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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-405/21

Sentenza della Corte (Decima Sezione) del 13 ottobre 2022. — FV contro NOVA KREDITNA BANKA MARIBOR d.d. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Višje sodišče v Mariboru. — Rinvio pregiudiziale – Tutela dei consumatori – Direttiva 93/13/CEE – Clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori – Articolo 3, paragrafo 1, e articolo 8 – Criteri di valutazione del carattere abusivo di una clausola contrattuale – Significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi delle parti derivanti dal contratto – Requisito di buona fede del professionista – Possibilità di garantire un livello di protezione più elevato di quello previsto dalla direttiva. — Causa C-405/21

Giurisprudenza europea62021CJ0405

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha esaminato una questione sollevata dal giudice d’appello sloveno in un contenzioso tra una consumatrice e una banca su un contratto di credito in franchi svizzeri. Ha chiarito che la direttiva 93/13 consente agli Stati membri di prevedere regole più protettive per il consumatore e che, quindi, una normativa nazionale può dichiarare abusiva una clausola anche solo per il significativo squilibrio, senza richiedere in aggiunta la verifica autonoma della buona fede. Resta fermo che il giudice nazionale deve valutare tutte le circostanze, la trasparenza della clausola e l’effettivo livello di protezione assicurato dal diritto interno.

Clausole abusive nei contratti di credito: compatibilità con la direttiva 93/13 di una normativa nazionale che consente di dichiarare abusiva la clausola per il solo significativo squilibrio, senza esaminare anche la buona fede.

La questione giuridica

Se l’articolo 3, paragrafo 1, in combinato disposto con gli articoli 8 e 8 bis della direttiva 93/13/CEE, osti a una normativa nazionale che qualifica i requisiti di "buona fede" e di "significativo squilibrio" come alternativi e autonomi, consentendo di dichiarare abusiva una clausola contrattuale sulla base del solo significativo squilibrio, senza verificare la buona fede del professionista.

Principio di diritto

L’articolo 3, paragrafo 1, e l’articolo 8 della direttiva 93/13 non ostano a una normativa nazionale che consenta di qualificare come abusiva una clausola contrattuale che, a danno del consumatore, determini un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi delle parti, anche senza procedere, in tale ipotesi, a un autonomo esame del requisito della buona fede, purché la disciplina nazionale assicuri complessivamente un livello di protezione del consumatore almeno equivalente o più elevato rispetto a quello garantito dalla direttiva e resti compatibile con il Trattato.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Direttiva 93/13/CEE
  • Articolo 3, paragrafo 1, direttiva 93/13/CEE
  • Articolo 5 direttiva 93/13/CEE
  • Articolo 8 direttiva 93/13/CEE
  • Articolo 8 bis direttiva 93/13/CEE
  • Zakon o varstvu potrošnikov (ZVPot), articolo 24, paragrafo 1

Clausole abusive e requisito della buona fede nella direttiva 93/13

La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale del Višje sodišče v Mariboru (Corte d’appello di Maribor, Slovenia) in una controversia tra una consumatrice e una banca relativa a un contratto di credito. La questione centrale è se il diritto dell’Unione consenta a uno Stato membro di prevedere che una clausola sia abusiva già per il solo significativo squilibrio, senza dover accertare anche la buona fede del professionista.

Fatti e procedimento principale

Nel 2007 la banca e la madre di FV stipulano un contratto di credito in franchi svizzeri; nel 2014 FV subentra nel debito. Il contratto non indica un tasso di cambio applicabile, ma pone interamente a carico della mutuataria il rischio di cambio. A seguito dell’apprezzamento del franco svizzero, FV agisce in giudizio per far dichiarare nullo il contratto, invocando le variazioni del cambio euro/franco.

Questione pregiudiziale

Il giudice del rinvio chiede in sostanza se l’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 93/13, letto con gli articoli 8 e 8 bis, osti a una disciplina nazionale che qualifica i presupposti della "buona fede" e del "significativo squilibrio" come alternativi, autonomi e indipendenti, cosicché sia sufficiente uno solo di essi per dichiarare abusiva la clausola.

Normativa rilevante

La Corte richiama in particolare:

  • il dodicesimo e il sedicesimo considerando della direttiva 93/13;
  • l’articolo 3, paragrafo 1, che definisce la clausola abusiva come quella che, in contrasto con la buona fede, determina un significativo squilibrio a danno del consumatore;
  • l’articolo 5, sul requisito di chiarezza e comprensibilità;
  • l’articolo 8, che consente agli Stati membri di mantenere o adottare disposizioni più severe per garantire un livello di protezione più elevato;
  • l’articolo 8 bis, sul dovere di notifica alla Commissione;
  • l’articolo 24, paragrafo 1, dello ZVPot sloveno.

Ragionamento della Corte

La Corte ricorda anzitutto che la direttiva 93/13 impone un meccanismo di controllo delle clausole non negoziate individualmente e che il giudice nazionale deve valutarne il carattere abusivo alla luce dei criteri di buona fede, equilibrio e trasparenza.

La nozione di "significativo squilibrio" va apprezzata non solo in termini economici, ma anche confrontando la posizione del consumatore con quella risultante dal diritto nazionale applicabile in assenza di pattuizioni, nonché considerando gli strumenti che il diritto interno mette a disposizione per reagire alle clausole abusive. Quanto alla "buona fede", la Corte ribadisce che il giudice deve verificare se il professionista, trattando lealmente ed equamente, poteva ragionevolmente aspettarsi l’adesione del consumatore alla clausola. La trasparenza ex articolo 5 è anch’essa un elemento da considerare.

Tuttavia, la direttiva realizza un’armonizzazione minima e lascia agli Stati membri la possibilità di introdurre o mantenere livelli di tutela più elevati, ai sensi dell’articolo 8. La Corte osserva che lo ZVPot sloveno prevede varie ipotesi alternative di clausola abusiva, tra cui il significativo squilibrio e la violazione della buona fede e lealtà. Spetta al giudice del rinvio verificare se tale disciplina nazionale, nel suo complesso, offra effettivamente una tutela più alta e sia compatibile con il Trattato.

La Corte precisa anche che l’articolo 8 bis non incide sulla soluzione, perché la Commissione ha indicato che le autorità slovene l’avevano informata delle norme pertinenti.

Decisione e principio affermato

La Corte conclude che l’articolo 3, paragrafo 1, e l’articolo 8 della direttiva 93/13 non ostano a una normativa nazionale che consenta di dichiarare abusiva una clausola contrattuale per il solo significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi, senza esaminare in tale ipotesi il requisito della buona fede. La disciplina nazionale resta però legittima solo se assicura un livello di protezione del consumatore più elevato o comunque conforme ai limiti posti dal diritto dell’Unione.

Come è indicizzato

Materietutela dei consumatoriclausole abusivecontratti di creditodiritto bancario

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