Cassazione Penale, Ordinanza n. 27545/2025 del 28/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza del tribunale di Reggio Calabria resa in sede esecutiva, con la quale era stata negata l'applicazione della continuazione tra più reati già oggetto di sentenze irrevocabili. Dalla motivazione emerge che egli sosteneva, in sostanza, che i fatti dovessero essere ricondotti a un medesimo disegno criminoso e che il giudice dell'esecuzione avesse errato nel valorizzare la distanza temporale tra i reati, la diversità delle modalità esecutive e l'assenza di elementi idonei a dimostrare una programmazione originaria. La Corte rileva però che le doglianze erano generiche e miravano a ottenere una rivalutazione del compendio fattuale e probatorio, non consentita in sede di legittimità.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto corretta la valutazione del giudice dell'esecuzione sulla mancata configurabilità della continuazione, poiché il lasso di tempo tra i fatti, la diversità delle modalità esecutive e l'assenza di elementi indicativi di una programmazione, sin dal primo reato, deponevano per autonome risoluzioni criminose. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ravvisati profili di colpa nella proposizione del ricorso, al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 81, secondo comma, c.p.
La continuazione richiede che, sin dalla consumazione del primo reato, sia desumibile almeno nelle linee generali la programmazione anche dei reati successivi.
art. 616 c.p.p.
In caso di inammissibilità del ricorso consegue la condanna alle spese processuali e, valutata la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186
È richiamata quale base del potere di irrogare la sanzione pecuniaria alla Cassa delle ammende in presenza di colpa nella causa di inammissibilità.
Massime di principio
- In tema di continuazione, il giudice dell'esecuzione deve verificare se i reati siano espressione di un progetto criminoso unitario già esistente al momento del primo fatto; l'assenza di tale programmazione esclude il riconoscimento dell'istituto.
- La distanza temporale tra i reati non è di per sé decisiva, ma costituisce un indice probatorio che può legittimamente ostacolare il riconoscimento della continuazione, tanto più quanto maggiore sia l'intervallo tra i fatti.
- La diversità delle modalità esecutive e l'assenza di elementi fattuali sintomatici di un disegno criminoso originario consentono di ritenere che i fatti derivino da autonome risoluzioni criminose.
- Nel giudizio di legittimità non è consentito sollecitare una mera rilettura del compendio probatorio o una diversa apprezzamento del merito, se la motivazione impugnata non è manifestamente illogica.
- L'inammissibilità del ricorso comporta, oltre alle spese processuali, la condanna al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende quando emergano profili di colpa nella proposizione dell'impugnazione.
Come è indicizzato
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