Cassazione Penale, Sentenza n. 34839/2023 del 11/08/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
La ricorrente impugnava l'ordinanza del 28/10/2022 della Corte d'appello di Potenza che, in sede esecutiva, aveva rigettato la richiesta di revoca della confisca dei beni di Mario Bisceglia. I motivi principali: (1) carenza di motivazione dell'ordinanza impugnata; (2) inosservanza degli artt. 2915 c.c. e 12-bis d.lgs. 74/2000, atteso che il pignoramento trascritto il 12/01/2010 era anteriore al sequestro preventivo del 30/07/2014 e alla confisca; (3) illegittima applicazione e retroattiva dell'art. 578-bis c.p.p. e uso della confisca di valore in assenza di condanna, violando le garanzie di non retroattività della normativa penale.
La decisione
La Corte di legittimità ha ritenuto il ricorso fondato, accogliendo in particolare il terzo motivo: la confisca per equivalente ha natura sanzionatoria e, perciò, l'art. 578-bis c.p.p. (introdotto dal d.lgs. 1 marzo 2018, n. 21) non è applicabile ai fatti commessi anteriormente alla sua entrata in vigore. Sulla scorta del principio consolidato dalle Sezioni Unite (Sez. U., n. 4145/2022, Esposito), l'uso della confisca di valore nei confronti di un reato estinto per prescrizione, commesso prima dell'entrata in vigore della norma, è illegittimo. Ne consegue l'annullamento dell'ordinanza impugnata e la revoca della conferma della confisca (conclusione conforme alla richiesta del PG di annullamento senza rinvio).
Norme richiamate
art. 578-bis cod. proc. pen.
Introdotto dal d.lgs. 1 marzo 2018, n. 21; le Sezioni Unite lo hanno qualificato come norma 'mista' (parte sostanziale e parte processuale) che attribuisce al giudice il potere di disporre o mantenere la confisca per equivalente. Per la sua rilevante incidenza sanzionatoria, non può essere applicato retroattivamente ai fatti commessi prima della sua entrata in vigore.
art. 12-bis, d.lgs. n. 74/2000
Disciplinando la confisca, presupponeva, nel diritto vivente precedente, l'esistenza di una condanna quale requisito essenziale per l'applicazione della confisca; il caso concreto aveva visto una confisca disposta in sede di abbreviazione e successivamente resa inapplicabile alla luce della prescrizione in appello.
art. 10-ter, d.lgs. n. 74/2000
Norma sostanziale relativa al reato contestato (omessa o fraudolenta dichiarazione IVA); il procedimento penale collegato ha portato alla declaratoria di estinzione per prescrizione in appello, rilievo centrale per l'impossibilità di mantenere la confisca di valore sui fatti anteriori alla modifica normativa.
art. 2915 cod. civ.
Norma sul regime delle trascrizioni; richiamata dalla ricorrente per sostenere la prioritaria efficacia del pignoramento trascritto (12/01/2010) rispetto al successivo sequestro preventivo del 2014, ma la decisione di legittimità ha risolto la controversia sul diverso piano della retroattività della disciplina penale della confisca.
art. 25 Cost.
Riferimento al principio di legalità penale e al divieto di retroattività delle norme penali sfavorevoli; usato come base per escludere l'applicazione retroattiva dell'art. 578-bis quando incida su elementi sanzionatori.
art. 7 CEDU
Garantisce il principio nulla poena sine lege; la giurisprudenza europea è richiamata per affermare che la confisca di valore può configurare una pena ai sensi dell'art. 7 CEDU, rafforzando il divieto di applicazione retroattiva.
Sez. U., n. 4145 del 29/09/2022 (Esposito)
Giurisprudenza di principio che ha stabilito che l'art. 578-bis c.p.p., nella parte in cui autorizza il mantenimento della confisca per equivalente anche in caso di estinzione del reato per prescrizione, ha portata sostanziale e non può trovare applicazione retroattiva ai fatti commessi prima della sua entrata in vigore.
Massime di principio
- La confisca per equivalente ha valenza prevalentemente sanzionatoria: se la norma che la disciplina cambia dopo il fatto, la nuova disciplina non può essere applicata retroattivamente se peggiora la posizione dell'imputato.
- L'art. 578-bis c.p.p., pur avendo natura anche processuale, contiene elementi costitutivi di natura sostanziale; perciò non è applicabile ai reati commessi prima della sua entrata in vigore (d.lgs. 1/3/2018, n. 21).
- Se il reato è estinto per prescrizione e la confisca di valore sarebbe stata applicabile solo alla luce di una normativa introdotta successivamente al fatto, la confisca è illegittima.
- In presenza di pignoramento civile trascritto anteriormente al sequestro preventivo penale, i terzi aventi titolo possono invocare la prevalenza delle loro ragioni; tuttavia, quando la questione verte su retroattività di norme penali sanzionatorie la risoluzione passa attraverso il principio di legalità penale.
- Le ordinanze che confermano provvedimenti esecutivi devono essere adeguatamente motivate: la semplice affermazione che non sono emersi fatti nuovi non è sufficiente qualora siano state prospettate circostanze che potrebbero incidere sulla legittimità della misura.
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