di documentazione di trasporto), il contribuente deve rafforzare le proprie verifiche e conservare evidenze documentali per dimostrare la diligenza adottata.
  • Le prassi commerciali moderne (commercio con struttura minimale, drop-shipping, logistica esternalizzata, pagamenti anticipati) possono giustificare l'assenza di elementi tradizionali come deposito o personale e non costituiscono di per sé indice certo di frode.
  • In caso di contenzioso, l'esito dipende dalla qualità degli indizi forniti dall'Amministrazione e dalla capacità del contribuente di dimostrare la buona fede e le verifiche effettuate; l'assenza di prove specifiche sulla consapevolezza favorisce il contribuente.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.