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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 23293/2024 del 10/06/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano la sentenza di appello che ha confermato, seppur riformulando la qualificazione in omicidio preterintenzionale, la condanna per la morte di N.S. Le censure riguardano: vizio di motivazione e incertezza sulla responsabilità individuale (attendibilità del racconto indiretto di N.G., delle dichiarazioni di F.O., valutazione della chat tra V.C. e la fidanzata, alibi della nonna); violazione delle regole nella quantificazione della pena (mancata indicazione degli elementi che giustificano un aumento rispetto al minimo edittale e presunta reformatio in peius in relazione alle attenuanti generiche); inutilizzabilità delle conversazioni via chat per carenze nel procedimento di acquisizione; e censure sulle statuizioni civili e sulla provvisionale in favore delle parti civili a fronte della riqualificazione del fatto.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato fondato il ricorso di V.C. (il figlio 19enne), ritenendo che la sentenza di merito presenti una lacuna motivazionale nella parte in cui attribuisce a lui un contributo rilevante ex art. 110 c.p. basandosi esclusivamente sul racconto della vittima riferito de relato dal figlio senza elementi esterni a confortarlo; la sentenza impugnata è stata annullata nei confronti di V.C. con rinvio per nuovo giudizio alla Corte d'Assise d'appello di Taranto. I ricorsi di V.G. e di S.D. sono stati rigettati: per entrambi la condanna e le statuizioni civili sono state confermate e sono stati condannati al pagamento delle spese processuali; inoltre V.G. e S.D. sono condannati, in solido, a rifondere le spese di rappresentanza e difesa di una delle parti civili ammessa al patrocinio a spese dello Stato e a rifondere le spese della seconda parte civile (importo liquidato indicato in sentenza). La Cassazione ha inoltre precisato diversi punti di diritto sulla valutazione della testimonianza indiretta, sull'utilizzabilità delle chat sequestrate e sulla motivazione delle aggravanti e delle riduzioni di pena.

Norme richiamate

  • art. 61 n. 5 cod. pen.

    Riferita come aggravante di "minorata difesa" valorizzata dalla Corte di merito in presenza di delitto commesso in orario notturno, contesto isolato e altre circostanze fattuali che hanno concretamente ostacolato la difesa della vittima

  • art. 110 cod. pen.

    Applicata per configurare il concorso di persone nel reato: la Corte valuta l'apporto di chi abbia consapevolmente contribuito all'azione criminosa anche senza specificare tutte le singole azioni materiali

  • art. 575 cod. pen.

    Norma originariamente prospettata (omicidio); la Corte di merito ha tuttavia riformulato la qualificazione in omicidio preterintenzionale

  • art. 195 cod. proc. pen.

    Richiamato nel quadro della testimonianza indiretta: non impone una regola valutativa fissa ma la necessità di cautele e di un vaglio rigoroso quando la prova è ricevuta de relato

  • art. 192 cod. proc. pen.

    Citato nella doglianza di inutilizzabilità delle chat; la Corte ha ritenuto infondata la censura perché il telefono era stato sequestrato e acquisito con copia forense

  • art. 234 cod. proc. pen.

    Richiamato nella stessa censura sulla formalità di acquisizione delle prove informatiche; la Corte ha ritenuto che le formalità erano state rispettate nel caso di specie

  • art. 62 cod. proc. pen.

    Menetrato a chiarire che il divieto di testimonianza sulle dichiarazioni dell'imputato riguarda dichiarazioni rese in contesto processuale, non le confidenze rese a terzi fuori processo

  • art. 494 cod. proc. pen.

    Richiamato per evidenziare la facoltà dell'imputato di rendere dichiarazioni in ogni stato del dibattimento e di controbattere propalazioni che lo riguardino

  • art. 431 cod. proc. pen.

    Richiamato per precisare che le cose sequestrate entrano a far parte del fascicolo del dibattimento e sono a disposizione della difesa e del giudice

  • art. 133 cod. pen.

    Utilizzato per giustificare la quantificazione dell'aumento di pena per l'aggravante applicata, con riferimento al criterio del "fino a un terzo" della pena base

  • artt. 82 e 83 d.p.r. 115/2002

    Richiamati in relazione alla liquidazione delle spese di rappresentanza e difesa delle parti civili ammesse al patrocinio a spese dello Stato

Massime di principio

  • La testimonianza indiretta (de relato) è ammissibile ma richiede un vaglio particolarmente rigoroso: se la condanna si fonda principalmente su tale fonte e la vittima non è escussa, il giudice deve indicare elementi esterni di conferma rispetto alle specifiche condotte attribuite agli imputati
  • Le confidenze rese da un imputato a terzi, riferite in dibattimento, hanno natura confessoria e sono utilizzabili, ma vanno sottoposte a controllo critico quanto a spontaneità e sincerità
  • Messaggi e conversazioni informatiche acquisiti da telefono sequestrato e oggetto di copia forense costituiscono prova utilizzabile se sono state rispettate le modalità di sequestro e acquisizione (il mero scatto fotografico non è necessariamente l’unico modo di documentare lo scambio, ma la copia forense e il sequestro diretto rafforzano l’utilizzabilità)
  • Il giudice di merito non è sempre tenuto a circostanziare passo per passo le singole condotte materiali dei concorrenti in un'azione comune: è sufficiente motivare logicamente l'esistenza di un contributo volontario e consapevole all'azione criminosa
  • La quantificazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice e richiede motivazione adeguata quando si discosta dal minimo o si riduce l'efficacia delle attenuanti; le doglianze sulla misura sono difficilmente fondate in Cassazione se la motivazione è presente
  • La provvisionale accordata alla parte civile nella sentenza di merito non è impugnabile autonomamente in Cassazione essendo provvedimento destinato a essere travolto dalla definitiva liquidazione del danno
  • La circostanza aggravante della "minorata difesa" può trovare fondamento anche nel fatto commesso di notte, ma occorre valutare se la difesa della vittima sia stata concretamente ostacolata e se non intervengano circostanze che neutralizzano l'agevolazione
  • Se la sentenza di merito presenta una lacuna motivazionale significativa su un profilo essenziale (es. attribuzione di un contributo concreto sulla sola base di una prova de relato) la Cassazione può annullare con rinvio per nuovo giudizio

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