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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 1620/2020 del 24/01/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (mutuatario)

La controversia

Il creditore aveva convenuto in giudizio due debitori chiedendo la restituzione di Euro 90.000, somma da lui mutuata e indicata in una scrittura di ricognizione di debito, nella quale era previsto che la restituzione avvenisse a richiesta, con l’aggiunta della frase «a secondo la loro disponibilità». Il Tribunale di Napoli, sezione distaccata di Pozzuoli, con sentenza n. 866/2012 del 13 luglio 2012, aveva respinto la domanda. Il creditore aveva appellato; la Corte d’appello di Napoli, con sentenza n. 1993/2014 pubblicata il 7 maggio 2014 e notificata il 29 gennaio 2015, aveva qualificato la clausola come condizione meramente potestativa e condannato gli appellati al pagamento di Euro 90.000, oltre alle spese. Uno dei convenuti, rimasto contumace in appello, ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: (1) nullità della notificazione della citazione in appello e conseguente nullità del processo per violazione del contraddittorio, deducendo di non aver ricevuto l’atto e che la sottoscrizione sull’avviso di ricevimento era falsa; ha invocato la contumacia incolpevole e chiesto la cassazione senza rinvio; (2) violazione dell’art. 1355 c.c., contestando la qualificazione e gli effetti attribuiti alla condizione meramente potestativa; (3) violazione degli artt. 1362, 1183 e 1353 c.c., sostenendo che la clausola dovesse essere interpretata come termine e non come condizione; (4) violazione degli artt. 1183 e 1817 c.c., contestando l’ordine di immediata restituzione della somma.

La decisione

La Corte ha accolto il primo motivo. Ha rilevato che una sentenza del Tribunale di Napoli, passata in giudicato, aveva accertato la falsità della sottoscrizione del ricorrente apposta sull’avviso di ricevimento della raccomandata relativa alla notificazione della citazione in appello. La contumacia in appello era quindi conseguenza della nullità della notificazione ai sensi dell’art. 160 c.p.c.; tale nullità non risultava sanata né dal raggiungimento dello scopo né dalla rinnovazione della notificazione. La Corte ha pertanto cassato la sentenza impugnata e rinviato alla Corte d’appello di Napoli, in diversa sezione, perché rilevi il vizio e fissi un termine perentorio per la rinnovazione della notificazione ai sensi dell’art. 291 c.p.c. Gli altri tre motivi sono rimasti assorbiti. Le spese del giudizio di cassazione sono state rimesse al giudice di rinvio.

Norme richiamate

  • art. 160 c.p.c.

    Conseguentemente la mancata partecipazione di quest’ultimo al processo d’appello è dipesa dalla nullità della notificazione della citazione in appello, nullità ai sensi dell’art. 160 c.p.c. non sanata nè dal raggiungimento dello scopo ai sensi dell’art. 156 c.p.c. mediante partecipazione della parte nel giudizio d’appello (cfr. Cass. 11942/2006), nè in conseguenza della rinnovazione della notificazione, spontaneamente eseguita dalla parte ovvero disposta dal giudice (cfr. Cass. Sez. Un. 14916/2016).

    La notificazione della citazione in appello è nulla quando la sottoscrizione sull’avviso di ricevimento è falsa e, in conseguenza, il destinatario non ha partecipato al giudizio; nel caso deciso, la nullità non era stata sanata dal raggiungimento dello scopo né dalla rinnovazione della notificazione.

  • art. 156 c.p.c.

    Conseguentemente la mancata partecipazione di quest’ultimo al processo d’appello è dipesa dalla nullità della notificazione della citazione in appello, nullità ai sensi dell’art. 160 c.p.c. non sanata nè dal raggiungimento dello scopo ai sensi dell’art. 156 c.p.c. mediante partecipazione della parte nel giudizio d’appello (cfr. Cass. 11942/2006), nè in conseguenza della rinnovazione della notificazione, spontaneamente eseguita dalla parte ovvero disposta dal giudice (cfr. Cass. Sez. Un. 14916/2016).

    Il raggiungimento dello scopo non ha sanato la nullità della notificazione nel caso in cui il destinatario, a causa della notificazione nulla, non abbia partecipato al giudizio d’appello.

  • art. 291 c.p.c.

    Va, dunque, dichiarata la nullità della sentenza pronunciata in appello a seguito di nullità della notificazione della citazione con rinvio alla Corte d’appello di Napoli, altra sezione, affinchè provveda all’applicazione della disposizione dell’art. 291 c.p.c. dando atto del vizio di nullità della notificazione della citazione e fissando un termine perentorio per la rinnovazione.

    Accertata la nullità della notificazione della citazione in appello e cassata la sentenza, il giudice di rinvio deve rilevare il vizio e fissare un termine perentorio per la rinnovazione della notificazione.

  • art. 327 c.p.c.

    La norma è richiamata nella descrizione della tesi del ricorrente, che invocava il termine previsto per il contumace involontario; la Corte non decide autonomamente sul relativo profilo.

  • art. 101 c.p.c.

    La norma è menzionata tra quelle che il ricorrente assumeva violate per la nullità del processo d’appello, ma la Corte fonda la decisione sulla nullità della notificazione.

  • artt. 137 e ss. c.p.c.

    Le disposizioni sono menzionate tra quelle invocate dal ricorrente sulle modalità di notificazione, senza una distinta interpretazione della Corte.

  • art. 382 c.p.c.

    La norma è richiamata nella richiesta del ricorrente di cassazione senza rinvio, richiesta non accolta, poiché la Corte ha disposto il rinvio per la rinnovazione della notificazione.

Massime di principio

  • Quando è accertato che la sottoscrizione del destinatario sull’avviso di ricevimento della citazione in appello è falsa e che la mancata partecipazione al giudizio è dipesa da tale vizio, la notificazione è nulla ai sensi dell’art. 160 c.p.c.
  • La nullità della notificazione della citazione in appello che abbia impedito la partecipazione del destinatario non è sanata, nel caso esaminato, né dal raggiungimento dello scopo né dalla rinnovazione della notificazione.
  • Accertata la nullità della notificazione della citazione in appello, la sentenza pronunciata in quel giudizio va cassata con rinvio al giudice d’appello, che deve rilevare il vizio e fissare un termine perentorio per la rinnovazione della notificazione ai sensi dell’art. 291 c.p.c.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniNotificazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione

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